Particolare caso di tassazione dividendo estero

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Voltaire

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Sappiamo che alle persone fisiche si applica la ritenuta secca del 12.5% sul netto-frontiera, vale a dire sull'importo già tassato nell'altro paese.

Nel caso in cui il dividendo arrivi a banca italiana da banca estera dove i titoli sono depositati, è la stessa cosa oppure no?
 
Se il titolo è depositato su banca estera, innanzitutto il dividendo arriverà già tassato. Poi sarà onere dell'investitore italiano indicare tale dividendo, o meglio il netto frontiera, in dichiarazione e su questo importo pagherà il 12,50%.

Ciao. Massimo
 
Il dividendo arriva già tassato con l'aliquota di quel paese per i non residenti. Mi riferisco, invece, alla successiva ed ulteriore tassazione italiana.

La banca italiana non applica il 12.5% di ritenuta, quindi?
 
Voltaire ha scritto:
Il dividendo arriva già tassato con l'aliquota di quel paese per i non residenti. Mi riferisco, invece, alla successiva ed ulteriore tassazione italiana.

La banca italiana non applica il 12.5% di ritenuta, quindi?
No. Se il titolo è detenuto all'estero, quindi se ci si avvale di intermediari esteri per la compravendita, si è (purtroppo) soggetti al regime fiscale dichiarativo.

Ciao. Massimo
 
Se arriva ad intermediario italiano, vi provvede lui. Al limite occorre una certificazione per recuperare la maggior ritenuta, dovendosi avanzare istanza allo stato estero certificando l'avvenuta trattenuta mediante ufficio locale dell'AdE.

Se invece il contribuente percepisce bypassando intermediario italiano, allora dovrà dichiararlo ed assoggettarlo a tassazione sostitutiva (12,5%)
 
FaGal ha scritto:
Se arriva ad intermediario italiano, vi provvede lui. Al limite occorre una certificazione per recuperare la maggior ritenuta, dovendosi avanzare istanza allo stato estero certificando l'avvenuta trattenuta mediante ufficio locale dell'AdE.

Se invece il contribuente percepisce bypassando intermediario italiano, allora dovrà dichiararlo ed assoggettarlo a tassazione sostitutiva (12,5%)
Sei sicuro? A me sembra che non sia così. Per quanto ne so, conta l'intermediario con cui effettuo l'operazione. Se compro Microsoft con un intermediario estero, ed il titolo è depositato su banca estera, gli eventuali dividendi saranno prima tassati all'estero, e successivamente io dovrò indicarli in dichiarazione e sottoporli nuovamente a tassazione (salvo possibilità, il più delle volte meramente teorica, di recuperare la maggiore tassazione estera).

A quale caso ti riferisci quando dici "se arriva ad intermediario italiano"?

Ciao. Massimo
 
Massimo S. ha scritto:
Sei sicuro? A me sembra che non sia così. Per quanto ne so, conta l'intermediario con cui effettuo l'operazione. Se compro Microsoft con un intermediario estero, ed il titolo è depositato su banca estera, gli eventuali dividendi saranno prima tassati all'estero, e successivamente io dovrò indicarli in dichiarazione e sottoporli nuovamente a tassazione (salvo possibilità, il più delle volte meramente teorica, di recuperare la maggiore tassazione estera).

A quale caso ti riferisci quando dici "se arriva ad intermediario italiano"?

Ciao. Massimo

Se il titolo è estero è in deposito titoli in italia - oppure no.

Nel caso di Voltaire, bypassa l'intermediario, quindi va compilato l'RM di Unico
 
Massimo S. ha scritto:
Sei sicuro? A me sembra che non sia così. Per quanto ne so, conta l'intermediario con cui effettuo l'operazione. Se compro Microsoft con un intermediario estero, ed il titolo è depositato su banca estera, gli eventuali dividendi saranno prima tassati all'estero, e successivamente io dovrò indicarli in dichiarazione e sottoporli nuovamente a tassazione (salvo possibilità, il più delle volte meramente teorica, di recuperare la maggiore tassazione estera).

A quale caso ti riferisci quando dici "se arriva ad intermediario italiano"?

Ciao. Massimo

Esatto, conta chi ha la detenzione del titolo
 
In questo caso il dividendo viene accreditato su banca italiana, perchè si tratta di azioni di un dipendente che sono in deposito particolare presso intermediario straniero.
 
