Reclami: alcune banche non nascondono la procedura.....

Voltaire

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...anzi, espongono in ogni agenzia un avviso:


RECLAMI

La ***************** aderisce all’ “Accordo per la costituzione dell’ufficio reclami della clientela e dell’OMBUDSMAN BANCARIO” e dispone di un apposito Ufficio Reclami, al quale i clienti possono rivolgersi per qualunque questione derivante dai rapporti intrattenuti con la banca ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la banca abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno di presentazione del reclamo.

Sono qui anticipate in forma sintetica le modalità di svolgimento di una pratica di reclamo. Le stesse sono descritte dettagliatamente nel Regolamento dell’Ufficio Reclami, riportato integralmente alle pagine seguenti. Tutte le procedure vengono svolte senza addebito di spese per i clienti.

Al fine di garantire le indagini più accurate e predisporre la risposta più esauriente e corretta, è esclusa la possibilità di utilizzare il telefono per l’inoltro dei reclami. I reclami devono essere inviati alla banca per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Banca *********** Ufficio reclami Via ******* ****** **

ovvero mediante consegna diretta allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera di reclamo. Per i reclami avente ad oggetto i servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni.

Qualora siano presenti tutte le seguenti condizioni:
- la banca non abbia dato risposta entro i termini previsti, ovvero la risposta non sia stata favorevole per il cliente;
- la controversia non sia stata già portata all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale;
- il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 121, comma 1, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- la controversia sia relativa a rapporti, operazioni o servizi fruiti per finalità estranee all’attività professionale ed imprenditoriale eventualmente svolta dal cliente;
- la controversia riguardi questioni quantificabili in un valore non superiore a:
- Euro 10.000 per operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2002
- Lire 10.000.000 per operazioni poste in essere precedentemente a tale data
- non sia trascorso un anno dalla data di presentazione del reclamo rimasto inevaso, o dalla decisione non favorevole per il cliente, ovvero dell’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione

il cliente può fare ricorso all’Ombudsman Bancario, mediante richiesta scritta da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

OMBUDSMAN BANCARIO
Via delle Botteghe Oscure 46
00186 ROMA RM

oppure utilizzando strumenti informatici.

L’Ombudsman rende la sua decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Tale decisione è vincolante per la banca.



REGOLAMENTO DELL'UFFICIO RECLAMI E DELL'OMBUDSMAN BANCARIO
(in vigore dall’1/1/2002)

Sezione I Ufficio Reclami
Art. 1
1. E' istituito presso le banche e gli intermediari finanziari aderenti (di seguito denominati intermediari”) l'Ufficio Reclami, cui è preposto un responsabile.
2. A tale Ufficio la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante dai rapporti intrattenuti con la banca o l’intermediario ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la banca o l’intermediario stesso abbia gestito operazioni o servizi, purchè posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo.
3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell'Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l'Ufficio è costituito presso la relativa segreteria.
4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, può essere costituito un unico Ufficio Reclami, di norma presso la capogruppo.

Art. 2
1. I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all’intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto previo rilascio di ricevuta.
2. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Per i reclami avente ad oggetto i servizi di investimento, si applica il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.
3. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o dell’intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali questi si impegnano a provvedere alla sua sistemazione.

Art. 3
1. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la procedura prevista dal presente Regolamento, fermo restando il disposto dell'art. 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998.

Sezione II Ombudsman bancario
Art. 4
1. È costituito un organismo collegiale, denominato ombudsman bancario, con il compito di dirimere controversie aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 7.
2. L'ombudsman ha sede in Roma ed è composto da:
a - un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d'Italia;
b - due membri, nominati dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana
c - un membro, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
d - un membro, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
3. I predetti componenti scelti fra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in materie economico-creditizie o giuridiche, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi non possono essere scelti fra le persone che, nel corso dei tre anni precedenti, abbiano svolto, presso l'associazione Bancaria Italiana e/o presso associati alla stessa, attività di lavoro subordinato ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa.





Art. 5
1. I componenti dell'ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, i soggetti che li hanno nominati debbono provvedere alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente o dal vice Presidente.
3. I componenti decadono di diritto dall'incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell'ombudsman. L'organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.
4. L'ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti.
5. L'ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio. Le decisioni sono motivate.
6. L'ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex o fax) con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.

Art. 6
1. L'ombudsman si avvale di una segreteria tecnica, coordinata da un segretario, incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all'esame dell'organismo collegiale.
2. Il segretario assiste alle riunioni dell'ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente.
3. Il Presidente elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell’attività svolta dall’ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati al Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, il quale ne informa il Comitato Esecutivo. .

Art. 7
1. All'ombudsman possono rivolgersi esclusivamente i soggetti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 121, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per controversie relative a rapporti, aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche o gli intermediari per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, e purché:
a - non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale;
b - riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 10.000 euro, purchè riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2002, fermi restando i limiti in precedenza vigenti e il
disposto dell’art.1, comma 2 e della successiva lett. d);
c - il relativo contenuto sia già stato sottoposto all'esame della banca o dell’intermediario, ma:
-la banca o l’intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all'art.2, comma 2;
- la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;
- all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dalla banca o dall’intermediario;
d – non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla data di presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dell’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.




Art.8
1. L'ombudsman è investito mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici.. Della ricezione di tale richiesta l'ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l’intermediario interessato.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 9, oltre alla documentazione circa la sussistenza degli elementi di cui all'art. 7, la richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utile.

Art.9
1. L'ombudsman, attraverso la segreteria tecnica, può richiedere ulteriori documenti, dati e notizie utili alla comprensione della controversia sia al responsabile dell'Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario interessato, che al cliente, stabilendo termini perentori per la risposta. Il mancato rispetto di detti termini viene liberamente apprezzato dall'ombudsman.

Art. 10
1. La decisione deve essere resa dall'ombudsman entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la banca o per l’intermediario.
2. La decisione è comunicata alle parti a cura della segreteria tecnica per iscritto, anche utilizzando strumenti informatici.
3. L'ombudsman, qualora venga a conoscenza che la banca o l’intermediario non si è conformato alla decisione resa, assegna alla banca stessa un termine per provvedere , decorso il quale rende nota l'inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell’intermediario inadempiente.

Art.11
1. L'ombudsman, nel rispetto dei principi stabiliti nella presente Sezione, può disciplinare il proprio funzionamento e quello della segreteria tecnica mediante apposite delibere, approvate con la maggioranza dei componenti dell'organismo collegiale.
2. I componenti dell'ombudsman, il segretario e gli addetti alla segreteria tecnica sono tenuti al segreto di ufficio.

Sezione III Disposizione varie
Art. 12
1. La banca o l’intermediario deve pubblicizzare sia l'adesione all'accordo sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità.
2. La banca o l’intermediario deve altresì pubblicizzare l'istituzione del proprio Ufficio Reclami e l'indirizzo dell'ombudsman.

Art. 13
1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'ufficio Reclami o all'ombudsman, le procedure di cui alle sezioni I e II sono gratuite per il cliente.


Art. 14
1. Possono essere oggetto di reclamo o di ricorso all’ombudsman le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla banca o dall’intermediario a far data dalla loro adesione all’Accordo.
2. Il ricorso all'ufficio Reclami o all'ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.
 
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