francomeglioli ha scritto:
1) se non ricordo male è giusto quello che scrivi.
La conversione è nel rapporto di 1 azione ogni obbligazione del v.nominale di
32 euro;
2) probabilmente al prezzo di mercato del bond (121) va aggiunto il RATEO interessi maturato dall'ultimo stacco cedola
3) se moltipli 32 x 121 = 38,72
Questo prezzo è superiore (anche senza il rateo) ai 37,9 del corso dell'azione.
No, adesso non è conveniente, seppur di poco, la cv.
4) la componente obbligazionaria ti serve molto perchè ti dice quando varrebbe l'obbligazione se non fosse convertibile.
In caso di un crack della B P EMILIA sotto a quel prezzo non andrà (a meno che la banca non fallisca, ovvio :----))))
Sperando di essere stato utile.
Ciaooo
francomeglioli ha scritto:
1) se non ricordo male è giusto quello che scrivi.
La conversione è nel rapporto di 1 azione ogni obbligazione del v.nominale di
32 euro;
Regolamento del
"Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 4,00%, 2003 - 2008"
Articolo 1 - Importo e titoli
Il "prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 4,00%, 2003-2008", dell'ammontare di Euro 330.517.984, è costituito da n.10.328.687 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 32,00.
Le obbligazioni saranno rappresentate da unico titolo al portatore, immesso in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, a sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213 e relative disposizioni di attuazione.
Le obbligazioni sono munite di sei cedole numerate da 1 a 6, aventi scadenza il 31 dicembre degli anni dal 2003 al 2008 compreso e di sei tagliandi contrassegnati dalle lettere da "A" ad "F", validi per l'esercizio di eventuali diritti di spettanza delle obbligazioni.
Articolo 2 - Durata e scadenza
Il prestito decorre dal 19 settembre 2003 e scade il 31 dicembre 2008. Alla scadenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art.6, le obbligazioni non convertite sono rimborsate al valore nominale, senza aggravio di spese e/o commissioni, e cessano di essere fruttifere.
Articolo 3 - Tasso d'interesse
Dalla data di decorrenza, le obbligazioni fruttano l'interesse annuo posticipato del 4,00% nominale.
Articolo 4 - Pagamento degli interessi -
Gli interessi sono corrisposti senza deduzione di spese e/o commissioni, però al netto dell'imposta sostitutiva nella misura vigente pro tempore. .
Gli interessi maturati sono posti in pagamento il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008 compresi. .
La prima cedola sarà di Euro 0,3612 (pro-quota dal 19 settembre 2003 al 31 dicembre 2003) e quelle successive saranno di Euro 1,28 cadauna. .
Al prestito obbligazionario di cui al presente "regolamento" non si applica la disposizione dell'art.1820 Codice Civile. .
Articolo 5 - Facoltà di conversione in azioni
I portatori delle obbligazioni che eserciteranno il diritto di conversione, avranno attribuite azioni ordinarie della Banca popolare dell'Emilia Romagna, del valore nominale di Euro 3,00 (tre/00) cadauna, nel rapporto di una azione contro una obbligazione, salvo quanto previsto al successivo art.7.
Il corrispondente aumento di capitale al servizio del prestito è pari ad Euro 30.986.061; esso è ricompreso nell'importo massimo di Euro 67.500.000 deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Banca popolare dell'Emilia Romagna svoltasi in data 17 maggio 2003.
Il Consiglio di amministrazione della Banca, nella sua seduta del 23 giugno 2003, in esecuzione della delega attribuitagli dalla predetta Assemblea Straordinaria, ha stabilito irrevocabilmente, sino a scadenza del termine di conversione, effetti e modalità della conversione come segue:
a) le domande di conversione possono essere presentate a qualunque sportello della Banca popolare dell'Emilia Romagna o presso i soggetti incaricati di cui al successivo art.9 nel periodo che intercorre tra il 1 luglio ed il 31 dicembre degli anni 2005, 2006 e 2007, e nel periodo che intercorre dal 1 ottobre al 30 dicembre dell'anno 2008;
b) le obbligazioni presentate per la conversione cesseranno di essere produttive di interessi dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale sono state presentate le domande di conversione e le azioni rinvenienti dalla conversione avranno godimento dal 1° gennaio del medesimo anno;
c) la Banca popolare dell'Emilia Romagna provvederà ad emettere le azioni rivenienti dalla conversione senza aggravio di commissioni e spese per l'obbligazionista; le azioni così emesse, saranno rese disponibili agli aventi diritto entro il decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domande di conversione.
