Polizza sulla vita, detrazione estesa

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Autore: Antonella Gorret
Fonte: Italia Oggi pag: 29
Estesa la detrazione per i premi assicurativi delle polizze sulla vita a favore di familiari fiscalmente a carico. Il contribuente ne ha diritto non solo quando il familiare risulti come assicurato del contratto di assicurazione, ma anche contraente. Lo chiarisce l'Agenzie delle entrate nella circolare n. 17/E del 18 maggio 2006, modificando il suo precedente orientamento (circolare n. 15/2005) che aveva escluso il diritto di detrazione dei premi nel caso in cui il familiare carico fosse il contraente.
 
19 maggio 2006

L'Agenzia delle entrate fa dietrofront con la circolare n. 15 di ieri. Deducibili le spese per i dietisti.

Polizze sulla vita, detrazione estesa

Benefici al contribuente anche se firma il familiare a carico

Estesa la detrazione per i premi assicurativi delle polizze sulla vita a favore di familiari fiscalmente a carico. Il contribuente ne ha diritto non solo quando il familiare risulti come assicurato del contratto di assicurazione, ma anche contraente.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 18 maggio 2006 in cui risponde, come ogni anno, ai quesiti posti dai Caf (anche se la scadenza del 15/6 è oramai alle porte), fa dietro front rispetto al suo precedente orientamento (circolare n. 15/2005) che aveva escluso il diritto di detrazione dei premi nel caso in cui il familiare a carico fosse il contraente. Facendo sorgere non pochi problemi. La direzione normativa e contenzioso, guidata da Vincenzo Busa, ha anche chiarito, tra l'altro, che sono deducibili, con determinati paletti, le spese mediche dei dietisti e dei chiropratici, e che la denuncia del reddito dell'appartamento di due coniugi separati spetta al proprietario e non a chi ha ottenuto l'assegnazione dell'immobile dal giudice.


Premi assicurativi. L'articolo 15, comma 1, lett. f), del Tuir comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% i premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recesso dal contratto. Il comma 2 dello stesso art. 15 stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi sono a favore dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione, pari a euro 1.291,14. Con la circolare n. 15 del 2005, l'amministrazione aveva negato il diritto alla detrazione nel caso in cui il familiare a carico risultasse intestatario del contratto. In questa caso, quindi, l'agevolazione veniva persa sia dal contribuente sia dal suo familiare fiscalmente a carico, il quale, non avendo mai reddito imponibile in virtù della no tax area, non aveva mai imposta lorda entro la quale detrarre. Con la circolare n. 17 di ieri, invece, viale Europa fa dietro front e prevede la detrazione anche in questa ipotesi.


Immobili di coniugi separati. Il reddito della casa assegnata al coniuge separato o divorziato deve essere dichiarato dal coniuge proprietario, e non dall'assegnatario. L'amministrazione si è così adeguata ai recenti orientamenti della Corte di cassazione (da ultimo, Cass. n. 18476 del 19/9/05 e n. 5455 dell'8/4/03) che ha chiarito come l'assegnazione della casa a uno dei due coniugi non fa nascere un diritto reale, ma solo un ´diritto di natura personale'. Di conseguenza, all'assegnatario che non sia anche comproprietario o contitolare dei diritti di godimento, non può essere imputato il relativo reddito.


Sconto per mutui prima casa. Lo sconto per il mutuo prima casa non vale per la parte della spesa servita per acquistare il terreno sul quale costruire l'immobile. Viale Europa ha infatti stabilito che nelle norme si parla unicamente di ´costruzione' e che quindi ´gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all'acquisto del terreno non potranno essere detratti dal reddito del soggetto contraente il mutuo'. Inoltre, le Entrate hanno chiarito che il contribuente che ha contratto un mutuo per l'acquisto di una prima casa potrà detrarre l'intero importo anche se l'immobile viene acquistato in comproprietà con l'altro coniuge. Ai fini della valutazione della congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell'immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, il contribuente può considerare l'intero prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile quale risulta dall'atto di acquisto.

Spese per dietisti e chiropratici. Sono detraibili dal reddito anche le spese per la dieta e per i massaggi che servono a rimettere a posto le ossa. Ma rispettando alcune condizioni. Le spese per il dietista, che in base al dm del 14/9/94 è un operatore tecnico, sono scontabili se prescritte da un medico e accompagnate dalla fattura di pagamento. Mentre, nel caso del chiropratico, che non è ancora riconosciuto nel nostro ordinamento, le spese sono detraibili se il contribuente si è rivolto a centri specializzati che hanno rilasciato apposita fattura, ed è in possesso di apposita prescrizione medica.


Pannoloni. Anche la spesa per i pannoloni necessari come ´ausilio' dei contribuenti incontinenti potranno essere scontati dall'Irpef. Ma per questo è necessario avere una certificazione fiscale con la descrizione del prodotto (va bene anche lo scontrino rilasciato dal supermercato se è chiara la tipologia dell'acquisto). È inoltre necessaria la prescrizione medica o, in alternativa, una dichiarazione (con fotocopia del documento allegata) con la quale si attesta la necessità di acquisto del pannoloni.


Assistenza ai soggetti non autosufficienti. Le spese per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti sono deducibili anche se la prestazione è resa da cooperative di servizio. Il contribuente deve fornire all'intermediario la documentazione fiscale rilasciata dalla cooperativa con i suoi dati identificativi, la specifica della natura del servizio reso, e gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (eventualmente anche del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta).


Contributi per Onaosi. L'amministrazione finanziaria ha poi chiarito che sono deducibili dal reddito i contributi versati dai professionisti sanitari a favore della Fondazione Onaosi (Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani). Si tratta di versamenti obbligatori, in base dell'art. 52, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003), per tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, con natura assistenziale.
italiaoggi
 
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