Art. 6.
Validita' delle scommesse e dei risultati
che ne costituiscono l'oggetto
1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e
registrate dal totalizzatore nazionale.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito
degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa e' quello che si
realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non
incidono sull'esito gia' certificato ai fini delle scommesse.
3. La scommessa su un avvenimento sportivo e' considerata non
valida:
a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro i tre giorni
successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;
b) quando nessun concorrente si e' classificato;
c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
4. La scommessa su un avvenimento non sportivo e' considerata non
valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa
abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.
5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un
concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute
perdenti.
6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti
connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa e' comunque valida
quando il risultato oggetto della stessa e' gia' maturato sul campo
di gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o
annullato.
7. Se uno o piu' avvenimenti oggetto di una scommessa multipla
risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o
agli avvenimenti non validi e' assegnata quota uguale ad 1 (uno).
L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse
multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo
gli avvenimenti a cui e' assegnata quota 1 (uno).
8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti
gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che
provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali
effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli
avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di
elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai
medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare
gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di
elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per
l'avvenimento oggetto di scommessa.