Raccolta FAQ sezione TOL - SOLO FAQ, NO COMMENTI, ISTRUZIONI POST 1 e 2

lastrico

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Istruzioni per inserire una raccolta di FAQ

Questo thread raccoglie le FAQ -ovvero Domande e Risposte frequenti sui temi della sezione Trading On Line di FOL.

D.1 Chi può scrivere un post di FAQ?
R.1 Chiunque abbia voglia di approfondire l'argomento trattato e si impegni a mantenere aggiornate le FAQ. Ci sarà una verifica sulla qualità.

D.2 Cosa si intende per "Qualità" delle FAQ?
R.2 Vuol dire che le informazioni fornite devono essere accuratamente verificate indicando le fonti possibilmente ufficiali o comunque autorevoli. I dati devono essere oggettivi, non supposizioni, considerazioni personali, commenti.

D.3 Nel thread sono ammessi post di commento e domande o altro?
R.3 Assoluntamente NO. Per domande e commenti occorre utilizzare il thread di riferimento dedicato all'argomento delle FAQ. Nel secondo post di questo thread verrà mantenuto, a cura della Moderazione, un elenco dei post di FAQ con l'indicazione dei relativi thread di riferimento.

D.4 Ci sono indicazioni sulla forma?
R.4 Il linguaggio deve essere chiaro e corretto, divulgativo ma senza inutili lungaggini. Lo stile dovrebbe essere quello tipico delle FAQ, cioè un agile alternarsi di domande e risposte sulle questioni più importanti, i dubbi più frequenti e dibattuti, relativi al tema prescelto. No "pipponi", no trattati. Il materiale deve essere originale, non un copiaincolla da produzioni altrui. Nel caso in cui sia necessario riportare una citazione, indicarne sempre la fonte. All'inizio o al termine delle FAQ è opportuno indicare la data dell'ultimo aggiornamento.

D.5 Sono possibili più post di FAQ sullo stesso argomento?
R.5 In linea di massima no, salvo che non si tratti di un aspetto specifico diverso da quelli già trattati. E' comunque auspicabile che l'autore di un post di FAQ sia aperto alla collaborazione degli altri utenti interessati, e che qualora utilizzi apporti di altri lo riconosca chiaramente. Se si ritiene di aver scoperto un errore o si vuol chiedere l'aggiunta di nuove domande, contattare l'autore del post di FAQ oppure discuterne nel thread di riferimento.

D.6 Il fatto che una certa domanda abbia già risposta nelle FAQ implica che potrò zittire sgarbatamente chiunque ponga la stessa domanda d'ora in poi?
R.6 No. Chi vuole può segnalare la FAQ che già risponde a una domanda, ma l'esistenza delle FAQ non deve essere utilizzata per intimidire gli utenti meno esperti.

D.7 Che succede se non rispetto queste regole?
R.7 Chi invia un post non in linea con queste regole sarà invitato ad adeguarlo; se non adeguato, il post sarà rimosso.

(versione 27/12/2020)
 
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Elenco delle FAQ con indicazione dell'autore o autori, e del thread di riferimento sullo stesso argomento.

FAQ Regole di sezione - autore: Lastrico
FAQ Elenco thread di riferimento
FAQ DeGiro - autore: Lastrico - thread di riferimento: DEGIRO sbarca in Italia
FAQ Regime dichiarativo - parti 1-5 - autore: Lastrico - thread di riferimento: Domande sul regime dichiarativo
 
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FAQ Regole della sezione "Trading On Line : Gli strumenti del trading e dell'investimento"

D.1 Quali sono le regole della sezione TOL di FOL?
R.1 Valgono le regole generali di FOL. Perlopiù è sufficiente rispettare la netiquette (galateo della rete), restare in tema, usare buona educazione e buonsenso. Per maggiori dettagli si può fare riferimento, per analogia, al regolamento della sezione Banking. I temi trattati nella sezione Trading On Line possono essere ricavati dalle discussioni esistenti.

D.2 Posso offrire o chiedere codici invito, "codici amico", codici promozionali e simili?
R.2 No. C'è un gruppo apposito per i codici, a cui in genere si può essere ammessi solo dopo avere scritto un certo numero di post nel forum.

D.3 Posso fare pubblicità al mio canale YouTube, canale Telegram, sito di consulenza, azienda o quant'altro?
R.3 No. La pubblicità non è ammessa al di fuori degli spazi dedicati. I rappresentanti di siti e società possono comunque partecipare alle discussioni del forum contribuendo con informazioni utili ma senza mai sconfinare nel "volantinaggio" né esplicito né occulto né tramite attacchi alla concorrenza.

D.4 Posso iniziare un nuovo thread per ogni domanda?
R.4 No. Prima di pubblicare una domanda conviene fare una ricerca per vedere se la stessa domanda è già stata posta e ha ricevuto risposte. Per non disperdere informazioni, e aumentare la probabilità di ricevere risposte significative, si raccomanda di utilizzare i thread già esistenti sullo stesso argomento o argomento simile. Vedi anche l'elenco dei thread di riferimento per ogni banca o broker nel secondo post del thread in rilievo sulle commissioni. A proposito: se la domanda era quali sono le commissioni trading di una certa banca o broker, beh, probabilmente trovi la risposta già in quel thread.

D.5 Posso postare la stessa identica domanda in più copie identiche in diversi thread?
R.5 No. Individua il thread più rilevante ai fini della domanda e usa solo quello.

D.6 Posso saltare di palo in frasca da un argomento all'altro all'interno di una discussione?
R.6 No. Va rispettato il tema (in inglese "topic") specifico del thread.

D.7 Se vengo provocato, posso rispondere per le rime?
R.7 No. Se ritieni che ci sia stata un'offesa, una scorrettezza, o una qualsiasi violazione delle regole, segnala alla Moderazione con messaggio privato (PM) o con l'apposito pulsante in fondo al post.

D.8 Posso postare tutti i miei eseguiti, le mie previsioni di borsa giorno per giorno, le mie analisi sui mercati finanziari?
R.8 No. Questa sezione del forum non è dedicata all'operatività quotidiana, se non magari come esempio per illustrare un ragionamento.

D.9 Posso chiedere o dare consigli su quali azioni acquistare, in quali settori investire, ecc.?
R.9 No. Questa sezione del forum non è dedicata ai consigli d'investimento, se non come esempio all'interno di un discorso.

D.10 Se non tengo conto di queste regole, cosa succede?
R.10 Queste regole sono pensate al servizio degli utenti, non rispettarle peggiora la qualità del forum. In certi casi la Moderazione può adottare provvedimenti che possono andare dalla cancellazione di post, all'accorpamento o spostamento di thread, fino al ban (sospensione temporanea o a tempo indefinito) di utenti.

(versione 27/12/2020)
 
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FAQ Thread di riferimento


Quali sono i thread di riferimento nella sezione Trading On Line?


Discussioni su Tol singole banche o broker



Trading FINECO - vol. II

Alcune domande su DIRECTA (vol. II)

BINCK BANK (vol. III)

DEGIRO sbarca in Italia

Banca SELLA

Trading Online BANCOPOSTA Poste Italiane (2) SELLA

iNTERACTIVE BROKERS

Lo spagnolo iBroker sbarca in Italia

IWBANK cercasi opinioni

Trading online WEBANK

WIDIBA: Trading on line.

piattaforma unicredit

https://www.finanzaonline.com/forum/trading-on-line/1484413-trading-banca-intesa-sanpaolo.html


eToro

Conto Corrente YouBanking, Dossier Titoli, Linea Trading YouBanking di Banco Popolare

Ing Direct Trading On Line

Tol Credem

IG Markets

Tol BNL



Discussioni generali di argomento fiscale


Domande sul regime dichiarativo

Domande su fisco e tassazione trading in generale

Regole tobin tax italiana

Compensazione minusvalenze

https://www.finanzaonline.com/forum/trading-on-line/1564649-aiutatemi-capire-il-prezzo-medio-di-carico-pmc.html



Altri thread di riferimento


Tutte le commissioni di broker e banche /SOLO TARIFFE, NO COMMENTI. ISTRUZIONI POST 1

Quale banca o broker scelgo? - Thread di riferimento per consigli e confronti

Domande sul trasferimento titoli

Dove comprare un etf on line?

Miglior broker per opzioni

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Calendario Festività Borsa

Consigli per iniziare - Thread di riferimento per chi muove i primi passi

Trader con la valigia: dove trasferirsi a tradare e vivere (vol. 2)

Lista film "finanziari" ... ne trovate altri ?

Medvedtrader per utenti Directa e non.

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FAQ DEGIRO

D.1 Che tipo di conto è DeGiro?
R.1 DeGiro è un conto trading / deposito titoli con sede nei Paesi Bassi, con commissioni concorrenziali rispetto a quelle di banche e sim italiane, in particolare per l'acquisto di azioni USA. La piattaforma DeGiro si caratterizza per l'interfaccia spartana ma funzionale.

D.2 E' possibile usare DeGiro per comprare e vendere ETF, ETC, futures e opzioni, certificati, obbligazioni?
R.2 Sì, ma dipende da quel che interessa. Per esempio non sono disponibili i BTP.

D.3 Il conto DeGiro può essere usato da chi risiede in Italia?
R.3 Certamente. L'interfaccia è disponibile anche in lingua italiana e c'è un servizio clienti in italiano via telefono ed email.

D.4 Chi ha DeGiro deve fare la dichiarazione dei redditi?
R.4 Sì, perché non è un conto in regime amministrato (ovvero dove ci pensa la banca a calcolare e trattenere tutte le imposte) ma in regime dichiarativo (appunto va in dichiarazione dei redditi). Il regime dichiarativo è meno "comodo" dell'amministrato ma ha anche dei vantaggi, a cominciare dal fatto che le tasse si pagano l'anno dopo e non subito, inoltre ci sono possibilità di ottimizzazione e risparmio fiscale (vedi al proposito le FAQ sul regime dichiarativo). DeGiro comunque facilita il compito fornendo un prospetto dei calcoli e un facsimile dei quadri da compilare. Il facsimile, in genere inviato ai clienti nella tarda primavera, può essere ricopiato tal quale se si fa la dichiarazione da soli, oppure va girato al proprio consulente fiscale, CAF o commercialista. Un esempio del prospetto e del facsimile forniti da DeGiro si può vedere in questi due PDF.
Vedi l'allegato Calcoli.pdf
Vedi l'allegato Modello Unico.pdf

D.5 Mi spaventa di dover presentare la dichiarazione dei redditi... E' molto complicato?
R.5 Probabilmente c'è eccessivo timore, che però nasce da un sistema fiscale incomprensibile. Nella maggior parte dei casi il cliente deve solo ricopiare il facsimile fornito da DeGiro e trascrivere il tutto in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, va detto, non si può escludere del tutto di dover affrontare qualche complicazione in casi particolari.
Un caso è quello degli ETF obbligazionari contenenti bond whitelist con aliquota agevolata (variabile secondo la composizione dell'ETF). Par di capire che le procedure attuali di elaborazione dei facsimile potrebbero non tener conto dell'aliquota effettiva ma applicarti comunque il 26%. La questione è stata segnalata allo studio che cura le dichiarazioni e spero si trovi una soluzione.
Altra questione, se per caso avevi già dei titoli in un conto amministrato e vuoi trasferirli su DeGiro, attualmente non viene caricato il prezzo di carico originario ma quello della data del trasferimento.
In entrambe le situazioni dovrai modificare il facsimile prodotto in base a quei dati, il che è meno banale che ricopiare...
Ovviamente dovrai rimettere mano alla dichiarazione anche se hai più di un conto in dichiarativo, dovendo fondere più dichiarazioni in una, o se per caso intendi optare per la tassazione ordinaria nei casi previsti (ETF ecc.), per cui serve una piccola modifica rispetto al facsimile.
Un'altra difficoltà che non riguarda solo DeGiro ma qualsiasi conto in dichiarativo potrebbe nascere se e quando chiuderai il conto in dichiarativo. Eventuali minus residue non possono essere certificate dall'intermediario che non fa da sostituto d'imposta, quindi non è chiaro come si possano far caricare su un nuovo conto in amministrato. D'altra parte non potresti neanche sfruttare quelle minus in dichiarazione, se non hai altri conti in dichiarativo. Certo, basterebbe non fare minus! però si possono realizzare minus anche se nel complesso si guadagna, grazie al nostro complicato sistema fiscale :D
Da tenere presente che in dichiarativo cambiano le regole di compensazione di plus e minus, con pro e contro. Il vantaggio è che non importa l'ordine cronologico, puoi compensare con una minus oggi la plus di ieri (purché nello stesso anno). Lo svantaggio è che, proprio perché non conta l'ordine cronologico, la plus di ieri seguita da minus oggi non "rolla" l'arretrato degli anni precedenti (cosa che a volte conviene per non portarle a scadere) ma si compensa all'interno dello stesso anno.

