Passaggio da lavoro full-time a part-time. Cambierà qualcosa per il mio mutuo?

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

wall-y

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SALVE,
MI RIMETTO ALLE VOSTRE RISPOSTE IN QUANTO PIU' DOCUMENTATI DI ME E SOPRATTUTTO PRIMA DI ANDARE IN BANCA.....
ALLORA IL MIO DATORE DI LAVORO X CAUSA CRISI E PER RISPARMIARE SUI CONTRIBUTI MI HA LICENZIATO DAL CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO X POI RIASSUMERMI CON CONTRATTO PART-TIME INDETERMINATO(IN VERITA' NON SO' NEMMENO SE è LECITO FARLO)
IO HO UN MUTUO A TASSO FISSO X 20ANNI STIPULATO MOSTRANDO IL VECCHIO CONTRATTO AD OGGI IMPLICHERA' QUALCOSA al mio mutuo se faccio presente quanto sopra....non so come comportarmi e se magari ci sono agevolazioni visto che mi è stato decurtato anche lo stipendio
ho anche una polizza avipop ma leggendola parla solo di licenziamento,morte oppure invalidita' permanente
aiuto!!!:bow::bow::bow:
 
Se il mutuo è già stato erogato nulla ti cambia, se il mutuo è ancora da erogare allora possono esserci problemi...
Per quanto riguarda la polizza se dai qualche riferiemnto in più, ci sono alcuni utenti particolarmente preparati che ti possono aiutare.
 
Se il mutuo è già stato erogato nulla ti cambia, se il mutuo è ancora da erogare allora possono esserci problemi...
Per quanto riguarda la polizza se dai qualche riferiemnto in più, ci sono alcuni utenti particolarmente preparati che ti possono aiutare.

mi cambia xchè da €14000 che prendevo netti all'anno ora ne prendo x l'anno prox 7500€ e pagando una rata di €665 al mese io spendo 7980€ a l'anno come le giustifico!!:wall::wall::wall:

OK! LA POLIZZA SI CHIAMA:"CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO" è DELL'AVIPOP GRUPPO AVIVA
CHI SA' SE NE TIRA FUORI QUALCOSA A ME PARE CHE OLTRE LA PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO,MORTE ETC.. NON ABBIA NULLA CHE POSSA CAVARCI FUORI..............:confused:
 
secondo me non ti danno nulla. di solito funziona che ti pagano le rate se 6 disoccupato, ma non lo 6
 
Il rapporto rata reddito viene monitorato quando viene erogato il mutuo, dopo sono affari tuoi... Puoi vedere se il tuo mutuo contempla la possibilità di allungare la durataper avere un rapporto rata / reddito piu' sostenibile.
 
Cosa dice la polizza, sinteticamente?
 
mi dispiace wally ma la polizza Aviva come tutte le polizze multirischi passate dalle banche non prevedono copertura per riduzione contrattuale ma solo per perdita impiego con eventuale cassa integrazione o mobilità.
non ci contare.

"PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
• giustificato motivo oggettivo;
• messa in mobilità;
• cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
l’Impresa di Assicurazione liquida mensilmente alla Contraente - quale mandataria di pagamento
dell’Assicurato - una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari
all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il
massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate
mensili per tutta la durata contrattuale".



Normativamente non credo rientri neanche nella schiera di coloro che possono avanzare richiesta di sospensione delle rate per motivi relativi a "riduzione di ore lavorative documentate".
Comunque il termine ella richiesta è stato protratto a fine gennaio 2013.

"EVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si con******* in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)
Per poter richiedere la sospensione delle rate gli eventi si devono verificare entro il 30 giugno 2012 ad almeno uno degli intestatari del mutuo."

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTERVENTO
Chiaramente per poter usufruire della sospensione bisogna soddisfare alcuni requisiti:
- il reddito imponibile per ogni mutuatario non deve essere superiore ai 40.000 euro annui;
- l’importo originario del mutuo deve essere inferiore ai 150.000 euro e deve essere stato erogato per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (ricordo che per abitazione principale si intende quella in cui il possessore risiede e dimora abitualmente);
- la durata originaria del mutuo deve essere superiore ai 5 anni.
La sospensione si può applicare a qualsiasi tipologia di mutuo (fisso, variabile, misto), sono compresi i mutui rinegoziati, accollati o cartolarizzati. anche nel caso in cui ci sia già un ritardo nei pagamenti delle rate purché non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione e che il mancato pagamento delle rate sia dovuto ad uno degli eventi che da’ diritto alla sospensione.
Sono invece esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore ai 180 giorni consecutivi, quelli che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (agevolazioni in conto interessi o capitale), i mutui variabili a rata costante, e tutti i mutui per i quali sia stata sottoscritta un’assicurazione che copre gli stessi eventi previsti dalla sospensione stessa purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione.

http://aiutomutuo.finanza.com/2012/...piano-famiglie-termine-ultimo-31-luglio-2012/


Nel caso per, nulla osta poter cheidere alla tua banca una rinegoziazione della drata del mutuo se ti facesse comodo ridurre la rata in attesa di tempi migliori.

un grosso in bocca al lupo.
auguri.
 
mi dispiace wally ma la polizza Aviva come tutte le polizze multirischi passate dalle banche non prevedono copertura per riduzione contrattuale ma solo per perdita impiego con eventuale cassa integrazione o mobilità.
non ci contare.

"PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
• giustificato motivo oggettivo;
• messa in mobilità;
• cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
l’Impresa di Assicurazione liquida mensilmente alla Contraente - quale mandataria di pagamento
dell’Assicurato - una somma, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari
all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il
massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate
mensili per tutta la durata contrattuale".



Normativamente non credo rientri neanche nella schiera di coloro che possono avanzare richiesta di sospensione delle rate per motivi relativi a "riduzione di ore lavorative documentate".
Comunque il termine ella richiesta è stato protratto a fine gennaio 2013.

"EVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si con******* in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)
Per poter richiedere la sospensione delle rate gli eventi si devono verificare entro il 30 giugno 2012 ad almeno uno degli intestatari del mutuo."

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTERVENTO
Chiaramente per poter usufruire della sospensione bisogna soddisfare alcuni requisiti:
- il reddito imponibile per ogni mutuatario non deve essere superiore ai 40.000 euro annui;
- l’importo originario del mutuo deve essere inferiore ai 150.000 euro e deve essere stato erogato per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (ricordo che per abitazione principale si intende quella in cui il possessore risiede e dimora abitualmente);
- la durata originaria del mutuo deve essere superiore ai 5 anni.
La sospensione si può applicare a qualsiasi tipologia di mutuo (fisso, variabile, misto), sono compresi i mutui rinegoziati, accollati o cartolarizzati. anche nel caso in cui ci sia già un ritardo nei pagamenti delle rate purché non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione e che il mancato pagamento delle rate sia dovuto ad uno degli eventi che da’ diritto alla sospensione.
Sono invece esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore ai 180 giorni consecutivi, quelli che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (agevolazioni in conto interessi o capitale), i mutui variabili a rata costante, e tutti i mutui per i quali sia stata sottoscritta un’assicurazione che copre gli stessi eventi previsti dalla sospensione stessa purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione.

http://aiutomutuo.finanza.com/2012/...piano-famiglie-termine-ultimo-31-luglio-2012/


Nel caso per, nulla osta poter cheidere alla tua banca una rinegoziazione della drata del mutuo se ti facesse comodo ridurre la rata in attesa di tempi migliori.

un grosso in bocca al lupo.
auguri.

:eek::eek:
che parsimonia ti ringrazio, visto che sei cosi' informato ti dico altro: la mia compagna e cointestataria del mutuo in questione ha anch'essa un contratto part-time e fa una settimana di lavoro ed una settimana di cassa integrazione da quasi un anno siccome fino ad ora c'ero io che battevo cassa non ci abbiamo dato mai peso.......secondo te con la polizza che ho posso ottenere qualcosa? :eek::eek:io sono un po' scettico in quanto non è una cassa integrazione continua ma bensi' come ti dicevo ad uso e consumo del datore di lavoro ovvero su 4 sett mensili 2 le lavora e due le paga l'inps
che mi dici?
 
non credo wally..
tutte le polizze prevedono un "periodo di carenza" pari almeno 30 giorni di cig per usufruire della copertura.

il mio consiglio è di non fartineanche vedere in banca finchè puoi.
se non ce la fai con la rata però, prima di non pagarla, vai a chiedere una rinegoziazione della durata o una sospensione momentanea delle rate sia pur non rientrando nella specifica normativa.

saluti e stringi forte.
auguri.
 
non credo wally..
tutte le polizze prevedono un "periodo di carenza" pari almeno 30 giorni di cig per usufruire della copertura.

il mio consiglio è di non fartineanche vedere in banca finchè puoi.
se non ce la fai con la rata però, prima di non pagarla, vai a chiedere una rinegoziazione della durata o una sospensione momentanea delle rate sia pur non rientrando nella specifica normativa.

saluti e stringi forte.
auguri.

è proprio cosi':wall::wall:
ti ringrazio tanduri x le delucidazioni datomi:bow:
 
SALVE,
MI RIMETTO ALLE VOSTRE RISPOSTE IN QUANTO PIU' DOCUMENTATI DI ME E SOPRATTUTTO PRIMA DI ANDARE IN BANCA.....
ALLORA IL MIO DATORE DI LAVORO X CAUSA CRISI E PER RISPARMIARE SUI CONTRIBUTI MI HA LICENZIATO DAL CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO X POI RIASSUMERMI CON CONTRATTO PART-TIME INDETERMINATO(IN VERITA' NON SO' NEMMENO SE è LECITO FARLO)
IO HO UN MUTUO A TASSO FISSO X 20ANNI STIPULATO MOSTRANDO IL VECCHIO CONTRATTO AD OGGI IMPLICHERA' QUALCOSA al mio mutuo se faccio presente quanto sopra....non so come comportarmi e se magari ci sono agevolazioni visto che mi è stato decurtato anche lo stipendio
ho anche una polizza avipop ma leggendola parla solo di licenziamento,morte oppure invalidita' permanente
aiuto!!!:bow::bow::bow:

Io mi preoccuperei di più del licenziamento :eek: perché se non avete preso un accordo privato tra di voi è illegale :bye:
 
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