Regime fiscale acquisto terreno

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macman

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Tizio è proprietario di un'abitazione, acquistata con i benefici della prima casa.
Ora intende acquistare un terreno edificabile, per costruirci una casa più grande.
Nel tempo in cui la casa verrà costruita, spera di vendere la sua attuale abitazione.
Qual è il regime fiscale dell'acquisto del terreno ?
E quali le condizioni per usufruire dei benefici della prima casa (immagino iva 4 %) sulle spese relative alla costruzione ?
Grazie.
 
Tizio è proprietario di un'abitazione, acquistata con i benefici della prima casa.
Ora intende acquistare un terreno edificabile, per costruirci una casa più grande.
Nel tempo in cui la casa verrà costruita, spera di vendere la sua attuale abitazione.
Qual è il regime fiscale dell'acquisto del terreno ?
E quali le condizioni per usufruire dei benefici della prima casa (immagino iva 4 %) sulle spese relative alla costruzione ?
Grazie.

Sono passato da poco tempo nella tua stessa situazione. Io ho venduto la prima casa esattamente dopo 5 anni dall'acquisto e quindi non ho pagato alcuna plusvalenza. Ho comprato il terreno ed ora stiamo iniziando a costruire con i benefici prima casa (iva al 4% per molte cose). Se non sono passati 5 anni dall'acquisto della prima casa, non so dirti cosa succede. Voglio pero' metterti in guardia su due cose su cui noi abbiamo rischiato di cadere:

1) Quando acquisti il terreno puoi evitare di pagare un sacco di tasse (attorno all'11% del valore rogitato) se accetti di costruire casa in N anni (non mi ricordo se 5 o 8 anni). Se hai questa intenzione, ricorda di specificarlo al notaio gia' al compromesso del terreno, cosi' risparmierai un sacco di soldi.

2) Per usufruire dell'iva agevolata la casa che costruirai non deve essere di lusso. C'e' una legge che definisce (in maniera un po' contorta in realta') quando una casa deve considerarsi di lusso (si chiama LEGGE TUPINI ed e' molto vecchia ma tuttora in vigore). Chiedi a chi ti fa il progetto di rispettarla altrimenti addio iva al 4%

Se comunque la tua domanda intende chiedere se puoi usufruire per 2 volte delle agevolazioni prima casa, la risposta e': se sono passati 5 anni dall'acquisto sicuramente si. Se non sono passati non so se costruire una nuova casa ti evita le sanzioni per aver venduto la prima casa prima dei 5 anni.

Spero di esserti stato utile...
 
Grazie Par.
In realtà, per quanto ne so, il problema non sono i 5 anni, quanto la necessità di vendere prima nel tempo la prima casa rispetto all'acquisto della seconda ... (che è la nuova prima casa) in realtà non so cosa si intenda con acquisto della seconda, non trattandosi strettamente di un acquisto ma di una costruzione ...
 
Grazie Par.
In realtà, per quanto ne so, il problema non sono i 5 anni, quanto la necessità di vendere prima nel tempo la prima casa rispetto all'acquisto della seconda ... (che è la nuova prima casa) in realtà non so cosa si intenda con acquisto della seconda, non trattandosi strettamente di un acquisto ma di una costruzione ...

Per quanto ne so io, se tu vendi una prima casa prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto sei obbligato a riacquistarne un'altra entro un anno, altrimenti perdi i benefici che hai avuto. Se non hai intenzione di ricomperare puoi comunicarlo all'agenzia delle entrate e non subirai alcuna sanzione (dovrai solo pagare gli importi che ti erano stati "condonati" senza alcun aggravio sanzionatorio)
Credo pero' che la costruzione di una nuova casa non rientri in questa procedura, ovvero la costruzione della nuova casa non equivale all'acquisto di un'altra prima casa e quindi, se vendi prima dei 5 anni perdi il beneficio.
Ovviamente non perdi le agevolazioni dell'iva al 4% sulla nuova costruzione, cui avrai sempre diritto se per te quella e' una prima casa (non di lusso).
Se invece, come mi sembra di capire, tu venderai la prima casa nel corso della costruzione, penso che l'iva agevolata non ti spetti, a meno che le due costruzioni non siano in comuni diversi, ma non ne sono per niente sicuro.
 
Ultima modifica:
http://www.ipsoa.it/costruzione_di_..._fruire_dell_iva_agevolata_id1035986_art.aspx

Domanda
Ho acquistato la mia prima casa (piccolo appartamento) circa 10 anni fa col 4%. È troppo piccola, la vorrei vendere, e costruirne una più grande adatta alla mia famiglia. Entro quando devo vendere il vecchio appartamento per potere usufruire dell'agevolazione del 4% Iva nella costruzione della casa nuova?