D.7 Se uso il modello 730, cosa devo fare?
R.7 Dopo aver inviato il 730 segui la procedura online per presentare anche i quadri aggiuntivi del modello Redditi (RM, RT, RW), dallo stesso sito della dichiarazione precompilata.
Dichiarazione precompilata Info e assistenza - Compila Redditi aggiuntivo e invia

D.8 Mi posso fidare ciecamente del facsimile inviato da DeGiro o potrebbero esserci errori?
R.8 DeGiro affida l'elaborazione dei facsimile a uno studio specializzato. Gli errori, comunque, sono possibili in qualsiasi attività umana. Per cui è sempre bene dare una controllata a prospetto e facsimile. In particolare, verificare che sui dividendi di ETF obbligazionari che includono bond sovrani di paesi in whitelist sia stata applicata l'aliquota fiscale agevolata appropriata e non quella ordinaria del 26%.

D.9 Quanto costa comprare e vendere azioni su DeGiro?
R.9 Trovi tutto nel tariffario sul sito DeGiro e puoi confrontate con i costi di altri broker e banche nel thread in rilievo dedicato alle commissioni
Tutte le commissioni di broker e banche /SOLO TARIFFE, NO COMMENTI. ISTRUZIONI POST 1

In DeGiro sulle azioni di Milano si pagano 50 cent più lo 0,05%, con massimo 4,99 euro. Dunque 1 euro in tutto su un ordine da 1.000 euro, 3 euro in tutto su un ordine da 2.500 euro, 4,99 euro su un ordine da 10.000 o anche da 100.000 euro.
Sulle azioni USA si pagano 50 centesimi di euro per operazione più 0,4 centesimi di dollaro per azione. Dunque, se compri 25 azioni americane al prezzo di 100 dollari cadauna (controvalore 2.500 dollari), paghi di commissione 50 eurocent + 10 cent di dollaro. Se compri 250 azioni da 10 dollari l'una (controvalore 2.500 dollari), paghi 50 eurocent + 1 dollaro. Se compri 2.500 azioni da 1 dollaro l'una (controvalore 2.500 dollari), paghi 50 eurocent + 10 dollari.

Dal sito DeGiro:
DeGiro confronto.jpg

D.10 Sulle azioni americane si risparmia sempre comprando su DeGiro rispetto agli altri broker e banche?
R.10 Sulle azioni USA, dato il meccanismo di calcolo della commissione che tiene conto anche del numero di azioni, la convenienza potrebbe venire meno se si comprano o vendono varie migliaia di azioni per volta, vuoi perché si opera su penny stock (azioni di piccolissimo prezzo unitario), vuoi perché si opera su size molto grandi.

D.11 Su DeGiro si possono shortare azioni USA?
R.11 No.

D.12 Che tipo di quotazioni sono disponibili per i mercati azionario USA?
R.12 Quando si usa DeGiro per la prima volta si vedranno le quotazioni ritardate di 15 minuti. Dopo il primo acquisto su mercati USA DeGiro mette a disposizione gratuitamente le quotazioni BATS per il mese in corso e quello successivo. Il real time non è disponibile per tutti i titoli USA in assoluto ma sicuramente per tutti quelli più trattati.
Chi vuole può ottenere a pagamento le quotazione "dirette" NASDAQ, al posto di quelle "indirette", per così dire, tramite BATS. L'upgrade a pagamento potrebbe essere utile per chi opera sull'intraday e ha bisogno di quotazioni fedeli al centesimo. Per il NYSE invece sono disponibili solo le quotazioni tramite BATS.


D.13 Su DeGiro è possibile l'acquisto di frazioni di azioni?
R.13 No.

D.14 Quanto costa comprare e vendere ETF?
R.14 La commissione sugli ETF è di 2 euro + 0,03% (2,30€ su 1.000 euro di controvalore, 2,75€ su 2.500 euro, 5€ su 10.000 euro). La tariffa non cambia per gli ETF su mercati esteri. Alcuni ETF vengono proposti a commissioni zero, per il periodo della promozione. E' un'ottima possibilità, però occorre tener conto delle e a condizioni, vedi https://www.degiro.it/data/pdf/it/elenco-ETF-senza-commissioni.pdf Non ci sono ETF in promozione sul mercato di Milano. Occorrerà quindi acquistarli sul mercato dove è prevista la promozione, per esempio Euronext Amsterdam o altri. Ricordiamo che è previsto un costo di connessione annuo, max €2,50, per ciascun mercato straniero su cui si negozia o si hanno titoli.


D.15 Su DeGiro è possibile il copytrading?
R.15 No.

D.16 Ci sono spese aggiuntive oltre alle commissioni?
R.16 Non ci sono costi fissi di tenuta conto, ma ci possono essere piccole spese aggiuntive secondo l'uso che si fa. Se adoperi borse diverse da quella italiana, c'è un "costo di connessione" per ciascun mercato estero utilizzato, con importo massimo di 2,50 euro annui per mercato. Su alcuni mercati esteri è prevista inoltre una tariffa se si desiderano le quotazioni in tempo reale. Per tutti i dettagli vedi il tariffario ufficiale.

D.17 Che quotazioni sono disponibili sulle opzioni americane?
R.167Per il CBOE è possibile inserire gli ordini ma non sono disponibili le quotazioni in tempo reale, neanche a pagamento. Sul CME invece DeGiro offre quotazioni real time senza sovrapprezzo. In ogni caso, per l'utilizzo di questi mercati si paga un costo di connessione di 5 euro per mese di calendario.

D.18 Si può operare su DeGiro da smartphone?
R.18 Certamente, c'è una app che consente di fare praticamente tutto quel che si fa da sito web anche da cellulare.

D.19 Posso trasferire titoli dalla mia banca italiana a DeGiro?
R.19 Sì, ma sappi che DeGiro applica un costo di 10 euro per ogni titolo trasferito. Inoltre potrebbero esserci complicazioni per quanto riguarda il prezzo di carico, ovvero potrebbe non risultare il prezzo originario ma quello della data del trasloco. E' bene verificare questi particolari con il servizio clienti di DeGiro prima di chiedere il trasferimento titoli.

D.20 Posso compensare le minusvalenze sul dossier titoli presso banca italiana in regime amministrato con le plusvalenze su DeGiro?
R.20 No, a meno che tu non chiuda il dossier titoli italiano ottenendo la certificazione delle minusvalenze, con cui potrai compensare plusvalenze in dichiarazione dei redditi. Ma sarebbe lo stesso se aprissi un secondo conto in regime amministrato, ognuno è fiscalmente un compartimento stagno.

D.21 Posso compensare le minus su un altro conto trading in regime dichiarativo e le plus su DeGiro, e viceversa?
R.21 Sì, minus e plus su diversi conti in regime dichiarativo si possono compensare in dichiarazione dei redditi.

D.22 DeGiro offre un conto multicurrency?
R.22 Tecnicamente non è un conto multicurrency, ma si può usare come se lo fosse, per acquistare titoli in valuta. Su DeGiro non si detiene valuta, però si detengono quote di fondi comuni monetari in valuta che vengono automaticamente convertite in valuta estera quando serve. Più complicato a dirsi che a farsi, nella sostanza è come se si avessero sul conto dollari, sterline, franchi svizzeri ecc. per operare.
Nota del marzo 2021: questo aspetto è in corso di trasformazione, infatti DeGiro sta chiedendo ai propri clienti di aprire conti in valuta presso banca Flatex in sostituzione dei vecchi FCM in dollari e altre valute. Dunque diventa vero multicurrency. Ai fini dell'operatività pratica comunque non dovrebbe cambiare granché. I conti in valuta Flatex saranno comunque integrati nella piattaforma DeGiro.

D.23 Quanto costa il cambiavalute?
R.23 Il cambio costa lo 0,10% nella modalità AutoFX (automatica), che è la più conveniente per importi fino a 12.500 euro. Per esempio, su 1.000 euro cambiati, il costo è 1 euro (non lo vedi come costo a parte, ma viene sottratto dall'importo cambiato). Se hai solo euro ma acquisti titoli in dollari, con AutoFX attivo in Gestione valuta il sistema cambierà automaticamente quanto serve per l'acquisto. Impostando la modalità Manuale viceversa dovrai prima cambiare per ottenere la liquidità in valuta necessaria: con il cambio Manuale il costo è di 10 euro fissi + 0,02% per ogni operazione di cambio.

D.24 Che tipo di certificati si possono acquistare su DeGiro?
R.24 Attualmente si trovano solo certificati a leva quotati a Parigi ed Amsterdam. Non ci sono invece certificati con i cosiddetti "cedoloni", spesso utilizzati per rigenerare minus.

D.25 Se non trovo un titolo su DeGiro, posso chiedere al Servizio clienti di censirlo, cioè di inserirlo tra i titoli negoziabili?
R.25 Sì, e se possibile dovrebbero accontentarti.

D.26 DeGiro trattiene la Tobin Tax italiana, ove dovuta?
R.26 Sì. Nel caso delle operazioni intraday esenti da Tobin, la tassa viene prima trattenuta e poi rimborsata.

D.27 DeGiro trattiene la imposte sui dividendi azionari?
R.27 Sì, ma nel caso di azioni estere (cioè di società con residenza fiscale estera) trattiene solo la ritenuta alla fonte del paese straniero, non trattiene anche l’imposta italiana (26%) sul dividendo netto frontiera, che sarà invece da pagare in dichiarazione dei redditi.

D.28 È possibile avere l’applicazione dell’aliquota ridotta del 15% sui dividendi USA al posto del 30% ordinario?
R.28 Sì, barrando l’apposita casella al momento dell’iscrizione o successivamente. L’agevolazione viene applicata su quasi tutte le azioni più trattate, ma è bene verificare nella scheda del titolo se è incluso nella "Green List".

D.29 E' possibile avere l'applicazione dell'aliquota ridotta del 15%, prevista dai trattati contro le doppie imposizioni, sui dividendi esteri di altri paesi diversi dagli USA?
D.29 No, DeGiro non presta assistenza in tal senso. Si potrà semmai chiedere il rimborso autonomamente facendo domanda al fisco straniero, ove previsto, considerando però costi e tempi della procedure che spesso le rendono poco convenienti per pacchetti azionari non grandi.

D.30 Nel mio portafoglio ho qualche azione americana in dollari, acquistata sui mercati USA. Ho notato che al di fuori degli orari di mercato ci sono comunque dei leggeri gain / loss. Praticamente viene aggiornato in tempo reale il mio guadagno in euro valutando a quanto sta in quel momento il cambio euro-dollaro, giusto?
R.30 Sì, giusto.

D.31 Dopo aver acquistato delle azioni USA in dollari, ho impostato il cambio a Manuale, in Gestione valuta, in modo che quando vendo alcune azioni i proventi in dollari non vengano automaticamente riconvertiti in euro, così da non dover cambiare da euro a dollari ogni volta. Ma cosa dovrei fare se volessi riconvertire i dollari in euro con la commissione dello 0,10% di AutoFX?
R.31 Quando lo desideri, imposta AutoFX in Gestione valuta. Con AutoFX succedono due cose:
- quando vendi titoli in USD, i proventi vengono immediatamente convertiti in EUR (persino se avessi un saldo negativo in USD, che quindi non sarebbe compensato ma rimarrebbe tale);
- un qualsiasi saldo positivo in USD viene convertito in EUR entro il mattino seguente, sempre se lasci AutoFX.
Dal momento che imposti AutoFX, la commissione che si applica è ovviamente quella di AutoFX.