I portatori di azioni assegnate a seguito della conversione, che non risultino iscritti al Libro Soci della Banca popolare dell'Emilia Romagna, potranno esercitare i soli diritti patrimoniali inerenti i titoli loro assegnati.
L'esercizio di diritti diversi da quelli patrimoniali è subordinato all'ammissione a socio del portatore dell'azione, come richiesto dallo Statuto sociale della Banca Emittente.
Articolo 6 - Rimborso anticipato
La Banca popolare dell'Emilia Romagna si riserva la facoltà - decorsi almeno diciotto mesi dalla data di emissione del prestito e previa autorizzazione della Banca d'Italia - di procedere al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni in circolazione costituenti il presente prestito; ciò con preavviso di almeno un mese e, comunque, non prima del 31 marzo 2005.
Il rimborso anticipato delle obbligazioni avrà luogo alla pari e senza alcuna deduzione per commissioni o spese. Le obbligazioni rimborsate anticipatamente cessano di essere fruttifere dalla data di loro rimborso.
I portatori delle obbligazioni assoggettate a rimborso possono richiedere alla Banca popolare dell'Emilia Romagna, nel termine che sarà indicato nella relativa comunicazione, di convertire le obbligazioni in azioni, secondo il rapporto di concambio previsto al precedente art.5, primo comma, ferme le condizioni di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo.
Al prestito obbligazionario previsto dal presente "regolamento" non si applica la disposizione dell'art.1186 del Codice Civile.
Articolo 7 - Diritti degli obbligazionisti
Qualora, nel periodo intercorrente tra la data di emissione del prestito e il 31 dicembre 2008, si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente art.7, la Banca popolare dell'Emilia Romagna comunicherà agli obbligazionisti, in conformità all’art.13, la ricorrenza di un aggiustamento ed il rapporto di conversione modificato.
L’aggiustamento sarà determinato dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell’ultimo rapporto di conversione, come precedentemente determinato:
(a) qualora la Banca popolare dell'Emilia Romagna effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli similari, offerti in opzione agli azionisti della Banca popolare dell'Emilia Romagna, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli obbligazionisti sulla base del rapporto di conversione;
(b) qualora la Banca popolare dell'Emilia Romagna effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle azioni di compendio, di pertinenza dell’obbligazionista, sarà variato in applicazione del rapporto di base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e, di conseguenza, sarà adeguato il rapporto di conversione. L'aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto;
(c) qualora la Banca popolare dell'Emilia Romagna effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle azioni di compendio spettanti all’obbligazionista dovrà essere aumentato in proporzione al numero di nuove azioni della Banca popolare dell'Emilia Romagna emesse ed il rapporto di conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L’aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni della Banca popolare dell'Emilia Romagna. Resta inteso che qualora la Banca popolare dell'Emilia Romagna effettuasse un aumento a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle azioni, il rapporto di conversione non subirà aggiustamenti e il numero delle azioni di compendio di pertinenza dell’obbligazionista non subirà variazioni;
(d) in caso di fusione della Banca popolare dell'Emilia Romagna in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Banca popolare dell'Emilia Romagna sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione Banca popolare dell'Emilia Romagna sulla base del relativo rapporto di cambio, ove l’obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;
(e) nessun aggiustamento sarà apportato al rapporto di conversione nel caso in cui azioni o altri strumenti finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Banca popolare dell'Emilia Romagna o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.
In ogni caso, qualora nel corso della durata del prestito la Banca popolare dell'Emilia Romagna effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale, la Banca popolare dell'Emilia Romagna adeguerà il rapporto di conversione ed il numero delle azioni di compendio in conformità alle vigenti disposizioni di legge, al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ed alla prevalente prassi di mercato.
In nessun caso le azioni di compendio possono essere emesse al di sotto del loro valore nominale.
Per quant'altro non previsto nel presente "regolamento" si applicano le disposizioni di legge in vigore.
