Redditometro: spunti di studio da Elizadb, Julius67 e wipe out
In accordo con Elizadb iniziamo la trattazione del redditometro.
In calce al primo post metteremo il vademecum preso da
Redditometro: cosa fare se il Fisco ci chiama?.
Redditometro: ok "condizionato" del Garante, bisogna fare delle modifiche
Finanzaonline.com - 22.11.13/10:09
Via libera "condizionato" al redditometro da parte del Garante per la privacy. L´Autorità ha infatti prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e al tempo stesso rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale.
Il Garante ricorda che per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell'Agenzia delle entrate - comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (come ad esempio società telefoniche e assicurazioni) - e sull'imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell'attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo".
Questo tipo di trattamento, che comporta la "profilazione" dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante. L'amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette "spese medie Istat" ricavate dall'appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica.
Nel corso dell'approfondita verifica preliminare sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti sono emersi numerosi profili di criticità che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy, tra cui la qualità ed esattezza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle entrate o l'individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa ) mediante l'attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell'anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall'Istat.
Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy.
Profilazione
Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.
Spese medie Istat
I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
Fitto figurativo
Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l'affitto di una abitazione).
Esattezza dei dati
L'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
Informativa ai contribuenti
Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
Contraddittorio
Nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (ad esempio l'estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.
Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati - relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Fonte: Finanza.com
Vademecum prima puntata. Da:
Redditometro: cosa fare se il Fisco ci chiama?
"""""""Luci puntate sul nuovo redditometro, l’arma per stanare gli evasori nelle mani del Fisco, che ha accelerato subito i tempi, preparando ben 35.000 lettere per i contribuenti “sospetti”, ovvero quelli per cui emerge uno scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e le spese sostenute.
La lettera del Fisco inizia con un “gentile contribuente” e prosegue con “abbiamo rilevato dei dati apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato” per cui il contribuente sarà invitato a presentarsi, indicativamente entro una settimana dalla ricezione della raccomandata, presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, al fine di spiegare l’incongruità rilevata dall’Amministrazione finanziaria circa le spese contestate per i beni certi e quelle legate a beni certi (indicate nella seconda pagina della lettera), ovvero quelle tracciate o dichiarate (deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta).
Qualora il contribuente non potesse presentarsi nel giorno e nell’orario stabilito, potrà contattare il funzionario referente della pratica (i cui contatti saranno indicati nella raccomandata) per fissare un nuovo appuntamento entro 15 giorni.
Cosa fare se il Fisco ci chiama?
L’appuntamento rappresenta la "fase 1" ed è inteso come incontro preliminare per presentare la documentazione che giustifica lo scostamento rilevato.
Se, infatti, il contribuente non sarà convincente circa la propria condotta fiscale, scatterà un vero e proprio accertamento, ovvero la "fase 2", nella quale il contribuente non sarà obbligato a presentare documenti non richiesti nella "fase 1" (art. 32, comma 4 del DPR n. 600/73).
Una volta ricevuta la lettera, il contribuente entrerà probabilmente nel pallone. Il consiglio principale è: mantenere la lucidità e procedere per gradi. Non agite per il “sentito dire”, anzi affidatevi ai consigli di un esperto (tributarista, commercialista, avvocato), a seconda della gravità della vostra situazione.
E’ ovvio che ignorare la comunicazione inviata dal Fisco potrebbe avere effetti negativi:
indispettire la Commissione Tributaria;
costarvi una sanzione amministrativa per comportamento ostruzionistico da 258 euro a 2.065 euro.
A ciò va aggiunto il reato penale nelle ipotesi in cui venga fornito un documento materialmente falso."""""
Vademecum seconda puntata, da:
Il Redditometro è illegittimo: quali sono le ragioni?
.......dopo una valanga di interventi dei giudici tributari, anche la Cassazione interviene per affermare che il Redditometro e illegittimo.
....una pronuncia in tal senso era stata già fatta a febbraio dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, che aveva dichiarato il Redditometro illegittimo per violazione della privacy, accusandolo di provocare“la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto a invadenza del potere esecutivo” e che il Redditometro finisce per accomunare L“situazione territoriali differenti in quanto altro è la grande metropoli altro è il piccolo centro e altro ancora è vivere in questo o quel quartiere”.
A seguito di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato di “fare appello contro la decisione del giudice, anche perché molte delle spese che lederebbero la riservatezza sono quelle che lo stesso contribuente mette in dichiarazione per ottenere detrazioni”.
La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 74.02.13 statuisce che “non solo il Redditometro viola la privacy dei contribuenti, ma è anche al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria" perché “è stato emanato al di fuori del perimetro fissato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti”.
A questa decisione si aggiunge la sentenza n.117 di luglio 2013 della Ctp di Campobasso per cui il Redditometro sarebbe illegittimo a causa di indicatori statistici troppo generici, che non considerano gli elementi oggettivi per individuare il reddito delle famiglie italiane.
Torna a parlare il Tribunale di Napoli, e con la sentenza n. 10508/2013, depositata il 24 settembre, afferma che il Decreto ministeriale 24 dicembre 2012 attuativo del Redditometro “non solo è illegittimo, ma radicalmente nullo, per carenza di potere, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990”.
Il motivo a sostegno di questa tesi sarebbe principalmente l’uso indiscriminato di qualsiasi spesa fatta dal contribuente, anche diversa da quelle indicate nella tabella A del decreto, tale che il Redditometro priva il contribuente:“del diritto ad avere una vita privata senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all’educazione della prole e alla propria vita sessuale”.
E aggiunge che “l’attività dell’ISTAT non ha nulla a che vedere con la specificità della materia tributaria” in relazione alle spese medie del programma statistico nazionale.
Da ultimo l’intervento della Cassazione che con la sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013 ha dichiarato il redditometro illegittimo se il contribuente dimostra che il tenore di vita dipende da risparmi accumulati nel tempo:
“Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio (come il possesso di autovetture e abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni."""""""