D.32 C'à da fidarsi di questo broker olandese? Che succede in caso di fallimento?
R.32 DeGiro è di proprietà della banca tedesca Flatex (quotata in borsa) ed è vigilato dall'autorità di vigilanza olandese. Gli asset dei clienti sono separati dal patrimonio di DeGiro, presso una entità ad hoc (SPV) che non sarebbe coinvolta dall'insolvenza del broker. Questo meccanismo dovrebbe consentire di rimborsare i clienti anche se DeGiro facesse bancarotta. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile rimborsare i clienti, comunque, interverrebbero il fondo di compensazione olandese per i titoli (fino a 20mila euro) e il fondo tedesco di tutela dei depositi bancari per la liquidità in euro (fino a 100mila euro).

D.33 Perché mi viene chiesto di aprire anche un conto presso la banca Flatex?
R.33 E' necessario perché su DeGiro non si può detenere liquidità propriamente detta. La liquidità in euro va quindi in un conto d'appoggio presso Flatex. Il saldo è comunque accessibile direttamente dalla piattaforma DeGiro; a livello operativo è come se si avessero quei soldi in DeGiro.

D.34 Riceverò interessi sulla liquidità?
R.34 Sulla liquidità in euro, nel conto d'appoggio Flatex, dovrai pagare un tasso negativo sul saldo sopra i 2.500 euro. Se si hanno sul conto meno di 2.500 euro, il tasso negativo viene compensato, in sostanza azzerato, e sono anche previste esenzioni più ampie per i trader più attivi. Il tasso varia nel tempo: a luglio 2020 era pari a -0,50%. Per i trader più attivi, che spendono 350 euro o più in commissioni di transazione durante un periodo di 60 giorni (con verifica all'inizio di ogni mese), gli interessi negativi sui primi 100.000 euro vengono compensati, di fatto azzerati.
C'è anche da dire che sulle somme convertite in dollari o sterline eccetera i tassi sono diversi e possono anche essere positivi. Attenzione: le somme in valuta estera non sono propriamente liquidità ma sono quote di un fondo comune . Ai fini operativi però è come avere liquidità.
Il sistema della "pseudoliquidità" FCM era adottato anche per gli euro prima dell'introduzione del conto d'appoggio Flatex in euro. Nella tabella i tassi dei FCM al giugno 2020.

Screenshot_2021-01-30 Fondi del mercato monetario Gestione sicura del denaro .png


D.35 Cosa succede se inserisco un ordine d'acquisto ma sul conto non c'è liquidità sufficiente?
R.35 Sul conto base l'acquisto non verrebbe eseguito. Se invece si chiede l'upgrade dal conto base a un conto Active o Trader, e si attiva la marginazione, l'acquisto viene eseguito con Debit Money, se occorre, cioè utilizzando un finanziamento concesso da DeGiro, entro certi limiti. In pratica un prestito, su cui si paga un tasso d'interesse, che però sarà minore se la somma viene prenotata ("allocata") in anticipo mese per mese.

D.36 Che tipi di ordine posso inserire su DeGiro?
R.36 Dipende dallo strumento su cui si opera (azioni, opzioni, ecc.) e in certi casi dal mercato. Ecco una tabella riassuntiva.

DeGiro Tipi.jpg

D.37 All'inizio, in fase di registrazione, mi chiedono l'Iban del mio conto italiano, è normale?
R.37 E' normale. DeGiro deve sapere qual è il tuo conto italiano dal quale potrai inviare versamenti e dove riceverai i tuoi soldi quando deciderai di prelevare.
Per attivare il conto su DeGiro dovrai fare un bonifico di riconoscimento dal conto italiano, anche di un solo centesimo.

D.38 DeGiro può usare i titoli da me posseduti per darli in prestito ad altri?
R.38 Sì, fino al 30% del portafoglio. Questo non crea problemi alla normale operatività ma costituisce un rischio, per quanto remoto, nell'ipotesi di contemporanea insolvenza del broker e di chi ha ricevuto quei titoli in prestito. Va anche detto che il prestito titoli è prassi comune presso diversi broker e banche. Ad ogni modo, se si teme questo rischio, è possibile aprire un conto di tipo Custody, senza prestito titoli. Il conto Custody ha alcune limitazioni, per esempio non è possibile acquistare derivati (futures, opzioni, certificati, ETC...), inoltre ci sono alcuni costi in più, in particolare sulla distribuzione di cedole e dividendi, che invece è gratuita nel conto ordinario. Vedi l'apposito tariffario Custody.

D.39 E' possibile convertire un conto ordinario in conto Custody e viceversa?
R.39 No, ma è possibile aprire un secondo conto con medesimo intestatario, se si desidera. I due conti però non saranno comunicanti, cioè non si può semplicemente usare il saldo su un conto per acquistare titoli sull'altro conto.

D.40 Queste sono le FAQ ufficiali di DeGiro?
R.40 No, queste sono le FAQ scritte sulla base di domande e risposte nel forum. Le abbiamo compilate al meglio delle nostre conoscenze ma è sempre bene verificarle con le informazioni sul sito DeGiro e con il Servizio clienti, anche perché condizioni e regolamenti potrebbero cambiare nel tempo. Le FAQ ufficiali di DeGiro si trovano alla pagina Helpcenter


(versione 3/3/2021)
 
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FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 1 di 5 - Introduzione


Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte. Si ringrazia chi ha collaborato alle risposte. Per ora: @Imar

D.1.1 Cosa significa che un conto trading è “in regime dichiarativo”?
R.1.1 Significa che dovrai pensare da solo agli adempimenti fiscali, che invece vengono sbrigati dalla banca o altro intermediario quando utilizzi un conto in regime amministrato, quello solitamente adottato per i conti “italiani”. In pratica con il regime dichiarativo dovrai dichiarare ogni anno i guadagni di trading e investimenti, calcolare le relative imposte e pagarle in autonomia. I quadri del modello Redditi che può essere necessario compilare (tutti o alcuni, secondo i casi) sono RM, RT e RW. Vedi al riguardo questo video esplicativo, e le nostre FAQ successive.
Per la cronaca, oltre a dichiarativo e amministrato esiste un terzo regime, quello gestito, adottato per esempio da gestori come Moneyfarm e simili.
Questa tabella riassume le principali caratteristiche dei tre regimi fiscali (da "La tassazione dei redditi di capitale e delle plusvalenze finanziarie", Alessandra Sanelli - Banca d'Italia, Servizio assistenza e consulenza fiscale).

Regimi.png

D.1.2 Quali sono i conti in regime dichiarativo e quali in amministrato?
R.1.2 Normalmente quando apri un dossier titoli presso una banca italiana (o comunque stabilita in Italia con una succursale, anche se la sede principale è all’estero) si tratta di un conto in regime amministrato, dove la banca fa da sostituto d’imposta cioè provvede a calcolare tutte le imposte sul trading e sugli investimenti e a versarle al fisco. Di norma un conto italiano è automaticamente aperto in regime amministrato a meno che non si chieda il dichiarativo. Per fare qualche esempio, Fineco, Sella e tutte le altre banche italiane, ma anche Binck Bank e Directa... sono in regime amministrato, a meno che non si chieda il passaggio al dichiarativo.
Viceversa i conti trading con intermediari esteri (senza succursale in Italia) sono in regime dichiarativo, cioè l’intermediario non fa da sostituto d’imposta. Per fare qualche esempio, Interactive Brokers, l’olandese DeGiro, lo spagnolo iBroker, eToro, Trading 212 e via dicendo.

Amministrato o dichiarativo - Made with DesignCap.jpg


D.1.3 Posso aprire un conto trading all'estero e pensare al fisco in un secondo tempo?
R.1.3 L'aspetto fiscale va programmato PRIMA di aprire il conto estero, ovviamente in base alla propria situazione personale.
Non si apre il conto estero e poi - dopo un anno - ci si dice.... oh mamma ed adesso come faccio con la parte fiscale? cosa devo compilare in dichiarazione? quanto costa farsi assistere da un professionista?... eh no!
(risposta di Imar)

D.1.4 Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del regime dichiarativo?

R.1.5

SVANTAGGI DEL DICHIARATIVO
Da una parte, il regime dichiarativo è una seccatura perché comporta di dover occuparsi da soli delle tasse, che in Italia è sempre faccenda complicata, ma lo è ancor di più in questo caso.
Il dichiarativo comporta:
- maggior complessità
- eventuali costi dell'assistenza fiscale, non sempre facili da determinare in anticipo
- responsabilità in caso di errori
- incertezze di interpretazione dovute alla farraginosità della normativa fiscale
- scarsità di informazioni chiare e dettagliate.

VANTAGGI DEL DICHIARATIVO
Dall'altra, il dichiarativo consente maggiore libertà e possibili risparmi:
- possibilità di usare conti trading esteri con commissioni e servizi concorrenziali rispetto a quelli italiani
- rinvio di un anno del pagamento delle imposte
- pieno controllo sui calcoli fiscali
- possibilità di ottimizzazione e compensazioni non possibili in regime amministrato, quindi risparmio fiscale.

D.1.5 In che modo il regime dichiarativo consente di risparmiare sulle tasse?
R.1.5 Per cominciare il pagamento delle imposte viene rinviato di un anno: su un guadagno di borsa del 2021 si paga con la dichiarazione del 2022, mentre in regime amministrato l’imposta viene trattenuta subito. C’è poi la possibilità dell’ottimizzazione fiscale, che in pratica vuol dire poter pagare un po’ meno tasse… Per esempio in regime dichiarativo si possono compensare tutte le minusvalenze e plusvalenze dello stesso anno indipendentemente dall’ordine cronologico con cui sono state realizzate, mentre in regime amministrato si possono compensare solo le minusvalenze precedenti alle plusvalenze. Se verso la fine dell’anno abbiamo delle posizioni ancora aperte in perdita si potrà valutare se vendere per realizzare minusvalenze che compensino le precedenti plusvalenze dello stesso anno. Se si hanno più conti in regime dichiarativo, sarà possibile compensare le plusvalenze su un conto con le minusvalenze sull'altro, al contrario dei conti in regime amministrato che fiscalmente sono "compartimenti stagni". Un’ulteriore possibilità riguarda chi non percepisce altri redditi al di fuori di quelli da trading e investimenti, o comunque ha altri redditi bassi: nel regime dichiarativo, infatti, sui proventi da ETF armonizzati si può scegliere la tassazione ordinaria anziché quella del 26%.

D.1.6. Posso passare dal regime amministrato al dichiarativo e viceversa?
R.1.6 È possibile farlo presso gli istituti italiani (o con succursale italiana) che appunto permettono di scegliere tra amministrato e dichiarativo, mentre sui conti esteri l’unica possibilità è il dichiarativo. In ogni caso la richiesta di passaggio va presentata in anticipo prima della fine dell’anno solare e sarà operativa con il nuovo anno. In altre parole si può passare solo una volta l’anno dal primo gennaio. Con il passaggio al dichiarativo la banca rilascerà una certificazione per eventuali
minusvalenze presenti nello zainetto fiscale.

D.1.7 In un conto in regime dichiarativo devo pagare da solo tutte le tasse o qualcuna viene trattenuta?
R.1.7 Di norma la Tobin tax italiana, ove dovuta, dovrebbe essere trattenuta e versata automaticamente dal broker anche in regime dichiarativo, perché quest'adempimento ricade sull'intermediario anche se estero (per quanto ci siano notizie di broker che si comportano diversamente, per es. AvaTrade). Lo stesso si dica per simili prelievi di altri paesi.
Anche le ritenute sui dividendi azionari sono prelevate alla fonte, salvo dover liquidare da soli la “doppia tassazione” del 26% dovuta al fisco italiano sulle azioni estere. Nel caso di azioni "italiane" (di azioni con residenza fiscale in Italia) il 26% viene invece trattenuto alla fonte, almeno da quanto visto nei conti DeGiro e Interactive Brokers, quindi non andrà pagato con la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di un dossier titoli presso banca italiana per cui si fosse scelto il regime dichiarativo, il bollo titoli verrebbe comunque trattenuto direttamente dalla banca, come anche confermato dal servizio clienti Fineco, diversamente dal caso dei conti esteri per i quali il “bollo” va calcolato da soli nel quadro RW e pagato sotto forma di IVAFE - Imposta sulle attività finanziarie all’estero.

