quando la banca non collabora

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Verm & Solitair

Legal Opinionist
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Punti reazioni
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Primo scenario. Giudizio sull'accertamento del credito della banca; il cliente può chiedere fuori dal giudizio copia di specifici documenti; il suo avvocato può chiedere in giudizio l'esibizione (con particolare riguardo alle cd. azioni di rendiconto). Spesso il giudice nomina un CTU. Il CTU spesso chiede altri documenti alla banca. Se quest'ultima non aderisce alla richiesta, resta fermo che è onere della banca (creditrice) dimostare l'entità della somma dovuta.
 
Secondo scenario. Diversi sono i rapporti intrattenuti dal cliente con la stessa banca. L'avvocato muove eccezioni più pesanti, che riguardano l'intera ricostruzione dei rapporti intercorsi (ciò spesso accade quando la banca, in luogo di chiudere un rapporto, ne apre diversi nel presunto tentativo di rientrare dall'esposizione, ma più spesso per spremere ancor più un cliente, che già ha rilasciato garanzie reali su immobili). In tal caso occorre stare attenti! Non serve una richiesta generale di esibizione dei documenti (nè il CTU ha potere autonomo per farlo). Vale la pena fare un elenco il più preciso possibile di tutti i documenti di cui si chiede l'esibizione alla banca. Il principio dell'onere della prova, infatti, qui ha rilievo per l'intera ricostruzione delle operazioni (anche diverse da quelle oggetto dell'originaria richiesta della banca, spesso con ricorso per decreto ingiuntivo).
 
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