RispostaSaverio Cinieri
Le agevolazioni "prima casa" ai fini IVA, imposta di registro, ipotecaria e catastale, spettano, come noto, in presenza di determinati requisiti.
In particolare, affinché si possa applicare l'aliquota agevolata occorre il rispetto di particolari condizioni che prescindono dal fatto che il contribuente dimori abitualmente nell'immobile "prima casa" e che possono così sintetizzarsi:
- non si deve trattare di abitazioni di lusso rientranti nel D.M. 2 agosto 1969;
- deve sussistere un collegamento tra l'ubicazione dell'immobile e luogo di residenza del soggetto nel senso che l'immobile deve essere ubicato, alternativamente:
- nel territorio del Comune in cui l'acquirente abbia o trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto;
- nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolga la propria attività (lavoro, studio, ecc.);
- nel territorio del Comune in cui il datore dell'acquirente ha la sede o svolge l'attività, se l'acquirente stesso si è trasferito all'estero per motivi di lavoro;
- nel territorio italiano nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero.
- l'acquisto deve derivare da atti traslativi della proprietà o traslativi/costitutivi di diritti reali (usufrutto, nuda proprietà,ecc.);
- devono, inoltre, sussistere entrambe le condizioni
- l'acquirente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale l'immobile è acquistato;
- l'acquirente non è titolare, nemmeno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali l'acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa.
Inoltre è previsto che si decade dal beneficio se si cede l'immobile per il quale si è goduto dell'agevolazione, prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, senza che, entro l'anno successivo sia stato acquistato un altro immobile come abitazione principale.
A tale proposito, è stato precisato che nell'ipotesi di vendita (entro il quinquennio) e realizzazione in appalto della nuova abitazione (da costruire su terreno da acquistare o già di proprietà), entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura); in caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto (risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E).
Riguardo, poi, alla costruzione di una nuova casa, occorre fare una netta distinzione tra:
- acquisto di beni finiti (ad es. infissi, caldaia, sanitari, ecc.): è sempre possibile richiedere l'aliquota del 4% (voce 24 tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972) purché gli stessi beni siano effettivamente destinati alla realizzazione di fabbricati con le caratteristiche c.d. "Tupini" di cui all'articolo 13 della legge n. 408/1949 (l'agevolazione, chiaramente, spetta anche per i fabbricati con requisiti "prima casa");
- materie prime e semilavorati: l'acquisto sconta sempre l'aliquota IVA piena del 20%;
- contratti d'appalto: per l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% è necessario il possesso dei requisiti prima casa (voce 39 tabella A, parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972); pertanto, è necessario che le fatture siano emesse successivamente alla vendita della prima abitazione.
Alla luce di quanto detto, dunque, venendo al caso riportato nel quesito, poiché sono trascorsi più di cinque anni dal primo acquisto, non si pongono particolari problemi in merito all'applicazione delle aliquote agevolate per la costruzione della nuova "prima casa", purché si rispettino i requisiti sopra riportati ed, in particolare, relativamente alle prestazioni derivanti dal contratto di appalto, venga effettuata la cessione della vecchia "prima casa".
Su tale ultimo aspetto, comunque, torna utile quanto riportato nella circolare 2 marzo 1994, n. 1/E laddove viene precisato che "Benché la norma non sia esplicita sul punto, resta inteso che il privato committente deve possedere i requisiti previsti per fruire dell'agevolazione sia nei momenti in cui si considerano effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, le singole prestazioni rese dall'impresa, sia all'atto della consegna del bene realizzato. Pertanto il committente dovrà, a tal fine, rendere noto all'appaltatore, al momento di effettuazione di ciascuna prestazione, se possieda o meno i requisiti per usufruire dell'aliquota del 4 per cento. Qualora i requisiti sopra evidenziati non siano posseduti nel momento dell'effettuazione delle singole prestazioni, ma vengono ad esistenza all'atto della consegna del bene realizzato, l'appaltatore potrà effettuare le rettifiche previste dall'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972".


Concludendo: per l'acquisto del terreno non si applica, in ogni caso, il regime agevolato previsto per la "prima casa" (risoluzione del 16 marzo 2004, n. 44/E).
Di conseguenza, per conservare l'agevolazione in commento, è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi almeno il rustico di un fabbricato "non di lusso" da adibire ad abitazione principale.
 
Grazie Lafontaine.
Abbastanza complicata la cosa ...
 
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