D.1.8 Nel dichiarativo, quali quadri devo compilare in dichiarazione dei redditi?
R.1.8 Può essere necessario compilare questi quadri (alcuni o tutti secondo i casi):
- Quadro RM per dichiarare dividendi azionari, cedole di obbligazioni, proventi di ETF armonizzati (redditi di capitale).
- Quadro RT per dichiarare plusvalenze e minusvalenze della compravendita di azioni e altri titoli (redditi diversi).
- Quadro RW per dichiarare l'ammontare sul conto, titoli e liquidità, ai fini del monitoraggio fiscale e del calcolo dell'IVAFE, il "bollo" sui conti esteri.

Quadri dichiarativo - Made with DesignCap.jpg

D.1.9 Se ho un conto in regime dichiarativo, che documentazione mi occorre per la dichiarazione dei redditi?
R.1.9 Occorre anzitutto il resoconto del broker completo dei prospetti dei calcoli. In certi casi occorrerà risalire anche agli anni precedenti. Se si possiedono conti in valuta estera, occorre verificare la situazione tenendo in considerazione tutti i rapporti, anche quelli in regime amministrato. Inoltre è bene avere sottomano la precedente dichiarazione dei redditi e le certificazioni di minusvalenze eventualmente fornite da altri istituti.

D.1.10 Ci sono differenze tra la documentazione consegnata dai diversi broker e banche?
R.1.10 Sì, ci sono differenze. Alcuni intermediari si limitano a fornire informazioni che però vanno aggregate ed elaborate. Altri forniscono prospetti già elaborati. Può anche variare il formato tecnico dei report. Per questo è bene informarsi preventivamente presso il proprio consulente fiscale chiedendogli se potrà elaborare i dati nel formato utilizzato dal broker, e con quali costi. Il caso più semplice è quello in cui il broker, avvalendosi di professionisti specializzati, fornisce direttamente il facsimile dei quadri del dichiarativo già pronto a essere ricopiato tal quale in dichiarazione dei redditi. E' il caso dei broker DeGiro e iBroker.
Esempio del prospetto e del facsimile forniti da DeGiro:
Vedi l'allegato 2735842
Vedi l'allegato 2735843

D.1.11 E' necessaria l'assistenza di un professionista?
R.1.11 Utilizzando un broker come DeGiro e iBroker, che forniscono gratuitamente il facsimile dei quadri da ricopiare, si può fare anche tutto da soli senza spese: dopo aver verificato per quanto possibile che il facsimile e il prospetto dei calcoli corrispondono alle operazioni effettivamente eseguite, sarà sufficiente accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per compilare i quadri di interesse ricopiando dal facsimile. Ricordarsi poi di conservare il prospetto dei calcoli come documentazione da esibire in caso di accertamenti. In alternativa, si potrà girare il tutto al proprio commercialista o CAF per inserirli in dichiarazione.
Se invece si utilizza un broker che non fornisce la "pappa" (il facsimile) già pronta, bisognerà rielaborare il report del broker per compilare i quadri fiscali. Chi non se la sente di fare tutto da sé può rivolgersi a un commercialista specializzato in tasse del trading che curerà anche la presentazione della dichiarazione, oppure a uno dei servizi online di elaborazione (a volte è lo stesso broker a suggerire un servizio convenzionati, vedi anche le esperienze degli utenti nel thread in evidenza "Domande sul regime dichiarativo"): questi servizi di norma si limitano a predisporre i quadri RM, RT e RW che poi il contribuente presenterà da solo o tramite proprio commercialista o CAF, a meno che non si richieda anche il servizio di presentazione della dichiarazione.

D.1.12 Con quali spese?
R.1.12 Il costo dell'assistenza fiscale potrà variare a seconda del professionista o società a cui ci si rivolge, del numero dei conti per i quali si chiede assistenza, dei servizi richiesti, ma anche a seconda del broker utilizzato (se fornisce il resoconto in un formato agevolmente utilizzabile oppure no), nonché secondo il tipo, numero e valore delle operazioni effettuate durante l'anno.
Alcuni broker prevedono convenzioni con studi specializzati, per ottenere tariffe agevolate (per es. Interactive Brokers) o del tutto gratuite (DeGiro e iBroker, che forniscono direttamente i quadri precompilati in facsimile).

D.1.13 Come si compilano i quadri RM, RT, RW?
R.1.13 Chi fa da sé, cioè non si avvale di commercialista o CAF per la presentazione, può compilare i quadri del dichiarativo online sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite software desktop RedditiOnLine PF scaricabile dallo stesso sito. Per i dettagli vedi le parti 2 e 3 di questa raccolta di FAQ.
RedditiOnLinePF.jpg

D.1.14 Posso compensare le minusvalenze in regime amministrato con plus in dichiarativo, e viceversa?
R.1.14 No.
Le minusvalenze in regime amministrato si compensano solo sulle plus sullo stesso conto, a meno di non chiuderlo e farsi rilasciare certificazione delle minusvalenze dalla banca, nel qual caso le vecchie minus potranno essere fatte caricate presso un'altra banca in amministrato oppure essere utilizzate in dichiarazione dei redditi per compensare plusvalenze in dichiarativo.

D.1.15 In dichiarazione dei redditi posso inserire anche conti in regime amministrato?
R.1.15 I conti in amministrato non vanno inseriti in dichiarazione. Si può però utilizzare l'eventuale certificazione delle minusvalenze rilasciata dalla banca dopo che si chiude un dossier titoli in regime amministrato o lo si converte da amministrato a dichiarativo.
Ci sono poi due casi particolari: 1. gli ETF non armonizzati, che vanno sempre in dichiarazione dei redditi, con tassazione ordinaria, anche quando sono all'interno di un conto in amministrato; 2. la valuta estera (per esempio in un conto multicurrency), che va dichiarata anche quando all'interno di un conto amministrato se supera l'equivalente di 51.645,69 euro per 7 giorni lavorativi consecutivi, considerando l'insieme di tutti i conti posseduti.


D.1.16 Venendo al merito della dichiarazione, come procedo in pratica?
R.1.16 In pratica, se fai da te, dovrai calcolare le imposte dovute su trading e investimenti, oppure rivolgerti a un consulente che ti possa assistere. Entro il 30 giugno dell'anno successivo dovrai versare le imposte risultanti sulla base della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione potrai presentarla anche successivamente al pagamento, entro le scadenze previste.

D.1.17 Quali sono gli errori più frequenti?
R.1.17 Un punto da controllare, anche quando ci si fa assistere da uno studio esperto o si riceve il facsimile da un broker, è che vengano utilizzate le corrette aliquote fiscali per gli ETF che contengono titoli sovrani o altri bond "white list" con aliquota del 12,50% anziché 26%. Se l'ETF è composto da una quota di bond white list e da un'altra di bond non agevolati, l'aliquota applicabile sarà pari alla media ponderata tra 12,50 e 26, in rapporto alla composizione del fondo, oppure l'ETF andrà scorporato in una parte da dichiarare al con aliquota 12,50 e in un'altra con aliquota 26.


D.1.18 Devo compilare i quadri del dichiarativo se ho aperto il conto ma non ho mai depositato nulla, quindi è rimasto sempre completamente vuoto?
R.1.18 No.

D.1.19 Dove trovo le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate per compilare i quadri RM, RT e RW?
R 1.19 Nel fascicolo II delle istruzioni per la dichiarazione dei redditi. Ecco quelle della dichiarazione 2020 per i redditi 2019: https://infoprecompilata.agenziaent...ments/10180/387089/PF2_Istruzioni_2020_EC.pdf
E questi sono i moduli (anche se oramai si compilano online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo con credenziali o SPID)...
https://www.agenziaentrate.gov.it/p...0_EC.pdf/2d9b65ad-c6b4-b28f-dd3f-ef366ad41ca3

D.1.20 C'è differenza se faccio il modello Redditi (ex Unico) o il 730?
R.1.20 La differenza è che i quadri RM, RT e RW sono già inclusi nel modello Redditi. Se invece utilizzi il modello 730, dopo la presentazione del 730 dovrai inviare anche i suddetti quadri a parte, utilizzando la procedura Compila Redditi aggiuntivo e invia sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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D.1.21 Fa differenza se oltre ai guadagni da trading e investimenti ho anche altri redditi per esempio da lavoro, immobili o altro?
R.1.21 Nella maggior parte dei casi non fa differenza, perché sui guadagni di trading e investimenti si paga un'imposta con aliquota fissa del 26% (o 12,50% per BTP e altri titoli di Stato agevolati), a prescindere dagli altri redditi personali. Fanno eccezione alcuni casi particolari in cui è consentita (o addirittura obbligatoria) la tassazione ordinaria anche per i guadagni da investimento, quindi con aliquota che dipende dal reddito totale complessivo: è il caso per esempio dei proventi da ETF, con tassazione ordinaria facoltativa nel caso di quelli armonizzati UE e obbligatoria per quelli non armonizzati.

D.1.22 Il conto trading estero va dichiarato anche ai fini ISEE?
R.1.22 Sì, nella DSU/ISEE da compilare sul sito INPS va dichiarato, e attenzione: non risulta in automatico nella dichiarazione precompilata.

(versione 22/2/21)
 
Ultima modifica:
FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 2 di 5 (Quadri RM e RT)

Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte. Si ringrazia chi ha collaborato alle risposte. Per ora: @Imar
Grazie anche a @younggotti, autore del foglio Excel per il calcolo LIFO.

D.2.1 Come si dichiarano in dichiarazione dei redditi i guadagni da trading e investimenti, su un conto estero in regime dichiarativo?
R.2.1 Nel quadro RM o nel quadro RT della dichiarazione dei redditi a seconda che si tratti di "redditi di capitale" o "redditi diversi". Sono "redditi di capitale" i dividendi azionari, le cedole obbligazionarie, i proventi degli ETF armonizzati, gli eventuali interessi attivi sul conto: questi vanno indicando nel rigo RM12 del quadro RM. Sono considerati invece "redditi diversi" i guadagni (plusvalenze) sulle compravendite di azioni e altri titoli, con l'eccezione degli guadagni sulla compravendita di ETF che sono invece sempre "redditi di capitale".

D.2.2 I guadagni si compensano con le perdite?
R.2.2. Solo se si tratta di "redditi diversi", mentre non si compensano se sono "redditi di capitale". In regime dichiarativo, le minusvalenze si compensano con le plusvalenze se sono realizzate nel corso dello stesso anno, a prescindere dall'ordine cronologico. Inoltre si possono utilizzare se le minusvalenze "ereditate" dai quattro anni precedenti.

D.2.3 In pratica cosa va indicato nel quadro RM?
D.2.3 Nel quadro RM, in particolare nella Sezione V, vanno indicati i dividendi, le cedole, i proventi da ETF armonizzati, nonché gli eventuali interessi attivi sul conto estero, specificando il codice "tipo di reddito" corrispondente, il codice Stato, l'ammontare e la relativa imposta. In certi casi (proventi di ETF armonizzati e interessi) è possibile barrare la casella per optare per la tassazione ordinaria.
Non vanno dichiarati i redditi di capitale su cui sia già stata operata la ritenuta dovuta al fisco italiano, oltre a quella eventualmente trattenuta all'estero. Verifica quindi sul conto se già c'è stata la trattenuta italiana, che sui dividendi azionari è del 26 percento.

D.2.4 Cosa va nel quadro RT?
R.2.4 Nella Sezione II del quadro RT ("Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%") vanno indicati i guadagni (plusvalenze) o le perdite (minusvalenze) dalla vendita nel corso dell'anno di azioni e altri titoli, con l'eccezione delle plusvalenze dalla vendita di ETF e fondi. Nel quadro RT occorre riportare la somma dei corrispettivi incassati e la somma dei costi d'acquisto (sommando ai costi le commissioni di negoziazione d'acquisto e di vendita). Si possono inoltre sottrarre le eventuali minusvalenze accumulate negli anni precedenti. Sulla differenza, se positiva, bisogna pagare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze del 26%. Se invece la differenza è negativa si avrà una minusvalenza da utilizzare negli anni successivi.

