Obbligazioni Argentina Hot!!!!!!

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Non e dovuta l'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari, qualora, come sembra verificarsi attualmente per la generalita delle obbligazioni argentine, non si verifichi alcun pagamento di interessi.
In questo caso viene a cadere infatti il presupposto stesso per l'applicazione del prelievo.

Il debito estero argentino e le problematiche fiscali connesse
E quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di parere sulle problematiche fiscali connesse alla situazione di forte incertezza circa le sorti del debito estero dell?Argentina determinato dal grave stato di crisi economica che ha investito tale Paese.
In data 23 dicembre 2001, l'Argentina ha dichiarato una moratoria sul debito con conseguente interruzione del pagamento degli interessi e sospensione del rimborso dei capitali in scadenza.
Una situazione simile, anche se non formalizzata, si registra anche per le obbligazioni di emittenti argentini diversi dallo Stato.
Pertanto le persone fisiche residenti e gli altri investitori equiparati, c.d. "nettisti", hanno chiesto all'Agenzia conferma della non applicabilita dell'imposta sostitutiva in talune fattispecie collegate con le seguenti ipotesi:
- cedole scadute ma non pagate;
- operazioni di compravendita di titoli obbligazionari;
- operazioni di trasferimento di titoli obbligazionari.

Cedole scadute ma non pagate
Per i titoli di emittenti argentini che non provvedano al materiale pagamento della cedola, l?imposta sostitutiva non possa trovare applicazione per carenza del presupposto impositivo (art. 2, D.Lgs. n. 239/1996).

Operazioni di compravendita di titoli obbligazionari
Analoga soluzione spetta all'ipotesi di operazioni di compravendita di titoli obbligazionari.
Anche in tal caso il criterio della tassazione "per la parte maturata nel periodo di possesso" appare subordinato al preventivo rispetto del principio di carattere sostanziale della percezione effettiva degli interessi, premi ed altri frutti realizzati in via sostitutiva attraverso il corrispettivo di cessione (art. 6, comma 2,TUIR; art. 2, D.Lgs. n. 239/1996).

Operazioni di trasferimento di titoli obbligazionari
Le stesse conclusioni valgono anche per la terza ipotesi di operazioni di trasferimento di titoli di emittenti argentini.
Anche in quest?ultimo caso, pertanto, l?intermediario non e tenuto all?effettuazione ne di addebiti ne di accrediti al conto unico, come pure non e tenuto all?effettuazione delle corrispondenti operazioni di segno opposto nei confronti del contribuente "nettista" per conto o a favore del quale e eseguita l?operazione di trasferimento.

Ipotesi di ristrutturazione del debito
Tuttavia, nei casi in cui i singoli emittenti (Stato, societa, ecc.) provvedano, in data successiva all?effettuazione di tali operazioni (scadenza cedole, cessione o trasferimento dei titoli), a definire piani di ristrutturazione del proprio debito, nell?ambito dei quali venga previsto il riconoscimento a favore del soggetto "ultimo possessore" delle obbligazioni di un "importo" a titolo di cedole pregresse non pagate alla data della relativa scadenza, tale importo dovra essere assoggettato a tassazione.
Pertanto, i redditi di capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono imponibili in capo all?ultimo possessore, con applicazione nei confronti di quest?ultimo dell?imposta sostitutiva sui proventi pregressi percepiti a seguito di ristrutturazione, sebbene tale soggetto non risulti quale detentore del titolo all?epoca della scadenza delle singole cedole oggetto della ristrutturazione stessa.

Risoluzione, Agenzia delle Entrate, 08/05/2003, n. 99/E
 
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