giangi72 ha scritto:
Ti sono piu' preciso, il testo delle disposizioni fiscali li puoi trovare al seguente link:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html dove la parte piu' importante è l'art. 4 e cioè:
Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'.
Testo: in vigore dal 15/01/2000 modificato da: DLG del 23/12/1999 n. 505 art. 3 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici edequiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono
investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria,attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili inItalia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effettidell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera iredditi corrisposti da non residenti,
soggetti all'imposta sostitutiva di cuiall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonche' iredditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio delloStato. 2.
Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontaredei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hannointeressato gli investimenti all'estero e le attivita' estere di naturafinanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine delperiodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita'finanziarie della specie. 3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, idati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvatocon decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessitermini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti neicommi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoliaffidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter,del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, indicati nell'articolo 1, peri contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' dicontroparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che iredditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria sianoriscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. 5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste sel'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine delperiodo di imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuatinel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decretodel Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valutada dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italianodei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borsevalori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla primadichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990;gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziariaoggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti,anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si consideranoeffettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
--------------------------------------------------------------------------allego file pdf completo d.l.
Conclusione: o si evade o si paga.