QRT_Sezione2_1024.png

D.2.5 Come si calcolano le plusvalenze nel regime dichiarativo?
R.2.5 La plus o minusvalenza è data dalla differenza positiva o negativa tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto calcolata con il metodo LIFO - Last In First Out, cioè si considerano prima gli acquisti più recenti poi quelli più antichi). È diverso dal PMC (Prezzo Medio di Carico, media ponderata su tutti gli acquisti). Se il criterio di calcolo LIFO non fosse già utilizzato nel report del broker, occorrerà rielaborare i dati con appositi fogli di calcolo come quello messo a disposizione dall'utente younggotti nel "Domande sul regime dichiarativo", link diretto al file Excel: https://www.finanzaonline.com/forum...mande-sul-regime-dichiarativo-foglio-lifo.zip

D.2.6 Qual è in concreto la differenza tra Prezzo Medio di Carico e calcolo LIFO? Un esempio?
R.2.6 Se hai comprato una certa azione tutta in un sol colpo, tutte le azioni allo stesso prezzo, e vendi tutto in una volta, tutte le azioni allo stesso prezzo, allora non c'è differenza, basta sottrarre il prezzo di acquisto dal prezzo di vendita e moltiplicare per il numero di azioni.
Se invece si compra e si vende in più tranche e a prezzi diversi, i due metodi di calcolo possono portare risultati diversi.
Con il PMC, com'è calcolato dalla banca italiana sul tradizionale conto in regime amministrato, se compri 2.000 azioni del titolo Vattelappesca a 10 euro l'una e in seguito ne compri altre 1.000 a 13 euro l'una, avrai un Prezzo Medio di acquisto di 11 euro ad azione [(2.000x10+1.000x13)/3.000)=33.000/3.000=11]. Se infine di quelle 3.000 azioni ne vendi 1.500 a 15 euro l'una, la plusvalenza sarà 1.500x15 - 1.500x11 = 22.500 - 16.500 = 6.000 euro.
Viceversa nel calcolo LIFO sulle 1.500 azioni vendute a 15 euro il valore d'acquisto va così determinato: anzitutto si considerano le azioni acquistate per ultime, quindi 13 euro per le 1.000 azioni acquistate a quel prezzo, e poi, via via, le azioni acquistate prima, quindi il prezzo di 10 euro ad azione per le restanti 500 azioni. La plusvalenza sulla vendita calcolata con criterio LIFO sarà dunque di 1.500x15 - (1.000x13 + 500x10) = 22.500 - (13.000 + 5.000) = 22.500 - 18.000 = 4.500 euro.
Per semplicità negli esempi non sono considerate le commissioni di acquisto e di vendita, che vanno aggiunte tra i costi sommandole al valore d'acquisto.
Se questa plusvalenza fosse l'unica realizzata, e non ci fossero minusvalenze da riportare dagli anni precedenti, il quadro RT sezione II andrebbe compilato come in figura.

Esempio Quadro-RT.jpg

D.2.7 Che si fa se un titolo era stato acquistato in anni precedenti a quelli dell’anno in dichiarazione?
R.2.7 Si risale agli acquisti degli anni precedenti, sempre con metodo LIFO.
Diciamo per esempio che ho comprato 10 azioni di un certo titolo a 1 euro nel 2017, altre 10 dello stesso titolo a 2 euro nel 2018, ne ho vendute 10 a 1,5 euro nel 2019 e le ultime 10 a 4 euro nel 2020.
La minusvalenza 2019 secondo LIFO è 1,5 (2019) - 2 (2018) = -0,5 (negativo).
La plusvalenza 2020 secondo LIFO è 4 (2020) - 1 (2017) = 3.

D.2.8 Quanto si paga di tassa?
R.2.8 L'aliquota sui guadagni da trading e investimenti è di solito il 26% a prescindere dagli altri redditi percepiti nello stesso anno (da lavoro, immobili, ecc.). Fanno eccezione i BTP e altri titoli di stato sui quali è dovuta l'aliquota agevolata del 12,50%, e i proventi con tassazione IRPEF ordinaria che seguono l'aliquota sul reddito complessivo.

D.2.9 Nel dettaglio, come si dichiarano i vari guadagni in un conto trading estero?
R.2.9 Vediamo caso per caso.

- Dividendi di azioni estere (di aziende con residenza fiscale estera): Nonostante indicazioni contrastanti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene generalmente che vada indicato il dividendo "netto frontiera", cioè al netto dell'eventuale ritenuta operata alla fonte nel paese estero, analogamente alla tassazione sui conti in regime amministrato. Per esempio, se abbiamo percepito dividendi da azioni USA su cui il fisco americano ha già trattenuto la sua fetta (withholding tax) lasciandoci dividendi netti per l'equivalente di 10.000 euro (secondo il cambio ufficiale del giorno), nel rigo RM12 indicheremo come segue: Tipo di reddito H, Codice stato estero 069, ammontare reddito 10.000, aliquota 26%, imposta sostitutiva dovuta 2.600.

Esempio semiblank Quadro RM.png

- Dividendi di azioni italiane (di aziende con residenza fiscale in Italia): Dividendo lordo nel Quadro RM.

- Plus / minus sulla compravendita di azioni (sia italiane sia estere): Quadro RT.

- Cedole di BTP e altri titoli di Stato di Paesi in whitelist e bond di organismi sovranazionali: Quadro RM rigo RM12, indicando l'aliquota agevolata del 12,50% nella colonna 3 Aliquota %.

- Cedole di obbligazioni societarie e altri bond non-whitelist: Quadro RM rigo RM12 con aliquota 26% in colonna 3.

- Plus / minus dalla vendita di obbligazioni: Quadro RT. Nel caso di BTP e altri titoli di Stato di Paesi in whitelist (aliquota agevolata 12,50%) riportare il 48,08% degli ammontari; formalmente la tassazione è al 26% sul 48,08% (il 48,08% di 26% fa 12,50%).
Nota: per le plusvalenze da obbligazioni si fa riferimento ai costi di acquisto e di vendita al netto dei ratei di interesse.

- Proventi di ETF armonizzati: Sia le plusvalenze che i dividendi vanno nel quadro RM, rigo RM12, indicando in colonna 3 l'aliquota del 26% (o inferiore, da verificare caso per caso rapportata alla composizione, nel caso di ETF obbligazionari composti in tutto o in parte da titoli di Stato di paesi in whitelist e bond di organismi sovranazionali per i quali si applica l'aliquota del 12,50%). E' tuttavia possibile scegliere l'alternativa della tassazione ordinaria barrando l'apposita casella nel rigo RM12 e riportando il totale dei redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria nel rigo RM15; l'importo deve poi essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. Questa opzione è da valutare nel caso si abbiano altri redditi personali nulli o bassi cosicché l'aliquota IRPEF marginale + addizionali risulti inferiore al 26%, o si abbiano detrazioni fiscali non utilizzabili per incapienza.
Nota: in caso di acquisti in tranche dello stesso ETF, il prezzo di acquisto va calcolato come prezzo medio ponderato, non con metodo LIFO. Le commissioni di compravendita degli ETF non vanno considerate nel calcolo del prezzo medio ma vanno invece conteggiate tra le minusvalenze nel quadro RT.

- Minusvalenze di ETF armonizzati: Quadro RT. A differenza dei proventi da ETF, sempre redditi di capitale, le perdite sugli ETF vanno tra i redditi diversi quindi possono compensare altre plusvalenze.

- ETF non armonizzati: obbligatoriamente con tassazione ordinaria, vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi o nel quadro D del 730, e si sommano agli altri redditi personali per il calcolo dell'IRPEF secondo la propria aliquota. Attenzione: vanno inclusi anche gli ETF non armonizzati su conti in regime fiscale amministrato.

- ETC/ETN, Futures, Opzioni, Warrant, Certificati: Quadro RT.

- Cedole di Certificati d'investimento a rendimento *non* garantito: Quadro RT.

- Cedole di Certificati d'investimento a rendimento garantito: Quadro RM.

- CFD (anche Forex): Quadro RT.

- Short azionari: Plus e minus nel quadro RT, Dividendi addebitati (negativi) come minus nel quadro RT.

- Interessi negativi (inclusi overnight sul finanziamento della leva): Non detraibili, non si possono utilizzare.

- Interessi attivi: quadro RM con possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

- Commissioni di compravendita: come minus (costi) nel quadro RT.

- Spese dossier titoli, costi informativa e altri costi di trading non riferibili a singole transazioni: Non si possono utilizzare in questi quadri.


D.2.10 Quali sono i codici "tipo di reddito" per dichiarare i redditi di capitale in un conto trading estero ?
R.2.10 Nella colonna"Tipo" nel rigo RM12 va indicato il codice:
B - proventi (cioè sia dividendi sia gain della vendita) di ETF con domicilio estero armonizzati (conformi regole UE)
G - interessi attivi sul conto
H - dividendi azionari

Dall'Appendice alle Istruzioni per la dichiarazione dei redditi alla voce “redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”.

codici tipo reddito.png


D.2.11 Nella colonna "Tipo" del rigo RM12, che tipo indico se ne ho più d'uno?
R.2.11 Compili più quadri RM. (risposta di Imar)

D.2.12 Dove trovo i codici paese da indicare nella colonna 2 del rigo RM12?
R.2.12 Nella tabella nell'appendice delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.

Tabella Paesi.png

D.2.13 Nel quadro RM, devo indicare i dividendi lordi o il netto frontiera?
R.2.13 La risposta sintetica potrebbe essere:
io indico il NETTO ma il fisco vorrebbe il LORDO, come ribadito da
- Risoluzione Ministeriale 80/E/2007
- Istruzioni Ministeriali alla compilazione della dichiarazione dei redditi
- Risposta ad interpello 111 del 21/04/2020
Io indico il NETTO, perché se lo stesso dividendo è percepito tramite un intermediario residente (soggetti indicati nell’art. 73, lett. a) e b), del TUIR) la ritenuta del 26% è applicata sul NETTO FRONTIERA, e non c'è motivo per discriminare tra i 2 casi.
Le ritenute sono ancora disallineate - Il Sole 24 ORE
(risposta di Imar)

D.2.14 Cosa devo fare se nell'anno sono andato in perdita? Se il risultato del quadro RT è negativo, posso compensare con un risultato positivo nel quadro RM?
R.2.14 No, l'eventuale perdita (minusvalenza) potrà essere utilizzata nei quattro anni successivi ma Domande sul regime dichiarativonon si compensa con i "redditi di capitale". Dunque può succedere di dover pagare un'imposta sui "redditi di capitale" anche se si è in perdita sui "redditi diversi".

D.2.15 Cosa devo fare se mi avanzano minusvalenze?
R.2.15 Le minusvalenze da trading e investimenti vanno inserite nel quadro RT sezione II e sottratte dalle plusvalenze prima del calcolo dell'imposta dovuta. Se però non è possibile compensare parte delle vecchie minusvalenze, o ne avanzano dall'anno per cui si presenta la dichiarazione, le eccedenze non utilizzate vanno riportate nella sezione V del quadro RT nella rispettive colonna secondo l'anno in cui la minusvalenza è stata realizzata.

D.2.16 Cosa devo fare se sono in gain/loss ma non ho venduto, quindi ho un gain/loss solo potenziale?
R.2.16 Al fisco vanno comunicati solo i guadagni e le perdite effettivamente realizzati, non quelli virtuali. Se nel corso dell'anno non hai venduto nulla, non hai realizzato plus o minus, non hai neppure ricevuto dividendi e simili, allora la presentazione dei quadri RM e RT potrebbe non riguardarti. E' però possibile che sia comunque necessaria la compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale o della determinazione dell'IVAFE, se non sei tra i casi di esonero.

