Chi può aiutarmi.
IMIWEB, non riconosce la patente di guida come documento d’identità valido per aprire un c/c.
Su internet però ho trovato:
"La patente di guida, rilasciata dalla motorizzazione civile, anche nel
nuovo formato card deve essere compresa tra i documenti di riconoscimento
così come espressamente previsto dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
(TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
Articolo 35 (L -R) - Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un
documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
(R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza
del richiedente. (L).
CHI HA RAGIONE?
IMIWEB, non riconosce la patente di guida come documento d’identità valido per aprire un c/c.
Su internet però ho trovato:
"La patente di guida, rilasciata dalla motorizzazione civile, anche nel
nuovo formato card deve essere compresa tra i documenti di riconoscimento
così come espressamente previsto dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
(TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
Articolo 35 (L -R) - Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un
documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
(R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza
del richiedente. (L).
CHI HA RAGIONE?