promotori finanzari e contributi enasarco

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MMoney

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13/2/03
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scopro solo ora (e chiedo se qualcuno di voi ne è al corrente) che:

- i ns contributi versati all'enasarco (5,75% fino al 2003, 6,5% per quest'anno e 6,75% dal 2005) danno diritto ad una pensione solo dopo 20 anni di contribuzione

- in caso di cessazione dell'attività non è esiste possibilità di riscattare anticipatamente i contributi versati

- in caso di cessazione dell'attività è possibile proseguire con la contribuzione volontaria (per i masochisti: vuol dire versare l'aliquota dell'agente + quella della società mandante, quindi per il 2005 significa il 13,5%!!), solo dopo aver accumulato almeno 7 anni di contribuzione obbligatoria

ciò significa che se io, pf con 6 anni di anzianità e oltre 13.500 euro di contributi maturati, decido di levarmi dai c...i ora, PERDO TUTTI I SOLDI VERSATI!!

qualcuno mi ha parlato di una procedura di "messa in mora" da parte mia nei cfr dell'enasarco per tutelarmi (nel caso in cui un domani la gestione di tali contributi passasse all'inps o ad altra cassa, ovvero venissero modificate queste norme vessatorie)

c'è qualcuno tra voi che sa aiutarmi (oppure, ancora meglio, smentire quanto ho scritto)?

grazie
 
Scritto da MMoney

ciò significa che se io, pf con 6 anni di anzianità e oltre 13.500 euro di contributi maturati, decido di levarmi dai c...i ora, PERDO TUTTI I SOLDI VERSATI!!


Beh,l'unica soluzione è continuare.....;)
sarebbe un peccato perdere un bravo consulente.... :) :)
 
MMoney ha scritto:
scopro solo ora (e chiedo se qualcuno di voi ne è al corrente) che:

- i ns contributi versati all'enasarco (5,75% fino al 2003, 6,5% per quest'anno e 6,75% dal 2005) danno diritto ad una pensione solo dopo 20 anni di contribuzione

- in caso di cessazione dell'attività non è esiste possibilità di riscattare anticipatamente i contributi versati

- in caso di cessazione dell'attività è possibile proseguire con la contribuzione volontaria (per i masochisti: vuol dire versare l'aliquota dell'agente + quella della società mandante, quindi per il 2005 significa il 13,5%!!), solo dopo aver accumulato almeno 7 anni di contribuzione obbligatoria

ciò significa che se io, pf con 6 anni di anzianità e oltre 13.500 euro di contributi maturati, decido di levarmi dai c...i ora, PERDO TUTTI I SOLDI VERSATI!!

qualcuno mi ha parlato di una procedura di "messa in mora" da parte mia nei cfr dell'enasarco per tutelarmi (nel caso in cui un domani la gestione di tali contributi passasse all'inps o ad altra cassa, ovvero venissero modificate queste norme vessatorie)

c'è qualcuno tra voi che sa aiutarmi (oppure, ancora meglio, smentire quanto ho scritto)?

grazie
In questi giorni ho dovuto approfondire il problema contributivo legato alla mia professione di pf. Ho letto i vari post relativi all'Enasaco, e come avevo già sentito dire, c'è una "discussione" in atto circa l'obbligatorietà dei pf ai versamenti a tale cassa. Ho letto anche che per gli "assunti" dopo il 1998 l'obligo non sussisterebbe più. E' vero? Qualcuno ha qualche informazione in più?
In ogni caso se un pf emette una fattura non intestata alla mandante per una prestazione sempre esente iva deve prevedere anche il contributo enasarco?
Ringrazio in anticipo.
;)
 
