quanto pagate ? Torino ,1a casa , 947 €

in cambio dell'assoluta pace e tranquillità che vivo nel paesino di campagna; niente più condòmini rompiballe,
Occhio, se ho letto bene abiti in una bifamiliare.
Molto dipende dalla fortuna di avere vicini educati (e se lo sono di non vederseli andar via all'improvviso).

Altrimenti diventa un incubo che IMHO si vive peggio che in condominio.

:)
 
Provincia di Trento, 1a casa di circa 100 mq , seconda di 50 mq affittata , totale IMU 350 euro...tutto sommato bene :)
 
....infatti la Valle d'Aosta, si approfitta della propria autonomia...per farsi pagare le spese dal....resto degli italiani:rolleyes::wall:

.....quanto la pagano la benzina?;)

Sono ormai 5 anni che non ci sono più i buoni benzina e ora costa più cara che a Torino.

In csostituzione danno un contributo di 300€ per il riscaldamento,ma solo per certi redditi.
 
Occhio, se ho letto bene abiti in una bifamiliare.
Molto dipende dalla fortuna di avere vicini educati (e se lo sono di non vederseli andar via all'improvviso).

Altrimenti diventa un incubo che IMHO si vive peggio che in condominio.

:)

:yes::yes:i miei ex vicini gridavano dal mattino alla sera, per non parlare del rischi furti e la notevole distanza di 113 e 112 in caso di emergenze, di notte il paesino diventava ....terra di nessuno.
 
Provincia ravenna appartamento 90 metri sono esentato avendo due figli

Aliquota 4.8
 
Bergamo, 1a casa di circa 90mq (casa Ina fine anni '60, interamente ristrutturata), sono single, 58 euri :D
 
da vedere se andrà avanti il ddl sulla delega fiscale... la riforma del catasto così come congegnata determinerà molti cambiamenti, in particolare per ville e appartamenti signorili e centrali.

questo il testo del ddl:

CAPO I
Disposizioni generali rivolte all’equità e alla razionalità del sistema
Articolo 2 – (Revisione del catasto degli immobili)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando in particolare per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure di collaborazione con i Comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili;
b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
c) operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superfice dell’unità immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;
1.3) qualora i valori non possono essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, si applica la metodologia di cui al successivo n. 2;
2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici, per ciascuna destinazione catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente;
f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l’applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato, altresì, ad emanare norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell’Agenzia del Territorio, di professionisti e docenti qualificati in materia di economia ed estimo urbano e rurale, esperti di statistica ed econometria, nonché a magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e a commissioni tributarie anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali di definizione delle controversie;
b) assicurare la collaborazione tra l’Agenzia del territorio ed i Comuni;
c) prevedere la possibilità per l’Agenzia del Territorio di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia del Territorio, l’uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;
e) utilizzare, in deroga alle disposizioni recate dall’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, adeguati strumenti di comunicazione anche collettiva per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo pretorio;
f) procedere alla ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme che attualmente regolano il sistema catastale dei fabbricati;
g) individuare l’anno fiscale dal quale sono applicate le nuove rendite e valori patrimoniali;
h) prevedere, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale medio con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
 
Torino , prima casa 90 mq , pago 947 €

Mi sento felice

Per curiosità , se vi fa piacere , quanto pagate ?

;)
Felice del fatto che Torino, applichi una delle tassazioni imu maggiormente elevate?:wall::wall:

Imu, la stangata è servita a fine anno:cool:

Nella prima tranche dell’Imu il calcolo del corrispettivo da pagare era fatto sulla base delle aliquote decise a livello nazionale. Ora entrano in gioco i conti in rosso dei Comuni

A dicembre si pagherà
anche il triplo di giugno
ANDREA ROSSI
TORINO
Tempo scaduto. Adesso non ci sono più margini per ritoccare le aliquote dell’Imu, l’imposta sugli immobili entrata in vigore quest’anno. Il termine ultimo è passato con la fine di ottobre. Entro il 31 tutti i comuni dovevano deliberare i loro livelli, così da permettere ai cittadini di pagare l’ultima rata, quella che per quasi tutti i cittadini - eccetto pochi fortunati - sarà ben più salata.
Chi non ha provveduto - per mancanza di volontà politica o per intoppi burocratici - si dovrà adeguare a quanto stabilito dallo Stato: 4 per mille sulla prima casa; 7,6 sulle seconde. Nel Torinese, stando ai dati finora pubblicati dal ministero dell’Economia, soltanto alcuni comuni non avrebbero ancora deciso, o forse l’hanno fatto sul gong finale e si saprà tra qualche giorno.
Le aliquote comunali serviranno per pagare l’ultima rata della tassa sugli immobili, entro il 17 dicembre. La prima rata infatti (o le prime due) si basavano sulle aliquote decise dallo Stato. Ora, invece, si dovrà tenere conto delle scelte delle singole amministrazioni e - nel caso - effettuare il conguaglio. Che si annuncia salato: in molti comuni si potrà arrivare a pagare anche il doppio o il triplo rispetto a giugno.

La stangata
È il caso di Torino, che ha scelto di alzare quasi al massimo le aliquote:wall:KO!:cool:: 5,75 per mille sulla prima casa e 10,6 sulle seconde. E così, chi ha un appartamento in cui risiede con rendita catastale di 800 euro, se a giugno ha versato 168,80 euro a dicembre ne dovrà sborsare 404. Chi vive in un alloggio con rendita di 1900 euro, invece, passerà dai 538,40 euro di giugno ai 1.097 di fine anno. Sulle seconde case la situazione non cambia più di tanto . L’appartamento con rendita 800 euro a giugno valeva una Imu di 510,72 euro; nella seconda tranche, a dicembre la quota salirà a 913,92 euro. Per la casa con rendita 1900 euro, infine, se l’importo di metà anno è stato 1.226,46 euro, a dicembre è destinato a lievitare a 2.157,06.
I calcoli si modificano (ma solo per la prima casa) se si ha deciso di versare l’imposta in tre rate, caso che però riguarda poche famiglie; quasi tutti infatti hanno optato per le due tranche.
 
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