offerte di lavoro legate a corsi di formazione

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


Provvedimento 19-02-2004, n. 12918


L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 2004;

SENTITO il Relatore il Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 25 luglio 2003, integrata in data 16 settembre 2003 con l'identificazione dell'operatore pubblicitario, il Movimento Consumatori di Torino, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di vari messaggi pubblicitari diffusi nella città di Torino rispettivamente nel mese di giugno 2003 attraverso affissionali esposti all'interno dei mezzi di trasporti pubblici del Gruppo Torinese Trasporti (di seguito GTP S.p.A.), e nel mese di luglio 2003 su un cartellone pubblicitario ubicato in Via Nizza, angolo Corso Vittorio Emanuele.
I messaggi diffusi all'interno dei mezzi di trasporto pubblico riguardano corsi di formazione per: Operatore assistente agli Anziani, Nonni Insieme, Operatrice assistente per l'infanzia, Estetista, Parrucchiera, Massaggiatore, Massaggiatrice, Cuoco, Barman, Pizzaiolo, Addetto Sala.
Il messaggio ubicato in Via Nizza, angolo Corso Vittorio Emanuele, concerne corsi di formazione per: Cuoco, Addetto Sala, Barman e Pizzaiolo.
Nella richiesta si lamenta che i citati messaggi, in ragione delle affermazioni in esse contenute, quali: "L'unica scuola che garantisce la qualità dei propri corsi con la certificazione a tutela degli allievi e del loro inserimento al lavoro" – "A trovarti lavoro ci pensiamo noi" – "Prenota subito la tua formazione e il lavoro"- "Se anche tu ami il mondo dei bambini e cerchi lavoro […]" sarebbero ingannevoli in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari con particolare riguardo alla certezza di conseguire, all'esito dei corsi, degli sbocchi professionali, circostanza smentita sia dalla modulistica contrattuale utilizzata dai consumatori sia dalla realtà dei fatti. Inoltre, secondo l'associazione segnalante, l'espressione "L'unica scuola che garantisce […] con la certificazione […]" costituirebbe ulteriore profilo di ingannevolezza. Il destinatario sarebbe infatti indotto a pensare ad un ulteriore riconoscimento proveniente da un ente esterno, conferito in esclusiva alla società Education, circostanza smentita dalla lettera d), numero 14, contenuta nella modulistica contrattuale utilizzata da quest'ultima per l'adesione ai corsi di formazione.

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto delle richieste di intervento, diffusi all'interno dei mezzi di trasporto pubblici del GTP S.p.A., in data 6 giugno e 3 luglio 2003, sono i seguenti:
a) quattro affissionali riguardanti corsi per Estetista, Parrucchiera, Massaggiatore/Massaggiatrice, Operatrice assistente per anziani, recanti i seguenti claim:
1) "Costruisci un futuro lavorativo come Estetista. Chiama per informazioni dettagliate sui corsi." 2."Scopri anche tu come diventare professionista Parrucchiera. Chiama per informazioni sui corsi di formazione". 3."Scuola del massaggio e delle terapie naturali. Corsi di formazione per massaggiatore/massaggiatrice. Chiama per informazioni." 4. "Nonni insieme. […] è bello lavorare con gli anziani. Scegli anche tu la professione del futuro! Operatore Assistente per gli anziani. Chiama per informazioni.".
Tutti i suddetti messaggi riportano in alto a sinistra la seguente affermazione: "L'unica scuola che garantisce la qualità dei propri corsi con la certificazione a tutela degli allievi e del loro inserimento al lavoro" nonché il numero telefonico della suddetta scuola;
b) nove affissionali concernenti corsi per: Barman, Pizzaiolo, Addetto Sala, Cuoco, Massaggiatore, Parrucchiera, Estetista e Operatrice assistente d'infanzia, recanti tutti, con l'eccezione di quello relativo a Operatrice assistente d'infanzia, il seguente testo standard:"Prenota subito la tua formazione ed il lavoro! 011. 480.343"; in particolare, sotto i testi dei corsi per Barman, Pizzaiolo, Addetto Sala e Cuoco è riportato in maniera evidente il logo della scuola e la scritta (in neretto e grassetto) "Scuola Alberghiera". Analogamente, l'annuncio per il corso di Massaggiatore riporta la scritta "Scuola del massaggio e delle terapie naturali". L'affissionale concernente il corso per Operatrice assistente d'infanzia reca il seguente testo:"Bimbi Insieme. Ecco il mio nuovo lavoro!. Operatrice Assistente di infanzia. Se anche tu ami il mondo dei bambini e cerchi lavoro telefona";
c) un affissionale diffuso nel mese di luglio 2003 e ubicato in Via Nizza, angolo Corso Vittorio Emanuele, è costituito da un cartellone pubblicitario concernente corsi di formazione per: Cuoco, Addetto Sala, Barman e Pizzaiolo, recante il seguente testo: "Impara una professione a trovarti lavoro ci pensiamo noi. Les Meridiens Scuola Alberghiera Cuoco-Addetto Sala- Barman- Pizzaiolo. 011-480.343".