Toshiba ha scritto:
In questi giorni ho dovuto approfondire il problema contributivo legato alla mia professione di pf. Ho letto i vari post relativi all'Enasaco, e come avevo già sentito dire, c'è una "discussione" in atto circa l'obbligatorietà dei pf ai versamenti a tale cassa. Ho letto anche che per gli "assunti" dopo il 1998 l'obligo non sussisterebbe più. E' vero? Qualcuno ha qualche informazione in più?
In ogni caso se un pf emette una fattura non intestata alla mandante per una prestazione sempre esente iva deve prevedere anche il contributo enasarco?
Ringrazio in anticipo.
;)

Da quando e' stato istituito l'albo non esiste piu' l'obbligo giuridico di iscrizione, ma ahime' noi poveri pf siamo in balia delle case mandanti per cui in base alla societa' dove lavori sei in un certo senso obbligato oppure no.... cmq in ogni caso la soluzione di iscrizione e' migliorativa per noi... in quanto e' vero chq paghi un quid sul cedolino mensile ma e' vero anche che la maggior parte dei contributi li paga la societa'... in piu' ti viene pagato dalla societa' una specie di tfr....che prenderai alla cessazione del mandato con quella societa', in piu' vi e' una polizza infortuni gratuita per gli iscritti all'enasarco.........
 
Allora continuo sul mio forum :)
 
vik1930 ha scritto:
Da quando e' stato istituito l'albo non esiste piu' l'obbligo giuridico di iscrizione, ma ahime' noi poveri pf siamo in balia delle case mandanti per cui in base alla societa' dove lavori sei in un certo senso obbligato oppure no.... cmq in ogni caso la soluzione di iscrizione e' migliorativa per noi... in quanto e' vero chq paghi un quid sul cedolino mensile ma e' vero anche che la maggior parte dei contributi li paga la societa'... in piu' ti viene pagato dalla societa' una specie di tfr....che prenderai alla cessazione del mandato con quella societa', in piu' vi e' una polizza infortuni gratuita per gli iscritti all'enasarco.........
Grazie per le informazioni. Comunque la quota è suddivisa in modo uguale tra società mandante e pf. Sulla polizza infortuni dove si possono trovare maggiori notizie?
Comunque trovo assurdo che in caso un pf cessi la professione e non abbia raggiunto i requisiti per nessuna prestazione possa trasferire la posizione contributiva in misura non superiore al 30% :angry:
Almeno ti dessero il 50% che ci hai messo di tasca tua... :wall:
Ma poi tutti i lavoratori possono riscattare le proprie posizioni e noi ne lasciamo il 70% a questi soggetti? Non riesco a capire tutto sto accanimento affinché anche i pf continuino a versare i contributi alla loro cassa. bannato
 
Toshiba ha scritto:
Grazie per le informazioni. Comunque la quota è suddivisa in modo uguale tra società mandante e pf. Sulla polizza infortuni dove si possono trovare maggiori notizie?
Comunque trovo assurdo che in caso un pf cessi la professione e non abbia raggiunto i requisiti per nessuna prestazione possa trasferire la posizione contributiva in misura non superiore al 30% :angry:
Almeno ti dessero il 50% che ci hai messo di tasca tua... :wall:
Ma poi tutti i lavoratori possono riscattare le proprie posizioni e noi ne lasciamo il 70% a questi soggetti? Non riesco a capire tutto sto accanimento affinché anche i pf continuino a versare i contributi alla loro cassa. bannato


sul sito dell'enasarco..... o sui giornailini che l'enasarco ti invia a casa c'e' il testo della polizza...
 
vik1930 ha scritto:
sul sito dell'enasarco..... o sui giornailini che l'enasarco ti invia a casa c'e' il testo della polizza...
Grazie mille vik.
Ho dato un'occhiata al sito e ho trovato le informazioni.
OK!
 
Allora vediamo alcuni aspetti.

