Pareri Cassazione

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giancarlo55

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Sto cercando dati sulla sentenza della Cassazione n. 3791 del 14.03.2003 relativa alla Eredita' con beneficio di inventario.
Chi puo' darmi copia e o altri dati? Dove posso trovare questi dati? Grazie.
 
Scritto da giancarlo55
Sto cercando dati sulla sentenza della Cassazione n. 3791 del 14.03.2003 relativa alla Eredita' con beneficio di inventario.
Chi puo' darmi copia e o altri dati? Dove posso trovare questi dati? Grazie.

Te la cerco e ti faccio sapere.
pietro66
 
intanto la massima ..

Accettazione dell`eredità con beneficio di inventario. Proponibilità e conseguenze dell`azione di condanna per l`intero nei confronti dell`erede avanzata dai creditori del de cuius (Cass. 14 marzo 2003, n. 3791)

L`erede che ha accettato l`eredità con beneficio d`inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l`intero, salva la limitazione della responsabilità dell`erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione.

Cass. 14 marzo 2003, n. 3791, sez. 3- PRES Duva V- REL Durante B- PM Frazzini O (conf.) - Seppia c. Min. Trasporti
 
e ora il testo integrale ...

Cass. civ., sez. III, 14-03-2003, n. 3791 - Pres. Duva V - Rel. Durante B - P.M. Frazzini O (conf.) - Seppia c. Min. Trasporti





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Ministero della Marina Mercantile (ora dei trasporti e della navigazione) convenne innanzi al tribunale di Roma il Cral esistente presso lo stesso Ministero per ottenerne la condanna al rimborso delle somme anticipate (lire 7.440.216) negli anni 1973/1981 per il consumo di energia elettrica ed acqua in relazione al locali che gli aveva concesso in uso per gestirvi un posto di ristoro.

L'ente convenuto dedusse che le spese facevano carico al Ministero siccome pertinenti ad attività di assistenza del personale esercitata senza fine di lucro; eccepì la prescrizione; chiese termine per chiamare in causa D. P. C., cui aveva affidato la gestione del posto di ristoro, per esserne manlevato.

Chiamata in causa, la D. P. si difese, sostenendo che gli oneri di utenza facevano carico al - Cral, e solo subordinatamente si dichiarò disposta a pagare i consumi relativi all'ultimo quinquennio.

Riassunta la causa, interrotta per la morte della D. P., si costituirono i figli, S. G. e G., i quali dedussero di avere rinunciato all'eredità della defunta e di avere accettato con beneficio di inventario quella del padre, divenuto unico erede della defunta medesima per effetto della rinuncia.

Il tribunale condannò il Cral a pagare al ministero lire 7.919.958 per un periodo e lire 19.252.971 per un altro ed i S. a rimborsare al Cral la seconda somma quali eredi della D. P..

La Corte di appello di Roma, con sentenza resa il 6.10.1998, ha rigettato la domanda di rivalsa, considerando - per quanto ancora interessa - che i S. hanno rinunciato all'eredità della madre ed accettato con beneficio di inventario quella del padre, nella quale la prima è confluita; che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non concreta causa di decadenza dal beneficio di inventario l'avere i S. riassunto innanzi al TAR del Lazio il giudizio promosso dalla madre per ottenere l'annullamento del provvedimento, con il quale il Ministero della Marina mercantile le ha intimato il rilascio dei locali; che, difatti, le cause di decadenza sono quelle previste dagli artt. 485, 487, 493, 505 c.c. e ad esse non è riconducibile la riassunzione del menzionato giudizio; che si deve escludere che i S. "abbiano assunto per successione pura e semplice obbligazioni della madre confluite nell'eredità paterna, essendo rimasta ferma la loro condizione di eredi beneficiati"; che "l'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame degli altri attinenti al merito (contestazione del credito sotto diversi profili) che così restano assorbiti".

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i S., sulla base di quattro motivi; hanno resistito con controricorso il Ministero ed il Cral, il quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.

2. E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dal Cral e dal Ministero sotto il profilo che, avendo la sentenza impugnata interamente accolto il gravame dei ricorrenti principali, i medesimi non hanno alcunché di cui lamentarsi e difettano, pertanto, di interesse.