D.2.17 Se ho fatto operazioni in valuta estera, per esempio acquistato e venduto azioni in dollari, come calcolo il cambio per determinare la plus/minus?
R.2.17 Andrebbe utilizzato il tasso di cambio ufficiale reperibile sul sito della Banca d'Italia https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/dailyRates
Il comma 2 dellarticolo 9 del TUIR afferma:per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.
Vedi anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 57/E del 2019.

D.2.18 Devo dichiarare anche le plusvalenze valutarie dovute alla variazione del tasso di cambio?
R.2.18 Plus e minus dovute unicamente a fluttuazioni del cambio (cioè realizzate da cessione di valuta in quanto tale, non di strumenti finanziari in valuta come sono i titoli in valuta e anche i CFD Forex) vanno dichiarate nel quadro RT solo se nello stesso anno si supera una giacenza in valuta estera equivalente a 51.645,69 euro per 7 giorni lavorativi consecutivi. La verifica va fatta sul complesso di tutti i conti posseduti, anche presso altri intermediari. Parliamo in pratica di conti in valuta estera e conti multicurrency con elevata giacenza di liquidità in currency diversa dall'euro. Per calcolare il controvalore si deve fare riferimento al primo tasso di cambio rilevato nel mese di gennaio, a prescindere dalla data delle operazioni. Se si supera tale soglia vanno dichiarate nel quadro RT, insieme alla plusvalenze da strumenti finanziari, anche tutte le plusvalenze e minusvalenze da cessione di valuta estera.
Per approfondire l'argomento delle plusvalenze valutarie vedi questa guida e quest'articolo sullo stesso tema.

D.2.19 Perché proprio 51.645,69 euro?
R.2.19 La soglia deriva da questa norma del Testo unico delle imposte sui redditi.

Da TUIR (917/86) - Art. 67 - 1-ter:

"Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.[...]"


Cento milioni di lire sono appunto 51.645,69 euro.

D.2.20 Cosa si intende per "cessione di valuta estera"?
R.2.20 Si intende il cambio in altra valuta, ma anche prelievi, pagamenti, acquisti di titoli in valuta estera. Se invece la valuta estera resta ferma sul conto, non c'è cessione e non si realizza plusvalenza.

D.2.21 Come si determina il valore d'acquisto della valuta estera?
R.2.21 Anche per le plusvalenze valutarie si usa il metodo LIFO, Last In First Out, cioè il valore d'acquisto della valuta ceduta va determinato anzitutto sugli acquisti più recenti, poi su quelli più antichi. Il tasso di cambio su cui calcolare la plusvalenza è quello della data dell'operazione (non quello di inizio gennaio che utilizzato per verificare la soglia). Se la valuta estera era stata acquistata in anni precedenti occorre ricostruire lo storico.

D.2.22 Se non fosse possibile documentare il tasso di cambio del giorno d'acquisto della valuta, che potrebbe risalire ad anni addietro, che si fa?
R. 2.22 Il fisco dà la possibilità di utilizzare il minore dei cambi medi mensili dell'anno in cui è stata realizzata la plus o minusvalenza: i tassi medi mensili in questione si trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

D.2.23 Se negli stessi sette giorni lavorativi consecutivi ho l'equivalente di 30.000 euro in franchi svizzeri su un conto estero in dichiarativo e l'equivalente di 30.000 euro in dollari su un conto multicurrency presso banca italiana con regime amministrato, la soglia si considera superata?
R.2.23 Sì. In tal caso, nelle plusvalenze valutarie da dichiarare nel quadro RT, vanno inclusi anche quelle sul conto italiano in regime fiscale amministrato, perché in questo caso la banca non opera da sostituto d'imposta.

D.2.24 Ho realizzato minusvalenze da cessione di valuta estera. Posso utilizzarle in dichiarazione anche se non ho superato la soglia di giacenza?
R.2.24 No.

(versione 3/2/21)
 
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FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 3 di 5 (Quadro RW e Ivafe)




Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte. Si ringrazia chi ha collaborato alle risposte. Per ora: @Imar


D.3.1 Chi ha un conto estero cosa deve dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi?
R.3.1 Il quadro RW, per chi ha un conto estero, ha due finalità:
1. calcolo dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, equivalente del bollo per i conti esteri);
2. monitoraggio fiscale.
Il quadro RW va compilato anche se si rientra in uno solo dei due casi e non nell'altro.


D.3.2 Dove trovo le istruzioni ufficiali per compilare il quadro RW?
R.3.2 Sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

Istruzioni per la compilazione del quadro RW

Fascicolo 2 istruzioni modello redditi 2020 Persone fisiche


D.3.3. Chi può fare a meno di compilare il quadro RW?
R.3.3 Può evitare di compilare il quadro RW solo chi non è tenuto al monitoraggio fiscale e non deve neppure calcolare l'IVAFE perché rientra nei casi di esonero.


D.3.4 Chi detiene azioni o altri titoli all'estero può fare a meno di compilare il quadro RW?
D.3.4 No.

D.3.5 Chi ha chiuso il conto nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione è esonerato dal quadro RW?
R.3.5 No.

D.3.6 Chi ha il conto in regime dichiarativo presso una banca o broker con sede in Italia, deve compilare il quadro RW?
R.3.5 No, in tal caso sarà l'intermediario a trattenere il bollo per conto del fisco, e poiché non si tratta di attività finanziarie all'estero non ci sono obblighi di monitoraggio fiscale.

D.3.7 Come si calcola l'IVAFE?
R.3.7 L'IVAFE - Imposta sul valore delle attività finanziarie estere è stata istituita con il Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201
ed è stata oggetto di circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate come la Circolare 28/E del 2012.
Sui conti correnti esteri si paga un'imposta fissa pari al bollo sui conti correnti in Italia, cioè euro 34,20 annui. Se la giacenza media sul conto corrente è stata inferiore a 5.000 euro, l'IVAFE non è dovuta.
Sul valore del dossier titoli invece si paga un'imposta proporzionale pari allo 0,2% (senza minimo), ovvero la stessa aliquota dovuta sui depositi titoli in Italia.

D.3.8 E se si hanno più conti correnti presso la stessa banca estera?
R.3.8 Si considera la giacenza media totale su tutti i conti presso la stessa banca.

D.3.9 Se ho solo un conto corrente estero con piccole somme, e non possiedo dossier titoli all'estero, devo calcolare l'IVAFE?
R.3.9 No, l'IVAFE non è dovuta se si detiene all'estero, in un Paese in white list, solo un conto corrente o un libretto di risparmio e se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.

D.3.10 C'è un minimo per cui l'IVAFE, anche se teoricamente dovuta, non va versata?
R.3.10 L'IVAFE dovuta non va versata quando l'ammontare è inferiore a 12 euro. Questo però non esonera dal compilare il quadro RW .

D.3.11 E se il conto è cointestato?
R.3.11 L'IVAFE va rapportata alla quota di possesso.

D.3.12 Se ho aperto o chiuso il conto nel corso dell'anno, pago per l'intero anno?
D.3.12 No, in questi casi l'IVAFE va rapportata al periodo di possesso.

D.3.13 In cosa consiste il monitoraggio fiscale?
R.3.13 Comunicare al fisco la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero.

D.3.14 Su quali conti non c'è obbligo di monitoraggio fiscale?
R.3.14 L'obbligo non sussiste, spiega l'Agenzia delle Entrate, per "depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014)". Dunque il tetto dei 15.000 euro è riferito solo ai conti correnti o ai depositi intesi come libretti di risparmio. Anche in questo caso però il quadro RW va comunque compilato se è necessario calcolare l'IVAFE, come nel caso di chi possiede titoli all'estero (IVAFE 0,2%) o se il conto corrente raggiunge la giacenza media annua di 5.000 euro (IVAFE €34,20).

D.3.15 Chi ha chiuso il conto corrente estero nel corso dell'anno è esonerato dal monitoraggio fiscale?
R.3.15 No, a meno che non sia escluso per altri motivi.

D.3.16 Ci sono categorie particolari di persone che sono esonerate dal monitoraggio fiscale?
R.3.16 Sì, per esempio i lavoratori frontalieri, e altre categorie. Vedi la casistica e le condizioni nelle Istruzioni per la compilazione del quadro RW.

D.3.17 Nel caso sul conto ci siano importi in valuta estera, cosa si dichiara?
R.3.17. Il controvalore in euro secondo il cambio medio mensile riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ecco per esempio i tassi medi per il mese di dicembre 2020. "Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR" (dalle istruzioni del quadro RW).

D.3.18 Un esempio pratico di compilazione dell'RW?
R.3.18 Ecco l'esempio di un dossier titoli presso il broker olandese DeGiro. Dopo l'apertura del conto erano stati fatti solo due bonifici dalla banca italiana al conto DeGiro, utilizzati per acquistare quote di un Fondo comune monetario in euro. In questo caso non è stato necessario compilare anche i quadri RM e RT non essendoci plus, minus o comunque redditi da dichiarare. Per ogni periodo che da un versamento al giorno precedente il versamento successivo, o fino al 31/12, è stata compilata una sezione del quadro RW.

Esempio quadro RW.png


Colonna 1: Codice titolo di possesso: 01 (proprietà).

Colonna 2: non utilizzata in questo caso, vedi istruzioni.

Colonna 3: Codice individuazione bene: 20 (conto deposito titoli all'estero); la lista dei codici è nella "Tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria" nell'appendice del fascicolo 2 delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.
Screenshot_2021-01-22 copertina PF1 2019 - PF2_Istruzioni_2020_EC pdf.png


Colonna 4: Codice stato estero: 50 (Paesi Bassi), vedi la lista dei codici stato estero nell'appendice delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.
Tabella Paesi.png


Colonna 5: Quota di possesso: 100 (100%, conto monointestato).

Colonna 6: Criterio determinazione valore: codice 1 (valore di mercato).

Colonna 7: Valore iniziale: 1,00 (primo versamento di 1 euro).

Colonna 8: Valore finale: 1,00.

Colonna 9: lasciata in bianco, riguarda i conti correnti nei cosiddetti "paesi non collaborativi".

Colonna 10: Giorni (IVAFE): 1 (giorni dal primo versamento fino al successivo versamento).

Colonna 11: IVAFE: 0,00 euro, IVAFE relativa al periodo, calcolata applicando al valore in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20% (per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio).
Utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate, il calcolo IVAFE viene eseguito in automatico sulla base dei dati inseriti nelle colonne precedenti.

Colonne 12, 13, 16 e 17: lasciate in bianco, relative all'imposta IVIE sugli immobili all'estero, non riguardano l'IVAFE.

Colonna 14: lasciata in bianco, riguarda il credito d'imposta riconosciuto a chi ha versato un'imposta patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario.

Colonna 15: IVAFE dovuta: 0,00 euro, differenza fra l'imposta calcolata (colonna 11) e l'eventuale credito d'imposta (colonna 14).

Colonna 18: codice 5, vale a dire non sono stati presentati i quadri RL, RM, RT ma solo il quadro RW.
Dalle istruzioni: "Nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. in particolare, indicare:
1 compilazione quadro RL;
2 compilazione quadro RM;
3 compilazione quadro RT;
4 compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza".


Colonne 19 e 21: non utilizzate, vedi istruzioni.


Colonna 20: "Solo monitoraggio": lasciata in bianco, va barrata se si compila il quadro RW per obbligo di monitoraggio fiscale ma non occorre calcolare IVAFE né IVIE.


Colonne 22, 23, 24: non utilizzate, riguardano eventuali cointestatari.


Similmente la compilazione della seconda sezione del quadro RW nell'esempio, relativa al periodo a partire dal secondo versamento. L'IVAFE viene calcolata automaticamente dal software dell'Agenzia delle Entrate sulla base del "codice bene", del valore e dei giorni. Lo 0,2% di 1.010 euro, rapportato a 200 giorni su 365 (1010x2/1000 x 200/356) e arrotondato all'unità, fa appunto 1 euro.

D.3.19 Dove posso trovare altri esempi?
R.3.19 Vedi in questo vademecum dell’Ordine dei commercialisti di Milano, però aggiornato solo al 2017.