In primis: obbligo di iscrizione Enasarco. La risposta va rinvenuta esclusivamente nel rapporto che lega Sim e promotore: ossia se è un rapporto di agenzia, occorre iscrizione.

quanto alla liquidazione, si chiama F.I.R.R. e trovate qui informazioni
http://www.studioconsult.it/firr.html
http://www.studioconsult.it/liquidfirr.html

quanto al trasferimento della posizione, occorre dire che sussiste il limite del 30%, per il trasferimento dei contributi; tra l'altro si osserva anche iniquità della situazione se si fa riferimento ad eventuali rimedi applicabili quali la totalizzazione:
http://www.inps.it/circolari/Circolare numero 23 del 6-2-2004.htm
CONDIZIONI E MODALITA’ DI CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI DELLA “TOTALIZZAZIONE” (articolo 1, comma 3 del decreto n. 57).
E’ consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.
La totalizzazione è ammessa purchè riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente alla data di pubblicazione del decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.

Si tratta di una disciplina che vale in genere per passaggio da dipendente ad autonomo, anzichè il contrario.

polizza infortuni
http://www.federagenti.org/enasarco/polizzaenas.asp
 
18 novembre 2004

L'opinione del presidente Enasarco su temi caldi quali pensioni integrative ed età pensionabile

Previdenza, Impossibile Unico Ente L'accorpamento È In Contrasto Con Gli Interessi Degli Agenti

A conclusione di un recente convegno organizzato a Roma dalla Federagenti sono emerse serie preoccupazioni intorno alla gestione dell'Enasarco. Sul tema intendiamo aprire un dibattito nella categoria, iniziando, ovviamente, dal presidente dell'Enasarco, Donato Porreca, cui abbiamo rivolto alcune domande:
Domanda. L'Enasarco, fondazione di diritto privato, eroga una pensione integrativa obbligatoria finanziata per il 50% dalle ditte preponenti e per il 50% a carico degli stessi agenti e rappresentanti. Questi ultimi devono, inoltre, versare obbligatoriamente all'Inps una contribuzione analoga a quella dei commercianti. Ora, se è vero che il sistema previdenziale Enasarco, aggiungendosi a quello Inps, sembra precorrere la stagione della previdenza integrativa, è pur vero che quest'ultima nasce come una libera scelta degli interessati, mentre il regime previdenziale Enasarco è obbligatorio. Da qui la nostra domanda: non sarebbe in linea con il sistema generale far gestire la previdenza della categoria da un unico ente, con una quota obbligatoria e una facoltativa?

Risposta. In base alle vigenti disposizioni di legge la realizzazione di quanto ipotizzato, a prescindere dal fatto che si porrebbe in aperto contrasto con gli interessi degli agenti, richiederebbe uno stravolgimento radicale della normativa. È impossibile, infatti, concentrare presso un unico istituto la copertura previdenziale della categoria, se non cassando una legge dello stato. A ciò va aggiunto che rendere facoltativo, sia pure parzialmente, l'obbligo contributivo e la conseguente copertura pensionistica, oggi obbligatoriamente previsto, costituirebbe un arretramento della tutela previdenziale della categoria, quando l'orientamento attuale nel settore privato è quello di rendere obbligatoria la previdenza integrativa e non viceversa. Peraltro non può esserci un passaggio del sistema, da obbligatorio a facoltativo, per il semplice motivo che l'Enasarco deve onorare il debito previdenziale nei confronti di tutti gli iscritti ´obbligatoriamente' dalla istituzione a oggi, e ciò può avvenire solo perdurando il criterio della obbligatorietà.

D. Dopo la privatizzazione del 1998 l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne e l'anzianità contributiva a 20 anni. Non le pare che sia equo riconoscere a chi matura 40 anni di anzianità contributiva il diritto alla pensione di vecchiaia indipendentemente dall'età, in analogia a quanto previsto dal regime generale obbligatorio? Quanto ´costerebbe' alla fondazione sanare questa dimenticanza?