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 1° ottobre 2003 è stato comunicato all'associazione segnalante e alla Education S.a.s., in qualità di committente, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3 del citato Decreto Legislativo e, in particolare, ne sarebbe stata valutata la riconoscibilità con specifico riguardo alle effettive condizioni e caratteristiche delle offerte prospettate e all'attività svolta dall'operatore pubblicitario.

IV4. Risultanze istruttorie

Unitamente alla richiesta di intervento ed ai relativi messaggi descritti al punto 2, l'associazione segnalante ha prodotto anche un contratto stipulato con la Education S.a.s. avente per oggetto la partecipazione, dietro corrispettivo, "a un corso di assistenza anziani" della durata di 3 mesi (più il tirocinio). Il contratto fissa l'ammontare del corrispettivo in euro 2.406,70 oltre a un contributo per l'iscrizione e a una tassa per la prova d'esame finale. Il contratto, al punto e) prevede che "l'Istituto non procura posti di lavoro, ma nel rispetto della normativa vigente segnala le opportunità di colloqui di lavoro nei tempi e modi in cui pervengono all'Istituto da aziende o privati."
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società Education S.a.s., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa documentazione in merito: all'attività svolta dalla società con riferimento alle inserzioni in questione, alle caratteristiche di svolgimento dell'attività lavorativa offerta ai destinatari degli annunci segnalati, alle condizioni cui la proposta fosse eventualmente subordinata, indicazione di ditta, ragione o denominazione sociale delle altre imprese eventualmente coinvolte nell'organizzazione delle iniziative descritte, nonché copia dei contratti o di altra documentazione attestante i rapporti intercorrenti tra la società Education S.a.s. e persone che abbiano trovato un'occupazione presso la società stessa o presso altri soggetti con la stessa collegati ovvero, in mancanza, la modulistica utilizzata dall'impresa per la formalizzazione delle suddette proposte di lavoro; chiarimenti circa la natura della certificazione conseguita in relazione alla qualità dei corsi di formazione in oggetto (ad esempio la natura e la denominazione dell'ente certificatore) specificando con quali requisiti si ottiene la suddetta certificazione; documentazione atta a comprovare quanto affermato in alcuni messaggi e precisamente: "L'unica scuola che garantisce la qualità dei propri corsi". E' stato richiesto, altresì, di fornire documentazione sul numero degli iscritti ai suddetti corsi di formazione a partire dall'inizio dell'attività della società in questo settore, nonché la percentuale degli iscritti che, al termine dei corsi, hanno effettivamente conseguito gli sbocchi professionali prospettati, e la tipologia dei contratti ottenuti dagli allievi. Infine è stato richiesto alla società Education S.a.s. di fornire informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi segnalati sono riconducibili, per il periodo compreso tra giugno e ottobre 2003.
Non essendo pervenuta alcuna risposta alla sopracitata richiesta di informazioni, in data 29 dicembre 2003 è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nei suddetti messaggi pubblicitari.
In data 22 gennaio 2004 l'operatore pubblicitario ha presentato una copia della comparsa di costituzione e risposta nella causa promossa avanti al Tribunale Civile di Torino dall'Associazione Movimento Consumatori contro la società Education S.a.s.. L'operatore pubblicitario precisa che tale atto "risponde alle informative specifiche richieste in merito alla ingannevolezza presunta dei messaggi pubblicitari ed alla certificazione della qualità". In tale comparsa, in sintesi, si evidenzia che:
- la società Education S.a.s. si occupa da molti anni di corsi di formazione professionale; nell'ultimo biennio (2002-2003) ha promosso circa ottanta corsi per oltre un migliaio di iscritti;
