Delibera n. 14347
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 dell'attività di sollecitazione all'investimento effettuata dalla Diamond spa ed avente ad oggetto "contratti di affidamento diamanti"
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che, come rappresentato in una segnalazione trasmessa alla Consob da parte dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori ("ADUC"), con sede a Firenze, la società Diamond s.p.a., avrebbe in corso di svolgimento, per il tramite del proprio sito Internet
www.diamfin.it, alla pagina
http://www.diamfin.it//affidamento.html, una iniziativa denominata "Diamond Fin", consistente in un "investimento, denominato "Contratto di affidamento diamanti", tramite il quale viene offerta la possibilità di ricevere in affidamento un diamante e, alla scadenza, ottenere l'importo investito maggiorato di una somma, riconosciuta a titolo di compenso per la custodia".
RILEVATO che l'ADUC ha affermato "di aver visionato la brochure illustrativa della proposta, comprensiva di fac-simile di contratto" e di essere a conoscenza che "la proposta viene pubblicizzata anche a mezzo reti televisive locali, quali Canale 9 di Napoli";
RILEVATO che dalla documentazione allegata si legge "desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato (1 anno) e guadagnare? Prenda un diamante in affidamento. Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1000 € a questa operazione. Diamond Fin le consegnerà in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera sigillata e valutato al listino Rapaport) del valore di 1000 € e si impegnerà, al trascorrere di 12 mesi a riprendersi il diamante, restituirle i 1000 € e corrisponderle 80,00 € per la "custodia" da lei effettuata. Lei dovrà esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante come le è stato affidato, cioè sigillato";
RITENUTO che la causa di detto contratto sembra costituita, per l'investitore, dall'attesa di rendimento connessa all'importo versato a fronte dell'affidamento del bene "diamante";
RITENUTO che le caratteristiche peculiari dell'operazione ne evidenziano una connotazione prettamente finanziaria;
CONSIDERATO che la nozione di prodotto finanziario, recata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si presta a ricomprendere non solo ogni titolo di investimento, sia esso tipico ovvero atipico, ma anche forme di investimento non cartolarizzate, ancorché connesse ad un bene materiale per le quali si realizzi una sollecitazione del risparmio diffuso;
CONSIDERATO pertanto, attesa la loro natura finanziaria, i sopra descritti "contratti di affidamento diamanti" sono qualificabili come "prodotti finanziari", ai sensi dell'art. 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ricorrendo tutte le caratteristiche di un prodotto finanziario, quali l'impiego di capitali, l'aspettativa di rendimento, il rischio proprio dell'attività direttamente connesso e correlato all'impiego;
CONSIDERATO inoltre che la promozione dell'iniziativa della Diamond s.p.a. avverrebbe anche attraverso il proprio sito Internet nonché attraverso ulteriori mezzi di comunicazione di massa;
RITENUTO che sulla base degli elementi sopra richiamati l'attività posta in essere dalla Diamond s.p.a. si sostanzia in un'offerta al pubblico finalizzata alla vendita di prodotti finanziari;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. t), del citato decreto n. 58/98, definisce come "sollecitazione all'investimento" ogni offerta, in qualsiasi forma rivolta al pubblico, finalizzata alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari e che l'art. 94 del medesimo decreto stabilisce che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione;
RILEVATO che, in relazione all'attività posta in essere dalla Diamond s.p.a., non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
CONSIDERATO pertanto che sussiste il fondato sospetto circa l'effettuazione di una sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizione normative e regolamentari in materia;
RILEVATO che l'offerta al pubblico di detti prodotti finanziari risulterebbe a tutt'oggi in corso di svolgimento;
VISTO l'art. 99, lett. a) del citato decreto in base al quale la Consob "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari".
D E L I B E R A:
E' sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni la sollecitazione all'investimento denominata Diamond Fin, avente ad aggetto i "contratti di affidamento diamanti", effettuata dalla Diamond s.p.a..
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 10 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
Data: 10/12/2003