R. La posizione di quanti hanno maturato oltre 40 anni di anzianità contributiva, alla data del pensionamento è stata considerata nel nuovo regolamento delle attività istituzionali, e specificatamente all'art. 15 dello stesso, ove viene prevista una maggiorazione del 2% del trattamento pensionistico per ogni anno eccedente il quarantesimo. L'ipotesi di poter ritenere sufficiente il requisito dell'anzianità contributiva, ancorché massima, a prescindere da quello dell'età anagrafica, è estranea al regolamento recentemente approvato, con il pieno sostegno delle parti sociali. Alla luce di quanto sopra, è superfluo parlare di costi, che, peraltro, potrebbero essere teoricamente quantificati soltanto all'esito di analisi e complessi calcoli attuariali.

D. Il ritardo nella liquidazione delle prestazioni, il recupero dei contributi evasi, l'inefficienza del servizio informazione, la riduzione delle spese di gestione, la gestione e il rendimento del patrimonio immobiliare e l'elezione diretta degli amministratori da parte della categoria, sono gli argomenti caldi del confronto con la Federagenti. Che cosa ci dice di nuovo e quale futuro devono attendersi gli iscritti alla fondazione Enasarco?

R. Nel tempo relativamente breve trascorso dal convegno di fine aprile a oggi, quanto allora preannunciato è ormai in fase di avanzata realizzazione. Di conseguenza, anche in questa sede si deve evidenziare la progressiva riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, al pari dell'inasprimento della lotta all'evasione e all'elusione contributiva, resa possibile grazie a un maggior dispiegamento di risorse umane all'uopo dedicate. Lo stesso servizio di informazione all'utenza è migliorato, sia per effetto del potenziamento del call center, sia per effetto della prossima attivazione di un contact center. Quanto sopra non può esimerci tuttavia dal sottolineare come l'implementazione e il potenziamento di vari altri canali di comunicazione, raggiungibili tramite le moderne tecnologie informatiche, potrebbero, già oggi, se pienamente utilizzati, soddisfare sufficientemente le richieste dell'utenza, rendendo residuale il canale telefonico. Le spese di gestione, già contenute, verranno ulteriormente ridotte grazie ai progetti di sviluppo ormai in fase di completamento. Per quanto concerne invece il criterio di designazione degli amministratori dovranno essere evidentemente le parti sociali a concordare eventuali nuovi meccanismi, e ciò nell'ambito della commissione appositamente istituita. In merito alla gestione immobiliare sarà in tempi brevi operativa la delibera con la quale è stato deciso di conferire il patrimonio a uno o più fondi. Ovviamente conferimento non significa dismissione, ma rappresenta solo un mezzo per ottimizzare il patrimonio ed elevarne il rendimento. I fondi immobiliari interessati al conferimento saranno selezionati con la massima trasparenza, attraverso una gara che consentirà di individuare le offerte economicamente più vantaggiose, nell'ambito di un progetto di più ampia portata. Il ruolo della Fondazione sarà quello di esercitare attività di indirizzo e controllo pur nel rispetto della necessaria autonomia gestionale dei Fondi; la governance politica sarà del cda della Fondazione. Con l'occasione si ribadisce che gli iscritti devono conservare la più grande fiducia nella Fondazione e nei suoi amministratori, in considerazione di una ritrovata solidità economica anche di prospettiva, che consentirà non solo il riequilibrio del bilancio previdenziale, ma anche il raggiungimento di obiettivi di gran lunga più ambiziosi.
http://www.assinews.it/rassegna/articoli/io181104rc3.html
 
Promotori finanziari: per il Ministero obbligo di iscrizione all'Enasarco
23/11/2005

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Risposta ad interpello 24 ottobre 2005, prot. N. 2524

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dalla Fondazione Enasarco - Assogettabiltà dei promotori finanziari - Agenti all'obbligo contributivo Enasarco.

La Fondazione Enasarco ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla assoggettabiltà dei promotori finanziari all'obbligo di versamento della contribuzione integrativa obbligatoria gestita dalla Fondazione stessa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

La previdenza Enasarco è stata istituita dalla legge n. 12/1973 per erogare "agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c., la pensione di invalidità vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22.7.1966, n. 613" la quale, a decorrere dal 1966, ha assoggettato all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps la categoria degli esercenti attività commerciale.