- non tutti coloro che si iscrivono ai corsi giungono al termine per svariate ragioni; in quei casi ove l'iscritto ha sollevato contestazioni, solitamente si cerca un accordo risolutivo del vincolo contrattuale. A tal proposito la società Education ha prodotto i verbali della causa n. 2494/99 promossa dalla società C.P. International S.n.c. contro Education S.a.s. per il pagamento di residui provvigionali. La società C.P. sosteneva infatti di aver concluso contratti di iscrizione ai corsi Education per conto di quest'ultima e di non essere stata pagata delle relative quote provvigionali. La Education S.a.s. aveva resistito in giudizio rilevando come i contratti ex adverso dedotti fossero stati per varie ragioni annullati e nulla quindi fosse dovuto alla controparte. La società C.P. aveva chiamato a testimoniare alcuni ragazzi delle iscrizioni in discussione. Le loro dichiarazioni a tal proposito sono state le seguenti: "Ho firmato il contratto […] dopo qualche giorno ho receduto dal contratto e non ho pagato nulla"; "Ho frequentato il corso […] perché mi trovavo in difficoltà economiche, "la Education non ha posto all'incasso tutti i titoli da me sottoscritti", e infine: "Inizialmente avevo firmato delle cambiali per seguire un corso per educatrice d'infanzia, ma poi non ho più seguito e quindi mi sono state restituite le cambiali";
- la richiesta di intervento è frutto di una "guerra personale" che il Movimento Consumatori di Torino ha intrapreso nei confronti della società Education S.a.s., tanto che, poiché la suddetta associazione in data 28 ottobre 2003 nell'opuscolo "Leggo Torino" pubblicava un articolo con titolo "Corsi con truffa: piovono le denunce", la suddetta società ha presentato querela per diffamazione a mezzo stampa ed il ricorso cautelare d'urgenza per la rettifica, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 416/81, che vengono allegate in copia;
- i messaggi pubblicitari della società esponente valgono esclusivamente ad attirare l'attenzione degli interessati i quali, se lo ritengono, devono cercare l'azienda, prendere contatto ed ivi recarsi; lì troveranno un incaricato che spiegherà loro tutte le caratteristiche del corso, le sue modalità e i costi, nonché spiegherà come potranno essere soddisfatte le eventuali aspettative occupazionali dell'interessato (cioè mediante l'effettuazione di un tirocinio, normalmente gratuito ed il successivo avviamento alle tante richieste lavorative di varie aziende ed operatori di settori che si appoggiano ad Education);
- lo stesso Movimento dei Consumatori afferma che la scuola scrive nelle condizioni di contratto che "l'istituto non procura posti di lavoro, non essendo né un'impresa fornitrice di lavoro temporaneo né una società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ma, nel rispetto della normativa vigente, segnala le opportunità di colloqui di lavoro nei tempi e nei modi in cui pervengono all'istituto da aziende o privati"; a tal proposito la scuola ha modificato ulteriormente tale testo chiarendo: "l'istituto provvede a trasmettere agli allievi le offerte di lavoro che provengono costantemente da aziende e privati […]".
- la società Education, a riprova della non ingannevolezza e dell'autenticità delle sue promesse pubblicitarie, allega a campione alcuni corsi tenuti tra il 2002 e il 2003 - quali il corso di cucina, di sala bar, per assistente infanzia ed estetista - con le relative relazioni di esito; a tali relazioni sono allegate le situazioni occupazionali degli interessati, con le annotazioni delle cause degli eventuali cambiamenti, le referenze e le lettere di richiesta di personale delle aziende e degli operatori;
- infine, per quanto riguarda la legittimazione della pubblicizzazione della certificazione della qualità dei propri corsi, l'operatore specifica che tale certificazione riguarda la conformità dei prodotti e dell'organizzazione Education alle norme UNI En ISO 9001:2000, corrispondenti agli standard internazionali di qualità. Tale certificazione comporta una verifica analitica annuale dell'azienda e del prodotto, condotta da una società a ciò abilitata, nella fattispecie, la IMQ S.p.A. di Milano.
Infine, l'operatore pubblicitario ha fornito documentazione riguardante varie richieste da parte di alcune società per la fornitura di lavoro temporaneo di personale da assumere presso la scuola alberghiera dell'Istituto stesso, nonché documentazione riguardante società che hanno inserito gli allievi della suddetta scuola in attività lavorativa.
In data 22 gennaio 2004 la società Education ha inviato documentazione riguardante le schede allievo e le relative dichiarazioni di assunzione e attestati di stage conclusivi dei corsi presso le varie società indicate nella richiesta di informazioni dell'Autorità.
In data 16 gennaio 2004 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

