14 MODULO RW
D: Se un soggetto residente in Italia detiene un conto corrente all’estero deve in
ogni caso segnalare tale attività nel quadro RW?
R Un soggetto residente in Italia che detiene all’estero un conto corrente
bancario o postale che – per consistenza e/o movimentazione - possieda le
caratteristiche indicate nell’articolo 4 del decreto legge del 28 giugno 1990, n.
167 è in genere obbligato a compilare il modulo RW.
Infatti le somme di denaro ed in genere le attività finanziarie detenute
all’estero sono per loro natura astrattamente produttive di redditi imponibili in
Italia e pertanto vanno indicate nel modulo RW in conformità a quanto
disposto dai commi 1 e 5 del predetto articolo.
Tuttavia, per effetto di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo,
qualora i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso
l’intervento di intermediari italiani, non sussiste l’obbligo di dichiarazione
nel modulo RW.
Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero è, pertanto,
necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è
detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul
conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione)
su un conto corrente italiano, dando specificazione nella causale,
dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo
che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d’ingresso di cui
all’articolo 26, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.. 600 sull’ammontare lordo degli interessi.
http://www.regione.piemonte.it/tributi/varie/norma/dwd/circolare54e.pdf
Quindi avvalendomi ad esempio di questo caso, occorrerebbe che l'intermediario estero fornisse tutta la documentazione alla banca per applicare la ritenuta