Se l'intermediario non applica l'imposta del 12.5%, dovrà esserre il dipendente a farlo nell'RM di Unico
 
L'intermediario ha l'obbligo di farlo?
 
E' un caso a mio avviso problematico; escluderei l'obbligo in quanto il soggetto italiano non è un agente pagatore diretto, ma indiretto, ossia se ho ben colto riceve semplicemente i dividendi sul conto e non dispone della documentazione necessaria invece fornita direttamente dall'intermediario estero e/o dal soggetto erogante il dividendo al contribuente presumo.
 
L'operazione finanziaria che da luogo ad un reddito, in questo caso lo stacco del dividendo, è curata (nel rapporto fra società ed investitore) dall'intermediario estero, cioè la banca dove sono depositati i titoli. E, per quanto a mia conoscenza, è sempre un solo intermediario ad occuparsi del rispetto della normativa fiscale. Non ho mai sentito di sinergie fra due intermediari di paesi diversi, uno che assolve gli oneri fiscali previsti nel primo Paese e l'altro che assolve gli oneri fiscali del secondo.

Per curiosità, si tratta di un dipendende che ha esercitato l'anno scorso delle stock options tramite SG?

Ciao. Massimo
 
14 MODULO RW
D: Se un soggetto residente in Italia detiene un conto corrente all’estero deve in
ogni caso segnalare tale attività nel quadro RW?
R Un soggetto residente in Italia che detiene all’estero un conto corrente
bancario o postale che – per consistenza e/o movimentazione - possieda le
caratteristiche indicate nell’articolo 4 del decreto legge del 28 giugno 1990, n.
167 è in genere obbligato a compilare il modulo RW.
Infatti le somme di denaro ed in genere le attività finanziarie detenute
all’estero sono per loro natura astrattamente produttive di redditi imponibili in
Italia e pertanto vanno indicate nel modulo RW in conformità a quanto
disposto dai commi 1 e 5 del predetto articolo.
Tuttavia, per effetto di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo,
qualora i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso
l’intervento di intermediari italiani, non sussiste l’obbligo di dichiarazione
nel modulo RW.
Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero è, pertanto,
necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è
detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul
conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione)
su un conto corrente italiano, dando specificazione nella causale,
dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo
che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso di cui
all’articolo 26, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.. 600 sull’ammontare lordo degli interessi.

http://www.regione.piemonte.it/tributi/varie/norma/dwd/circolare54e.pdf


Quindi avvalendomi ad esempio di questo caso, occorrerebbe che l'intermediario estero fornisse tutta la documentazione alla banca per applicare la ritenuta
 
FaGal ha scritto:
Quindi avvalendomi ad esempio di questo caso, occorrerebbe che l'intermediario estero fornisse tutta la documentazione alla banca per applicare la ritenuta
Il caso che hai indicato è un po' diverso. Si parla di quadro RW nel caso di c/c all'estero che, fino a prova contraria, si ritiene produttore di interessi tassabili in Italia, e che per questo motivo va segnalato al fisco italiano. Si può evitare questa segnalazione (e quindi si può evitare di fare il quadro RW) in caso di bonifico automatico di tutti gli interessi prodotti all'estero.

E comunque se l'intermediario italiano volesse per assurdo farsi carico della tassazione di dividendi percepiti all'estero non avrebbe bisogno di nessuna documentazione della banca estera. Basterebbe solo che sia a conoscenza del fatto che il cliente è residente fiscale in Italia.
 
Massimo S. ha scritto:
Il caso che hai indicato è un po' diverso. Si parla di quadro RW nel caso di c/c all'estero che, fino a prova contraria, si ritiene produttore di interessi tassabili in Italia, e che per questo motivo va segnalato al fisco italiano. Si può evitare questa segnalazione (e quindi si può evitare di fare il quadro RW) in caso di bonifico automatico di tutti gli interessi prodotti all'estero.

E comunque se l'intermediario italiano volesse per assurdo farsi carico della tassazione di dividendi percepiti all'estero non avrebbe bisogno di nessuna documentazione della banca estera. Basterebbe solo che sia a conoscenza del fatto che il cliente è residente fiscale in Italia.

Il principio però mi pare desumibile dalla fattispecie; intermediario esegue la trattenuta nella misura in cui sa che la rimessa è un dividendo. A posteriori non credo appunto sia fattibile
 
poi per tagliare la testa al toro, compila il quadro RM ed è a posto, se non ha subito la ritenuta
 
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