I messaggi in esame sono accomunati dall'essere volti essenzialmente a promuovere lo svolgimento di corsi di formazione professionale con la prospettazione di un inserimento al lavoro. Infatti i messaggi menzionano sempre tale circostanza, e la società Education ha come oggetto sociale "l'esercizio di attività scolastica, con svolgimento di corsi e con insegnamento per corrispondenza, in tutte le manifestazioni consentite dalla legge, con particolare riguardo per i corsi di preparazione e di perfezionamento tecnico professionale".
Preliminarmente si osserva che, per quanto concerne l'affermazione contenuta nei messaggi di cui al punto 2, lettera a), "L'unica scuola che garantisce la qualità dei propri corsi con la certificazione a tutela degli allievi e del loro inserimento al lavoro" , è emerso che la società Education ha effettivamente conseguito la certificazione ISO 9001:2000. Tuttavia, si rileva che tale certificazione attesta solo il raggiungimento di standard internazionali di qualità, i quali non appaiono idonei a garantire con certezza il conseguimento di un posto di lavoro al termine del corso, come invece prospettato dall'operatore pubblicitario.
Pertanto, tale formulazione è idonea ad indurre in errore i destinatari circa le prospettive offerte dai corsi pubblicizzati.
I messaggi descritti al punto 2, lettera b), concernenti corsi per: Barman, Pizzaiolo, Addetto Sala, Cuoco, Massaggiatore, Parrucchiera, Estetista e Operatrice assistente d'infanzia, recanti tutti il seguente testo standard:"Prenota subito la tua formazione ed il lavoro! 011. 480.343", ed il messaggio di cui al punto 2, lettera c), costituito da un cartellone pubblicitario concernente corsi di formazione per: Cuoco, Addetto Sala, Barman e Pizzaiolo, recante il seguente testo: "Impara una professione a trovarti lavoro ci pensiamo noi. Les Meridiens Scuola Alberghiera Cuoco-Addetto Sala- Barman- Pizzaiolo. 011-480.343" sono accomunati dalla prospettazione ai destinatari di offerte "certe" di lavoro. Infatti tali messaggi recano affermazioni categoriche, quali "Prenota subito la tua formazione ed il lavoro!", "Se […] cerchi lavoro telefona" e "A trovarti lavoro ci pensiamo noi", che sono idonee a indurre i destinatari a pensare che l'unica condizione per la certezza dell'assegnazione del lavoro sia la disponibilità a seguire dei corsi di formazione.
L'idoneità dei messaggi in esame ad indurre in errore i destinatari - pur non mettendo in dubbio quanto emerso dalle risultanze istruttorie, da cui si evince che, all'esito dei corsi pubblicizzati, alcuni allievi abbiano effettivamente trovato un'occupazione - discende già dalle modalità di prospettazione dell'offerta in termini di certezza e di enfasi, nonché dall'ampia diffusione degli stessi.
Occorre considerare, infatti, che i destinatari dei messaggi pubblicitari in questione sono presumibilmente soggetti alla ricerca di un'occupazione professionale e quindi particolarmente vulnerabili di fronte ad una prospettiva di lavoro che viene presentata in termini di certezza.
I messaggi pubblicitari in esame risultano quindi idonei ad indurre in errore i destinatari circa le caratteristiche dei corsi pubblicizzati, con particolare riguardo alla certezza di conseguire all'esito degli stessi sbocchi professionali, circostanza in relazione alla quale l'operatore non ha assolto all'onere della prova. Conseguentemente, le affermazioni riguardanti la garanzia dell'inserimento dei propri allievi al lavoro e le rassicurazioni circa il fatto che la scuola provveda a trovar loro un posto di lavoro devono essere ritenute inesatte.
Quanto al potenziale pregiudizio per il comportamento economico dei consumatori, è ragionevole ritenere che la preferenza accordata dai consumatori ad un corso di formazione piuttosto che ad un altro discenda proprio dalle aspettative nutrite circa le prospettive professionali offerte. Il potenziale pregiudizio economico discende quindi dalla falsa o comunque fuorviante prospettazione di tali opportunità. A tale proposito non rileva la circostanza che il contratto, al punto e), preveda che "l'Istituto non procura posti di lavoro, ma nel rispetto della normativa vigente segnala le opportunità di colloqui di lavoro nei tempi e modi in cui pervengono all'Istituto da aziende o privati." I messaggi pubblicitari in questione, infatti, non riportano tale avvertenza, che è resa nota al consumatore solo al momento della firma del contratto, quando il suo comportamento economico risulta già essere stato condizionato dagli stessi.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame di cui al punto 2, lettere a), b) e c), aventi sicura valenza pubblicitaria, sono idonei ad indurre in errore i destinatari in ordine alle caratteristiche e alle condizioni dell'iniziativa pubblicizzata, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2, lettere a), b) e c), del presente provvedimento, diffusi dalla Education S.a.s., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
 
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