La Fondazione Enasarco, costituita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.1996, per effetto del Dlgs n. 509/1994, è ora un organismo di diritto privato che continua tuttavia a perseguire finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza e della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio.

In riferimento a tale categoria di lavoratori la stessa legge n. 12/1973, all'articolo 5 (Obbligo di iscrizione), ha individuato il proprio ambito soggettivo di applicazione, introducendo l'obbligo della iscrizione all'Enasarco per "... tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia".

Sotto altro profilo, va invece evidenziato che l'attività degli agenti di commercio, oggetto della tutela previdenziale, è stata disciplinata dalla legge n. 316/1968 che, istituendo il ruolo degli agenti, ha vietato di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio a chi non era iscritto nell'apposito ruolo, preclusione peraltro confermata dalla successiva legge n. 204/1985. Ciò premesso si tratta di verificare se i promotori finanziari possano essere ricompresi nella categoria civilistica degli agenti e rappresentanti di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. - qualora operino sulla base di un contratto di agenzia sottoscritto con la Società Intermediazione Mobiliare preponente - e conseguenzialmente se debbano anch'essi essere iscritti all'Enasarco.

In primo luogo va rilevato che l'attività di promotore finanziario è stata oggetto di uno specifico intervento normativo (Dlgs 24.2.1998, n. 58) che ha istituito un specifico albo, rispetto al ruolo generale degli agenti di commercio, per cui appare necessario chiedersi se tale disciplina speciale incida anche sui profili civilistici e sull'inquadramento previdenziale di tali lavoratori.

In realtà tale normativa risponde per lo più ad una logica di natura pubblicistica volta complessivamente a rafforzare la tutela dei risparmiatori piuttosto che a intenti di natura più ampia e di ridefinizione complessiva degli istituti giuridici legati all'attività ovvero allo status dei promotori finanziari. Del resto nella stessa definizione di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del Dlgs n. 58/1998 si fa riferimento alla "persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede" e quindi vengono richiamati anche gli istituti tipici che caratterizzano l'attività dell'agente o rappresentante di commercio. I promotori finanziari - che possono dunque operare come agenti o mandatari - quando svolgono la propria attività lavorativa autonomamente, danno effettivamente luogo ad un rapporto giuridico che può identificarsi con il rapporto di agenzia, come peraltro costantemente evidenziato dalla giurisprudenza (da ultimo sentenza Tribunale di Roma n. 12056/2005, secondo cui "l'attività, il trattamento economico, la base revisionale e le modalità di adeguamento dell'incarico sono identiche a quelle tipiche del rapporto di agenzia").

Ne consegue che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, l'esistenza di un contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1742 c.c. ("col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata") determina l'appartenenza dei promotori finanziari alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio indipendentemente dal fatto che l'attività di promozione si riferisca ad un prodotto finanziario piuttosto che ad un bene materiale o di altro tipo. Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene, quindi, che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia - e quindi anche gli agenti promotori finanziari - siano tenuti all'iscrizione all'Enasarco e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della legge n. 12/1973.

Fonte: "Guida al lavoro" n. 44 del 4 novembre 2005.
 
Ma nel caso un pf cambi professione, i contributi versati all'Enasarco rimangono dove sono fino al momento della pensione o possono essere prelevati per essere versati su di un'altra cassa contributiva?
Grazie mille.

Toshiba
 
Per gli iscritti all'Anasf c'è la guida alla previdenza del promotore nel sito.
 