Articolo 8 - Clausola di subordinazione
In caso di liquidazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna, le obbligazioni convertibili subordinate saranno rimborsate solo dopo che tutti i creditori non ugualmente subordinati siano stati soddisfatti.
Il prestito obbligazionario disciplinato dal presente "regolamento" non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 9 - Casse incaricate del servizio del prestito
Il pagamento delle cedole scadute e le operazioni di conversione e di rimborso delle obbligazioni sono effettuate, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., presso tutte le dipendenze italiane della Banca popolare dell'Emilia Romagna, tutte le dipendenze delle banche che, a quel momento, risultino inserite nell'omonimo suo "Gruppo bancario", nonché presso tutti gli intermediari autorizzati.
Articolo 10 - Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Il diritto di conversione delle obbligazioni deve essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dai precedenti artt.5 e 6.
Articolo 11 - Regime fiscale
Si riporta l'informativa sull'attuale regime fiscale dei titoli della specie:
Redditi di capitale
Gli interessi, premi e altri frutti sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n.239 e successive modificazioni.
Redditi diversi
Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art.81 del T.U.I.R.), sono soggette di norma ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Nel caso in cui le quantità eventualmente cedute rappresentino un potenziale "possesso qualificato" (oltre il 2% dei diritti di voto o il 5% del capitale sociale, come previsto dal citato art.81, lett. C) l'imposta sostitutiva, nella misura del 27%, dovrà essere liquidata in "regime dichiarativo".
Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art.82 del T.U.I.R., come modificato dall'art.4 del D.Lgs. 461/97, e soggette alla normativa sul capital gains in base al regime della dichiarazione, di cui all'art.5 del D.Lgs. 461/97, al regime amministrato, di cui all'art.6, e al regime gestito, di cui all'art.7 del medesimo decreto legislativo.
Soggetti non residenti
Il soggetto non residente, al momento della cessione a titolo oneroso ovvero del rimborso di obbligazioni convertibili quotate in mercati regolamentati, a fronte di una partecipazione non qualificata, non è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 461/97 poichè in base all'art.20, lett. F) del T.U.I.R., non si considerano prodotte nel territorio dello Stato le plusvalenze inerenti tali fattispecie.
Nell'ipotesi in cui le obbligazioni fossero escluse dalla quotazione, i soggetti non residenti, onde ottenere l'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 461/97, in ossequio a quanto previsto dall'art.5. comma 5 del citato decreto legislativo, devono presentare un'apposita certificazione rilasciata dallo Stato di residenza con il quale esista una convenzione contro le doppie imposizioni.
Articolo 12 - Quotazione
Sarà richiesta la quotazione delle obbligazioni di cui al presente prestito presso il Mercato Ristretto della Borsa Italiana.
Articolo 13 - Disposizioni diverse
Tutte le comunicazioni della Banca popolare dell'Emilia Romagna agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonchè su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente “regolamento”.
Per qualsiasi contestazione è competente l'Autorità giudiziaria di Modena.
francomeglioli ha scritto:
2) probabilmente al prezzo di mercato del bond (121) va aggiunto il RATEO interessi maturato dall'ultimo stacco cedola
il "probabilmente" , come nel 99,..% delle obbligazioni , è superfluo
francomeglioli ha scritto:
3) se moltipli 32 x 121 = 38,72
Questo prezzo è superiore (anche senza il rateo) ai 37,9 del corso dell'azione.
No, adesso non è conveniente, seppur di poco, la cv.
così potrebbe anche andare bene - bisognerebbe aggiungere che attribuisci valore pari a zero all'opzione "convertibilità"
francomeglioli ha scritto:
4) la componente obbligazionaria ti serve molto perchè ti dice quando varrebbe l'obbligazione se non fosse convertibile.
In caso di un crack della B P EMILIA sotto a quel prezzo non andrà (a meno che la banca non fallisca, ovvio :----))))
..in caso di crack della B P EMILIA ,sotto a quel prezzo , penso invece che ci andrebbe con tutta tranquillità - basterebbe anche solo che scattasse la clausola di subordinazione..senza crack..(touch wood)
francomeglioli ha scritto:
Sperando di essere stato utile.
Ciaooo
..so an so - si può far ..meglio..li