2.1. L'eccezione non è fondata in quanto i ricorrenti principali si dolgono - tra l'altro - del mancato accoglimento della richiesta di condanna del Ministero, oltre che del Cral, al rimborso delle spese processuali ed è evidente il loro interesse in relazione a tale doglianza, comportandone l'accoglimento l'aggiunta di un altro debitore.

3. Precede per ragioni di ordine logico l'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale.

4. Con il primo motivo si censura la Corte di merito per avere rigettato la domanda di rivalsa; si sostiene che il chiamato all'eredità, il quale accetti con beneficio di inventario, acquista la qualità di erede ed è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, anche se non "ultra vires hereditatis", di tal che l'essere i S. eredi beneficiati non avrebbe dovuto comportarne il totale esonero dalla responsabilità per i debiti anzidetti, bensì semplicemente la limitazione della responsabilità medesima "intra vires hereditatis".

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede "intra vires hereditatis" - è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emessa nei suoi confronti la pronuncia di condanna, al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità "intra vires hereditatis" nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario (Cass. 16.11.1994 n. 9690; Cass. 15.4.1992 n. 4633; Cass. 9.3.1987 n. 2442; Cass. 9.7.1980 n. 4373).

Ai principi sopra enunciati non si è adeguata la corte di merito, la quale ha integralmente rigettato la domanda di rivalsa concernente gli eredi beneficiati.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 476, 484 ss. c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si lamenta che la corte di merito abbia escluso che i S. hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di usufruire del beneficio di inventario in quanto ha limitato la propria valutazione al ricorso al TAR, mentre avrebbe dovuto estenderla a tutti quegli atti di gestione del bar specificamente dedotti, che sono stati compiuti dai S. direttamente (proposizione di altri giudizi) o indirettamente tramite le consorti.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Una volta che sia intervenuta, l'accettazione con beneficio di inventario non può essere posta nel nulla e se ne può soltanto verificare la decadenza per alcuna delle cause tassativamente previste.

Tra tali cause non rientra la riassunzione di giudizi amministrativi o di altra natura intrapresi dal de cuius, né la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità - se contenuta nei limiti del normale esercizio - (Cass. 29.1.1966 n. 356), trattandosi di attività di ordinaria amministrazione.

Conseguentemente la corte di merito non avrebbe potuto ravvisare la dedotta decadenza neppure se avesse esteso la propria valutazione agli altri giudizi, che si assumono proposti dai S., ed all'attività di gestione del bar, con riferimento alla quale non è stata neppure offerta la prova della riconducibilità ai predetti.

La decadenza inoltre non si verifica "ope legis", ma per effetto di pronuncia emessa a richiesta dei creditori ereditari, che assieme ai legatari sono gli unici soggetti legittimati.

Ove dichiarata, la decadenza produce la cessazione del beneficio e con essa la confusione del patrimonio ereditario con quello personale dell'erede, con l'effetto di abilitare sia i creditori ereditari ed i legatari che i creditori personali dell'erede ad agire individualmente su qualunque bene di quest'ultimo (Cass. 22.1.1977 n. 329; Cass. 26.7.1971 n. 2490).

6. Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta che la corte di merito non abbia pronunciato sull'eccezione di prescrizione; eccezione che, proposta in primo grado dal Cral, è stata riproposta dai S. con l'atto di appello, cui ha aderito il Cral.

7. Identicamente dicasi del ricorso principale.

Con il primo motivo di tale ricorso si denuncia, difatti, violazione degli artt. 1173 c.c., 91, 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice, lamentandosi che la corte di merito "nessun ristoro ha concesso" ai S., ancorché i medesimi avessero chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle spese in loro favore per avere resistito all'appello da essi proposto nei confronti del Cral.

Con il secondo, terzo e quarto motivo si ripropongono motivi di appello che la corte di merito ha ritenuto assorbiti dall'avere rigettato "in toto" la domanda di rivalsa e che potranno essere riproposti in sede di rinvio.

8. In conclusione, il primo motivo del ricorso incidentale va accolta; il secondo motivo dello stesso ricorso va rigettato; il terzo motivo ed il ricorso principale sono assorbiti; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Roma.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo dello stesso ricorso; dichiara assorbiti il terzo motivo ed il ricorso principale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
 
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