Ricorso del 13 agosto
In sintesi, non sono stati aggiunti “nuovi costi” in quanto non previsti nel contratto stipulato dal sig.
, ma è stato diversamente valorizzato (rectius modificato) un costo già previsto, con il che sono
stati rispettati anche i principi dettati sul tema da codesto Ill.mo Organismo. Infatti la pronuncia del
Collegio di Coordinamento n. 26498/2018 fa riferimento a “nuovi costi” che “non si pongono come
mera modifica di oneri già previsti dal contratto”, laddove – scusandoci della ripetizione – l’onere de
quo era pacificamente previsto nel contratto di conto corrente sottoscritto dal Ricorrente, ed è stato
modificato solo nella sua valorizzazione.
Non senza aggiungere che codesto Ill.mo Organismo (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020 n.13027,
ABF Torino 22/01/2020 n.945, ABF Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022 n. 2052), nel
pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. - mediante
l’innalzamento unilaterale di un costo indicato a “zero” ad un valore positivo -, non si è mai posto il
problema della riconducibilità, o meno, di tale innalzamento alla fattispecie di cui all’art. 118 T.U.B.,
né ha ravvisato la violazione di tale norma; con ciò riconoscendo, sebbene implicitamente, che
siffatto genere di modifica integra modifica di condizione contrattuale già esistente e non invece
introduzione di condizione contrattuale nuova.
Anche il Tribunale di Milano, sez. VI civ., con la sentenza del 18/04/2019 n.3970 ha affermato che:
“In tema di contratto di conto corrente bancario, sono infondate le doglianze dell'attore in merito ad
alcune variazioni introdotte unilateralmente dalla banca con le comunicazioni ex art. 118 TUB, aventi
ad oggetto lo spread e il parametro di indicizzazione del tasso debitore, qualora le condizioni indicate
non abbiano comportato l'introduzione di nuovi oneri, ma variazioni della misura del tasso debitore e
quindi potevano legittimamente essere comunicate ai sensi dell'art. 118 TUB” (enfasi aggiunta).
Un ultima considerazione. A seguire l’assunto secondo il quale una spesa prevista in un contratto di
conto corrente non può essere oggetto di jus variandi ex art. 118 T.U.B. solo perché valorizzata “a
zero”, si giungerebbe all’assurda conclusione di poterla modificare se questa fosse stata invece
valorizzata a 0,00001, il che tuttavia non sembra esattamente un ragionamento lineare e fondato
logicamente, ancor prima che dal punto di vista normativo.
3. Conclusioni
Si chiede, pertanto, a codesto Illustrissimo Organismo di respingere il Ricorso.
Mi consigliate di rispondere?