D.3.20 Devo compilare una sezione di RW per ogni versamento e prelievo sul conto estero? Devo compilare una sezione di RW per ogni operazione di trading?
R.3.20 Esistono (almeno) tre possibilità che corrispondono all’evoluzione della posizione dell’Agenzia delle Entrate:


“1) La Circ. 38/2013 non affrontava con esempi pratici le modalità di rilevazione sul quadro RW delle movimentazioni complesse proprie dei Dossier Titoli, con una pluralità di acquisti e vendite nell’anno; unica indicazione pratica era data dalla Circ. 1 del 15 febbraio 2013 pag. 27: compilare una riga per ognuna delle movimentazioni, pagando IVAFE in ragione dei giorni intercorsi, complicando notevolmente la vita ai contribuenti in regime dichiarativo, tanto più che dal 2013 tutto ciò andava fatto anche per importi modesti, visto che non c’era più un limite minimo alla rilevazione nel quadro RW.

2) Istruzioni UNICO 2015 per l’anno 2014, e in Unico 2016 per l’anno 2015: , “in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/2013”. Viene cosi eliminata almeno la necessita di compilare un rigo del quadro RW per ogni singola attività detenuta, indicandone i giorni di possesso, ed il prospetto richiesto dall’Agenzia con il dettaglio dei conteggi può integrarsi con quello di dettaglio delle operazioni in titoli richiesto nel quadro RT.

3) risposta ad un quesito di Telefisco, ufficializzata nella Circolare 12/E dell’8 aprile 2016, pag. 52: in presenza di un Dossier titoli è consentito indicare in RW il valore iniziale e quello finale con riferimento al Dossier nel suo complesso, quindi compilando un unico rigo del quadro RW e indicando i giorni di detenzione corrispondenti al periodo di durata del dossier; tuttavia se vi sono variazioni in aumento dovute a nuovi apporti di capitale, dalla data di apporto decorre un nuovo periodo autonomo di rilevazione.

Provvisoriamente, in UNICO 2016 x redditi 2015, a tale scopo si usa il codice 14 “ALTRE ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”. Nelle istruzioni di Redditi Persone fisiche 2017 per la dichiarazione dei redditi 2016 viene quindi introdotto tra i codici per compilare la colonna 3 (codici individuazione beni) il codice numero 20 “Conto Deposito titoli all’estero”.

La circolare ribadisce tuttavia che “per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/2013”.

La possibilità offerta dalla Circolare 12/2016 di considerare il dossier nel suo complesso come un’unica attività con Codice individuazione bene 20, evidenziando solo in un rigo separato le eventuali variazioni incrementative per nuovi apporti di capitale, ha aspetti positivi, come sopra accennato ma non è una soluzione da impiegare sempre e comunque: è necessario infatti esaminare la composizione del dossier stesso, in quanto tale rappresentazione può portare a pagare IVAFE in misura superiore al dovuto se nel dossier vi sono consistenti importi di cc bancari.“

FONTE: Sandro Botticelli
Commissione Diritto Tributario Imposte Dirette
Redditi prodotti all’estero e monitoraggio fiscale
Milano, Auditorium San Fedele, 17 ottobre 2017

(risposta di @Imar)



(versione 9/3/21)
 
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FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 4 di 5 (versamenti e controlli)



Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte. Si ringrazia chi ha collaborato alle risposte. Per ora: @Imar

D.4.1 Come si versano in pratica le imposte da investimenti e trading su conto estero?
R.4.1 Le imposte che risultano dai quadri RM, RT e RW si versano con il modulo F24 con prima scadenza il 30 giugno, o con maggiorazione dello 0,40% entro il 20 luglio, salvo proroghe dell'ultimo momento. Vedi le indicazioni per il 2020 Dichiarazione precompilata Info e assistenza - Modalita e termini di versamento

Nell'F24 occorre indicare, tra l'altro:
Sezione: Erario
Codice tributo e importo di ciascuna imposta
Anno di riferimento: l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, per es. il 2020 per l'imposta relativa alla dichiarazione dei redditi 2020 (che si presenta nel 2021).

Non va eseguito alcun versamento se l'importo riferito al singolo codice tributo è inferiore o uguale a 12 euro (quindi neanche se risultano due imposte la cui somma supera i 12 euro ma entrambe sotto la soglia).

Il pagamento dell'F24, ricordiamo, può essere eseguito anche direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate comunicando l'IBAN del conto di addebito, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online".


Imposte sost.png

D.4.2 Come si versa l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze?
R.4.2 L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da attività finanziarie, calcolata nel quadro RT e riportata nel quadro RX - Risultato della dichiarazione al rigo RX20, si versa con il codice tributo 1100. Si paga il saldo di giugno. Non è dovuto acconto. Fino ai 12 euro compresi l'imposta non va versata: è quindi di fatto esentasse un gain complessivo fino a 48 euro.
Vedi i dettagli sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Codice Tributo 1100 - Come compilare il Modello F24

D.4.3 Come si versa l'Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera?
R.4.3 L'importo si calcola nel quadro RM e si riporta in RX7. In questo caso il codice tributo è 1242. Si paga il saldo di giugno. Non è dovuto acconto. Fino a 12 euro l'imposta non va versata.
Vedi sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Codice Tributo 1242 - Come compilare il Modello F24

D.4.4 Come si versa l'IVAFE?
R.4.4 L'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero va calcolata nel quadro RW e riportata nel rigo RX26 del quadro RX - Risultato della dichiarazione.
Fino a 12 euro l'imposta non va versata. Se l'IVAFE è pari o superiore a 52 euro, oltre al saldo va pagato anche un acconto di pari importo per l'anno successivo, in pratica un'anticipazione d'imposta. Se l'IVAFE è pari o superiore a 258 euro, l'acconto va versato in due rate, la prima del 40% insieme al saldo entro il 30 giugno e la seconda del 60% entro il 30 novembre. Se invece l'IVAFE è inferiore a 258 euro, si versa il saldo a giugno e un unico acconto a novembre.
L'IVAFE ha codice tributo 4043 per il saldo, 4047 per la prima rata dell'acconto, 4048 per la seconda rata dell'acconto o per l'acconto in unica soluzione.
Vedi Schede - Ivafe - Versamento e dichiarazione - Agenzia delle Entrate
Codice Tributo 4043 - Come compilare il Modello F24 (agenziaentrate.gov.it)
Codice Tributo 4047 - Come compilare il Modello F24 (agenziaentrate.gov.it)
Codice Tributo 4048 - Come compilare il Modello F24 (agenziaentrate.gov.it)

D.4.5 E' possibile pagare queste imposte a rate?
R.4.5 Sì, il saldo di tutte queste imposte (e anche la prima rata dell'acconto IVAFE, se dovuta) si può pagare a rate mensili, fino a 6, indicando nell'F24 il numero delle rate desiderate per ciascuna imposta che si intende rateizzare. Per esempio 0101 indica un unico versamento, 0106 indica la prima rata di 6, e così via. Gli interessi (attualmente 4% su base annua) vanno indicati a parte con codice tributo 1668. Il software dell'Agenzia dell'Entrate per la compilazione della modello Redditi elabora anche l'F24 e, se si sceglie la rateizzazione, calcola in automatico l'importo di ciascuna rata e gli interessi.

D.4.6 Se ho crediti fiscali (per esempio un'eccedenza d'imposta riportata dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente) posso usarli nell'F24 per compensare le imposte risultanti dai quadri RM, RT e RW?
R.4.6 Sì. Questo è un ulteriore vantaggio del regime dichiarativo rispetto all'amministrato in termini di ottimizzazione fiscale.

D.4.7 Che devo fare se non ho presentato i quadri del dichiarativo pur essendo tenuto a farlo?
R.4.7 Esiste un complesso sistema di sanzioni che non si può sintetizzare in poche parole, ma generalmente parlando è possibile limitare i danni ricorrendo al cosiddetto ravvedimento operoso, ovvero è lo stesso contribuente a regolarizzare la sua posizione presentando in ritardo i quadri omessi della dichiarazione e pagando una sanzione ridotta senza attendere di essere scoperto da un controllo fiscale. La sanzione per chi si "ravvede" è tanto più "light" quanto più si fa presto: il minimo è dovuto se ci si mette in regola entro 90 giorni dopo la scadenza, poi entro 1 anno, e così via. Le sanzioni sono più pesanti, raddoppiano!, quando il conto estero è in Stati in Black list, in parole povere paradisi fiscali.
Per sanare la propria situazione con il ravvedimento operoso si dovranno versare le imposte non pagate, le sanzioni e gli interessi, ciascuna voce con il relativo codice tributo nell'F24.

D.4.8 Visto che il conto non è in Italia, se non dichiaro nulla al fisco italiano posso sperare di farla franca?
R.4.8 Con il nuovo sistema di scambio di informazioni tra gli Stati (CRS - Common Reporting Standard) le probabilità che un conto all'estero possa sfuggire ai controlli fiscali sono diminuite. E' un falso mito che se i soldi sono all'estero il fisco non può metterci il naso. Semmai esiste il rischio che l'Agenzia delle Entrate possa erroneamente ipotizzare introiti persino maggiori di quelli effettivamente ricavati da trading e investimenti, e per questo è bene compilare la dichiarazione dei redditi correttamente e conservare tutta la documentazione.

D.4.9 Cosa sono le lettere di compliance?
R.4.9 "Compliance" in inglese vuol dire "conformità". Se ti arriva una "lettera di compliance", non disperare! Non si tratta di un formale accertamento fiscale e tanto meno di una condanna senza appello, ma solo di una prima comunicazione con cui il fisco ti dice che qualcosa apparentemente non quadra. Se hai effettivamente fatto uno sbaglio o dimenticato qualcosa hai ora l'opportunità di metterti in regola senza eccessive conseguenze (con il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute insieme a interessi e sanzioni in misura ridotta).
Come spiega la stessa AdE, "L’Agenzia delle Entrate invia ad alcuni contribuenti una serie di lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati". Schede - Attivita per la promozione della compliance per i cittadini - Compliance per i cittadini - Agenzia delle Entrate
Se invece ritieni di aver agito correttamente e che le osservazioni del fisco siano infondate, hai l'occasione di fornire chiarimenti prima che la macchina degli accertamenti vada avanti.
Sul sito dell'AdE puoi vedere un esempio generico di lettera di compliance relativa ad attività detenute all'estero, quali sono appunto quelle in un conto trading con broker estero.
https://www.agenziaentrate.gov.it/po...sta+2017+.pdf/

Screenshot_2021-01-30 Fac+simile+-+Comunicazioni+anomalie+su+attivita+detenute+estero+anno+impos.png

Se la lettera fa riferimento ai dati Common Reporting Standard (CRS), sappi che si tratta di informazioni che i broker esteri devono obbligatoriamente fornire al fisco italiano, ma si potrebbe trattare di informazioni parziali alla base di equivoci.

crs.jpg

Controlla anche il tuo "Cassetto fiscale" sul sito www.agenziaentrate.gov.it accedendo con credenziali o Spid, per verificare se ci sono informazioni aggiuntive sulle (presunte) anomalie riscontrate dall'amministrazione finanziaria.


(Versione 23/2/21)
 
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FAQ REGIME DICHIARATIVO parte 5 di 5 (criptovalute)



Attenzione! Si prega di segnalare in privato se si desidera l’aggiunta di altre domande o esempi o se si ritiene di aver trovato errori e imprecisioni sempre possibili nonostante lo sforzo nel verificare le informazioni raccolte.


D.5.1 Come dichiaro le criptovalute?
R.5.1 In mancanza di una normativa specifica sulle criptovalute, è possibile fare riferimento all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, che non sostituisce la legge ma di cui si può tenere conto sia per limitare il rischio di contestazioni sia perché non è un'interpretazione particolarmente svantaggiosa per il contribuente: Al di sotto di una certa soglia di giacenza, anzi, le cripto sono considerate esentasse, non scontando né IVAFE né imposta sulle plusvalenze: almeno così afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello, vale a dire richiesta di chiarimenti, del 2018 (vedi il testo integrale riportato sotto). Tale risposta a interpello, avvertiamo, non è stata pubblicata dalla AdE sotto forma di risoluzione, tuttavia è interessante perché fa il punto sugli adempimenti per chi detiene le criptovalute.

