Del presupposto del vincolo di solidarietà si è recentemente occupata la giurisprudenza di merito, con una sentenza a favore dei contribuenti. La pronuncia n. 15/6/12 dell’8 marzo 2012 della Commissione Tributaria provinciale di Savona trae origine da un avviso di liquidazione, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto l’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di un box, che il contribuente aveva costituito quale pertinenza della sua abitazione, distante 4 km considerando il tragitto per auto, ovvero 700 metri con percorso pedonale. Secondo l’Ufficio, la distanza tra i due beni era tale che uno non poteva porsi al servizio dell’altro, per cui sul box non poteva essere posto il vincolo pertinenziale e, conseguentemente, non spettava in relazione al suo acquisto il beneficio fiscale in oggetto.
Secondo il contribuente, invece, l’acquisto del box serviva a parcheggiare l’auto comodamente in centro anche durante la stagione turistica, atteso che si trattava di una nota località balneare della Liguria, in cui parcheggiare era davvero complicato. Il box in quella posizione consentiva di raggiungere il centro e, allo stesso tempo, di tornare rapidamente a casa attraverso un percorso pedonale di 700 metri, a differenza di quello automobilistico, evidenziato dall’ufficio di 4 km. Pertanto, secondo il contribuente, sussistevano i requisiti oggettivi e soggettivi per la pertinenzialità dei due beni.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riteneva che tale circostanza non integrasse il requisito oggettivo previsto per la costituzione del vincolo pertinenziale, atteso che per la sussistenza della durevole destinazione di una cosa al servizio di un’altra è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo la pertinenza servire all’utilità della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa.
Il collegio ligure, dopo aver ricordato le disposizioni del codice civile in materia di vincolo pertinenziale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale spetta al giudice di merito valutare la sussistenza del requisito oggettivo, ovvero della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, per cui il bene accessorio deve arrecare un’utilità al bene principale e non al suo proprietario (Cass., sent. n. 4599/2006 e n. 12983/2002).
La Commissione Tributaria ha osservato, poi, che la norma tributaria, quando si riferisce alle pertinenze, non pone alcun limite circa la distanza tra i beni, come, peraltro, riconosciuto anche dall’Amministrazione Finanziaria, con la circ. n. 38/E/2005. Conseguentemente, l’agevolazione risulta applicabile anche alle pertinenze non attigue all’abitazione, ma poste a distanza.
Secondo la Commissione Tributaria, la decisione non poteva prescindere dalla considerazione del caso concreto. In particolare, per i giudici di merito, il vincolo di pertinenzialità non poteva essere escluso, giacché era evidente che in una località a vocazione fortemente turistica, con grosse difficoltà di parcheggio, l’acquisto di un box a metà tra il centro e l’abitazione consentiva di raggiungere agevolmente entrambi i luoghi. Inoltre, risultava incontestato che il contribuente avesse sempre parcheggiato la propria auto nel box e che quest’ultimo fosse destinato esclusivamente a questo scopo. Alla stregua di tali considerazioni, quindi, sussistendo il vincolo di pertinenzialità, doveva essere riconosciuta anche l’agevolazione prima casa per l’acquisto del box de quo. Il ricorso del contribuente è stato così accolto e l’atto impositivo annullato.