Progetto UE di riforma consulenza: prime considerazioni

Voltaire

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La Commissione UE ha licenziato ieri il progetto di riforma della Direttiva sui servizi di investimento (DSI).

La consulenza in materia di strumenti finanziari viene considerata, a differenza di quanto accade ora, un servizio di investimento, e come tale può essere prestato esclusivamente da soggetti autorizzati. Ciò in quanto vengono riconosciuti il ruolo di servizio autonomo e l’importanza sempre crescente della consulenza.

I soggetti, comprese le persone fisiche, per i quali la consulenza costituisce l'attività principale o esclusiva devono essere considerati a tutti gli effetti delle imprese di investimento e, pertanto, assoggettati alla relativa disciplina normativa indicata nel progetto di riforma.

Tenuto conto dello specifico status della consulenza, scopo della riforma è non comportare una regolamentazione eccessivamente onerosa per la stessa. Ad esempio, come per tutti i soggetti autorizzati, anche per i consulenti è previsto un capitale minimo, ma tale capitale deve essere commisurato al profilo di rischio implicito nella prestazione del solo servizio di consulenza, che è oggettivamente inferiore rispetto agli altri servizi di investimento. Discorso analogo avviene per i vincoli di tipo amministrativo.


Per i consulenti, pertanto, vengono previsti l’obbligo di autorizzazione iniziale, nonché regole che pongano il cliente al riparo dai rischi della consulenza non professionale o anche non rispondente all’etica nella prestazione. Le attività di autorizzazione e di controllo sono attribuite alle autorità di controllo dei singoli stati-membri.

E' consentito, agli intermediari che effettuano altri servizi di investimento, di prestare anche consulenza: per prevenire il conflitto di interessi sono previste norme apposite. Sotto questo punto di vista, in attesa di approfondire il testo del progetto, è certamente da rilevare come ciò che in altre occasioni ho già definito il “conflitto di interessi di fondo”, che nasce dalla contemporanea funzione di consulente e di emittente e/o collocatore di strumenti finanziari, sia destinato a permanere. Si tratta di un conflitto di interessi permanente: vera e propria parte integrante, ovviamente negativa, del rapporto che si viene a creare tra intermediario e cliente.

Infine, ricordo come il testo licenziato dalla Commissione costituisca un progetto di riforma della direttiva DSI, il quale dovrà sottostare all’approvazione da parte del Parlamento Europeo e, successivamente ad essa e nel testo eventualmente modificato rispetto al progetto, al recepimento dei singoli stati-membri.
 
grazie per le notizie, vedremo poi cosa si intende per capitale minimo e sopratutto che rischi dovrebbe coprire questo capitale
ciao
 
Nella Sezione III, punto 1 della proposta di riforma della DSI (relativa alla adeguatezza dei fondi propri) si fa riferimento per i consulenti di investimento, non solo di un capitale minimo, ma anche di rendere obbligatoria per loro la stipula di polizza di responsabilità civile professionale al fine di indennizzare quei clienti che dovessero risultare danneggiati da un "esercizio inadeguato dell'attività di consulenza".

Saluti.
 
Scritto da ghekko1966
Nella Sezione III, punto 1 della proposta di riforma della DSI (relativa alla adeguatezza dei fondi propri) si fa riferimento per i consulenti di investimento, non solo di un capitale minimo, ma anche di rendere obbligatoria per loro la stipula di polizza di responsabilità civile professionale al fine di indennizzare quei clienti che dovessero risultare danneggiati da un "esercizio inadeguato dell'attività di consulenza".

Saluti.
questa mi piace e la ritengo corretta.

Se una banca mi "CONSIGLIA" un investimento e pago le relative commissioni, non vedo per quale motivo non debba rispondere tramite un'opportuna assicurazione, se il consiglio mi ha recato un danno economico

e non come dice il sig.SELLA MAURIZIO.....omissis
 
Banche e sim garantiscono tramite il proprio patrimonio.

La polizza è una novità per i consulenti.
 
Scritto da lagorai
Se io sbaglio e la borsa va contro dovrei risarcire il cliente??


La polizza obbligatoria coprirà la responsabilità civile conseguente alla prestazione di consulenza non professionale o contraria all'etica: certamente non sarà possibile, per il cliente, richiedere un risarcimento solo perché quel dato titolo o mercato che si ha in portafoglio è sceso.
 
Si, lo trovo giustissimo, conosco amici che hanno perso molti soldi con i futures, perchè chi dava loro le informazioni operative, non
era all'altezza della situazione, o ancor peggio so di promotori o consulenti che in barba ai regolamenti disciplinari, movimentano con spregiudicatezza i conti dei propri clienti, con i risultatati che vi potete immaginare.......

P.s. tontolina, ma sei tu nell'avatar ???:eek: :eek: :eek:
 
Ciao Volt, scusa se approfitto della tua competenza in campo (chi sa la risposta naturalmente può partecipare) ma sai se ci sono novità in merito al progetto di riforma e se si puo avere una idea dei tempi di attuazione della stessa; ho sentito anche assoconsulenza ma non mi hanno dato risposta o meglio dicono che per il momento niente è detto.

Ciao e grazie a tutti
 
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