D.5.2 Qual è l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate nell'interpello 2018 sulla tassazione delle valute virtuali e sugli obblighi di dichiarazione?
R.5.2. Ai fini fiscali le valute virtuali, sostiene l'AdE, vanno equiparate alle valute estere. Il loro controvalore va dunque sommato alla eventuale valuta estera eventualmente posseduta in conti multicurrency e simili per la verifica della soglia di giacenza equivalente a 51.645,69 euro. Se si raggiunge questa soglia per sette giorni lavorativi consecutivi allora vanno dichiarate le pluslenza da cessione di criptovaluta o valuta estera andranno dichiarate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi, con calcolo LIFO (vedi la spiegazione del LIFO nella parte seconda di queste FAQ), per determinare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie del 26% da versare entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Al di sotto della soglia di giacenza, viceversa, le plusvalenze valutarie non vanno dichiarate.
"La cosa da far capire in modo evidente - per dirla con l'utente @mamosoft nella discussione di FOL su Cripto e dichiarazione dei redditi - è che a inizio anno si ha la base di calcolo per veder se si superano i 51k per 7 giorni durante l'anno. Cioè in molti credono di guardare il valore assunto durante l'anno e basta invece si devono considerare le quantità che si hanno durante l'anno, tenendo presente il valore unitario che si calcola a inizio anno. Fatto questo, se si supera il requisito, ci si dimentica del calcolo e si prendono le plusvalenze in modo puntuale sui valori effettivi."
Tornando alle spiegazioni fornite dall'AdE nella risposta all'interpello 2018, le cripto non detenute presso "intermediari residenti" (cioè quelle su exchange esteri, non con sede in Italia) vanno in ogni caso dichiarate nel quadro RW ai soli fini del monitoraggio fiscale. Letteralmente, sarbbero inclusi nell'obbligo anche i wallet privati non presso intermediari. In ogni caso, sempre secondo la risposta AdE all'interpello 2018, sulle cripto nel wallet non è dovuta imposta IVAFE (equivalente estero del bollo) in quanto "tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)". Di conseguenza andrà barrata la colonna 20 (solo monitoraggio) del rigo del quadro RW in cui si dichiara la criptovaluta.

D.5.3 Cosa dicono le istruzioni della dichiarazione dei redditi relativamente alle valute virtuali?
R.5.3 Già dalla dichiarazione 2019 dei redditi 2018 nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi sono comparse alcune indicazioni per la compilazione del quadro RW relativamente alle valute virtuali.
In colonna 3 del quadro RW, dicono le istruzioni, va il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”.
Nella colonna 4 non è obbligatorio indicare alcun codice Paese estero per dichiarare valute virtuali. Quindi lo spazio può essere lasciato in bianco, oppure si può indicare lo Stato dove ha sede l'exchange.

Valute Virtuali.png

Segnaliamo anche questa risposta inviata per SMS dall'AdE a un utente di FOL che chiedeva informazioni (solo detenzione di criptovalute, no plusvalenze da dichiarare): "Agenzia delle Entrate-Risposta a SMS - Gentile contribuente, le criptovalute vanno inserite nel quadro RW con il codice investimento 14, che individua le Altre attivita' estere di natura finanziaria e valute virtuali. Nel caso in cui sia stato presentato il modello 730/2020, e' necessario presentare il modello Redditi PF 'aggiuntivo' con il solo frontespizio compilato e il quadro RW (senza altri quadri). Cordiali saluti"

D.5.4 Ci sono guide passo passo per la dichiarazione delle criptovalute?
R.5.4 In rete ce ne sono diverse ma a volte con informazioni contraddittorie.
Segnaliamo comunque la Guida alla dichiarazione delle criptovalute: tutte le risposte che cerchi. | Theledger

D.5.5 Possiamo fare un esempio di verifica della giacenza superata la quale vanno dichiarate le plusvalenze valutarie da cessione di criptovalute?
R.5.5 Ok, facciamo un esempio pratico.
Anzitutto devi vedere qual è la quotazione del bitcoin il primo giorno dell'anno.
Mettiamo il caso che il primo gennaio nel tuo exchange, 1 BTC = 51.645,69 euro (cioè proprio il valore della soglia di giacenza).
In tale ipotesi, se nel corso dell'anno detieni più di 1 bitcoin per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, allora le tue plus sono tassabili.
Ora dimenticati la quotazione del primo gennaio usata per verificare la giacenza, perché non serve ad altro.
Plusvalenza (guadagno) = Valore al momento della cessione (secondo la quotazione del giorno di vendita) meno Valore acquisto (secondo la quotazione del giorno di acquisto, anche se l'acquisto è avvenuto in anni precedenti).
Tassa = 26% della plusvalenza, da calcolare in dichiarazione dei redditi e pagare con F24 entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Se invece resti sempre sotto la soglia, cioè nel nostro esempio se non superi 1 BTC, allora non devi dichiarare le plus e non paghi tasse.


D.5.6 Come si compila il quadro RW per le valute virtuali?
R.5.6 Ecco un esempio di compilazione tratto da un'altra guida, "Il quadro RW 2020" di Silvia Bettiol. Si riferisce al caso di chi nel corso dell'anno abbia acquistato bitcoin per 50k euro e li abbia detenuti fino alla fine dell'anno, quando sono arrivati a valere 55k (secondo la quotazione del sito di acquisto). Di conseguenza dovrà indicare come valore iniziale 50.000 e valore finale 55.000. Notiamo che non viene indicato alcun codice Stato estero perché secondo le istruzioni del quadro RW non è obbligatorio per le valute virtuali. Si lascia in bianco anche il campo 9 che riguarda i conti correnti in paesi in blacklist. Viene barrata la colonna 20 "solo monitoraggio fiscale", non essendo dovuta IVAFE. Il codice 5 in colonna 18 indica che quelle cripto non hanno prodotto redditi tassabili nel corso dell'anno, non c'è da dichiarare altro.

Esempio RW.jpg



D.5.7 A cosa si può fare riferimento per conoscere il parere dell'AdE sulla dichiarazione delle criptovalute?
R.5.7 Riportiamo di seguito il testo integrale della risposta data dall'AdE - Direzione regionale Lombardia all'interpello di un contribuente del 2018, tratta da Criptovalute – Agenzia delle Entrate (Dre Lombardia): interpello N. 956-39/2018 | Tayros Consulting

Risposta (non pubblica) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (Dre Lombardia).

INTERPELLO N.956-39/2018

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il contribuente è [•].
Nel corso dell’anno 2013 ha acquistato alcuni bitcoin, su un sito “exchanger”, e li ha depositati su un proprio address privato.
Il contribuente rappresenta di disporre di un prezzo medio di acquisto approssimativo (di circa xxx euro) in quanto non ha conservato copia delle transazioni di acquisto e, allo stato attuale, il sito “exchanger” è chiuso.
Nel corso del 2017, il contribuente ha utilizzato parte dei bitcoin detenuti per acquistare xxx kg di oro da investimento su un sito internet (intermediario estero) che consente l’acquisto di oro direttamente tramite bitcoin.
L’oro era inizialmente depositato a nome dell’intermediario estero presso un depositario estero, con sede in Svizzera.
Il contribuente ha, successivamente chiesto il trasferimento a proprio nome dell’oro acquistato, che è rimasto presso il depositario estero.
L’istante rappresenta che, in precedenza, ha già presentato istanza di interpello n. xxx-y/2017 e xxx-yyyy/2017, in merito alla tassazione delle operazioni di cambio di bitcoin con euro.
Con la presente istanza, il contribuente chiede se l’acquisto dell’oro con i bitcoin genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente, anche sulla base delle precedenti riposte della Direzione Regionale della Lombardia, ritiene che l’operazione di vendita di bitcoin in cambio di oro non debba essere assoggettata a tassazione.
Il contribuente intende, invece, indicare l’oro depositato in Svizzera nel quadro RW della propria Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2018.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.
L’articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito, tra l’altro, l’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introducendo la nozione di “valuta virtuale”.
In particolare, il novellato articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo n. 231 del 2007, definisce “valuta virtuale” “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
In altri termini, in base a tale definizione, il legislatore riconosce normativamente: – l’utilizzo delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi; – definisce tale “strumento di pagamento” quale “rappresentazione digitale di valore”, “trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
In materia, la Scrivente con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E ha fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa.
Nel citato documento di prassi è stato precisato che il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.
Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche.
In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e smartphone) e vengono conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).
Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento di terzi.
Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi crittografiche di cui:
(i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
(ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.
Esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).
In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner.
Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software.
Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso: – estraendoli; – acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale; – accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali, principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione on line (c.d. “exchanger”) che consentono lo scambio di bitcoin (o altre valute virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).
Il mercato delle valute virtuali, infatti, è un mercato estremamente volatile che presenta quindi forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a breve termine. Alcuni siti, sui quali è possibile effettuare negoziazioni di bitcoin, consentono di eseguire anche contratti per differenza (Contract for Difference – CFD).
Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, bitcoin ma sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.
Sul punto, si precisa che l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) individua tra i contratti finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a 5 transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”).
Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.
Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di prassi è stato chiarito che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.
Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente. Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165).
Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione 6 precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR).
Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR. Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, si ritiene che gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.
Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione n. 102/E del 25 ottobre 2011).
Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.
I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, si fa presente che il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha tra l’altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).
In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti (c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).
Ciò posto, tenuto conto che il contribuente, nelle precedenti istanze si era limitato a chiedere se le operazioni a pronti erano soggette a tassazione omettendo di indicare quale fosse la reale giacenza media dell’insieme dei propri wallet, ad integrazione di quanto precisato dall’Agenzia nelle risposte alle precedenti istanze di interpello, si chiarisce che qualora nell’anno d’imposta 2016 tale giacenza avesse superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, anche le operazioni di cambio effettuate in tale periodo d’imposta erano soggette a tassazione per effetto del combinato disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 9 Pertanto, nel caso in cui la giacenza media abbia superato il predetto limite, le citate risposte fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia si intendono superate.
Qualora ricorra tale ipotesi il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2016 ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Analogamente, per quanto riguarda la tassazione dell’operazione di acquisto dei 3 kg di oro oggetto del presente interpello, qualora i bitcoin detenuti abbiano superato il valore di euro di 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi nel periodo d’imposta 2017, l’acquisto dell’oro avrà comportato il realizzo di una plusvalenza, per effetto del prelievo dei bitcoin dal wallet, che deve essere indicata nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi – Persone Fisiche e assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
Tale plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il controvalore in euro dell’oro acquistato e il costo dei bitcoin calcolato sulla base del criterio L.I.F.O., il costo deve essere documentato dal contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente afferma di non essere in grado di documentare il costo dei bitcoin, in quanto il sito dove li ha acquistati è stato chiuso, ma dichiara di essere in grado di dimostrare l’avvenuto bonifico verso l’exchanger.
Nel presupposto che a fronte di tale bonifico, il contribuente abbia acquistato esclusivamente bitcoin e che gli stessi non siano stati oggetto di successive operazioni, il contribuente può determinare il costo di acquisto come costo medio derivante dal bonifico effettuato diviso il numero di bitcoin acquistati.
Infine, si fa presente che il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW, sia in relazione all’oro detenuto che ai bitcoin eventualmente ancora detenuti al termine del periodo d’imposta.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016.


D.5.8 Tutte queste regole mi confondono. C'è uno schema più semplice?
R.5.8 La tassazione delle criptovalute di per sé non è semplice. Puoi comunque fare riferimento a questo grafico basato sulle indicazioni dell'Agenzia delle entrate.

Giacenza valutaria e plusvalenze.jpg


D. 5.9 Queste indicazioni valgono anche per CFD, ETN e altri derivati basati su criptovalute?
R. 5.9 No. I derivati non sono "valuta". Seguono le normali regole sulla tassazione degli investimenti finanziari spiegate nelle precedenti sezioni di queste FAQ.


(versione 18/3/21)
 
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