Toshiba ha scritto:
Grazie per le informazioni. Comunque la quota è suddivisa in modo uguale tra società mandante e pf. Sulla polizza infortuni dove si possono trovare maggiori notizie?
Comunque trovo assurdo che in caso un pf cessi la professione e non abbia raggiunto i requisiti per nessuna prestazione possa trasferire la posizione contributiva in misura non superiore al 30% :angry:
Almeno ti dessero il 50% che ci hai messo di tasca tua... :wall:
Ma poi tutti i lavoratori possono riscattare le proprie posizioni e noi ne lasciamo il 70% a questi soggetti? Non riesco a capire tutto sto accanimento affinché anche i pf continuino a versare i contributi alla loro cassa. bannato

Per la verità quasi tutte le posizioni previdenziali anche dell'Inps prevedono una condizionale al riscatto dei contributi versati : il problema non è esclusivo dei pf e dell'Enasarco.
 
Anasf, tutte le spine di Conti Nibali
RETI & GESTORI TRA DI NOI
Da anni fanno pressing per uscire da Enasarco, l' ente previdenziale degli agenti di commercio, a cui fanno capo, ma per i promotori finanziari dell' Anasf la battaglia sembra ormai persa. Dapprima la riforma Maroni, che ha deluso chi contava sul riconoscimento di una previdenza bis ad hoc per i pf: i contributi della categoria rimangono nelle casse previdenziali degli agenti di commercio. Poi la smentita da parte dello stesso presidente di categoria Elio Conti Nibali (nella foto) di non avere alcuna ambizione di entrare nel cda di Enasarco, in via di rinnovo. Una dichiarazione che ha lasciato a bocca aperta più di un promotore, convinto che, se proprio in Enasarco bisogna restare, allora sarebbe più opportuno avere voce in capitolo. Per esempio sulla gestione dei contributi, area in cui i promotori con la loro esperienza potrebbero dare una consulenza significativa. E l' affaire Enasarco non è l' unico neo nel cassetto di Conti Nibali. A poco meno di un mese dalla fine dell' anno, il traguardo dei 20 mila soci per il 2005 appare decisamente lontano: sono poco meno di 11 mila gli iscritti in regola. Tant' è che l' associazione ha appena lanciato un contest interno per fare proselitismo tra gli oltre 23 mila pf in attività non associati. il mondo 2 dic us
 
L' utile torna grazie alle aliquote
Ma diminuiscono gli iscritti e il saldo finanziario è in rosso
CARRIERE & PROFESSIONI enasarco i rilievi della corte dei conti sui bilanci
Luci, ma anche molte ombre, nei bilanci dell' Enasarco. Parola della Corte dei conti, che ha analizzato gli ultimi tre rendiconti dell' ente degli agenti di commercio presieduto da Donato Porreca. Il 2004 si è chiuso con 20,5 milioni di avanzo economico, mentre l' anno precedente ci fu un disavanzo di 63,7 milioni. Effetto anche del "miglioramento dello sbilancio previdenziale più che dimezzato nel 2004" (grazie all' aumento dell' aliquota contributiva), però la differenza tra contributi e pensioni resta in rosso per oltre 50 milioni. Emerge inoltre per la prima volta un saldo finanziario negativo per oltre 2 milioni (nel 2002 era positivo per 48 milioni). La magistratura contabile presieduta da Francesco Staderini sottolinea inoltre che "il numero di nuove iscrizioni degli agenti e quello degli iscritti attivi ha conosciuto una sensibile riduzione": i primi sono diminuiti da 19.640 del 2002 a 17.849 dell' anno scorso, i secondi si sono ridotti nello stesso periodo da 317.402 a 312.099. Giudizio negativo sulla "gestione del cospicuo patrimonio immobiliare pari a 3 miliardi". I motivi ? "Modesta redditività e ingente morosità dell' inquilinato". Il rendimento netto del patrimonio immobiliare, rivela la relazione della Corte, è dell' 1,05%, più basso rispetto a quello del 2003 (1,13%). Continua la crescita dei crediti da canoni di locazione passati da 97 milioni nel 2002 a 123 milioni nel 2004. Lievitati a 1,73 milioni (da 1,47) pure i compensi per i vertici dell' ente.2 dic us il mondo
 
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