Responsabilità SGR nei confronti dei sottoscrittori fondi comuni

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Voltaire

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Il caso dei fondi SanPaoloImi (l'azionario fatto andare bene a costo di far andare male i due bilanciati) evidenzia il caso di responsabilità della SGR (Società di Gestione del Risparmio) nei confronti del sottoscrittore dei fondi comuni danneggiati.

http://www.mclink.it/personal/MD4954/consobsanpaoloasset.pdf

Siamo in presenza, infatti, non della "solita" responsabilità di un intermediario nella prestazione di un servizio di investimento (collocamento diun fondo comune di investimento), ma della responsabilità di una società di gestione di un fondo, per irregolarità commesse nella gestione del fondo stesso.

Un caso alquanto raro in Italia, che presenta risvolti giuridici interessanti: esistono opinioni discordanti già riguardo alla tipologia di rapporto giuridico esistente tra cliente e SGR.

Bloomberg Investimenti del 20/04/02, pagina 28. Il virgolettato è di Pierdomenico De Gioia Carabellese, avvocato dello studio Baker Mc Kenzie.

Secondo un orientamento giuridico, la SGR agisce sulla base di un contratto di mandato, per cui può essere citata direttamente per violazione degli obblighi di mandataria e il pregiudizio che tale condotta ha recato al diritto di credito dell’investitore.

“Si tratta di un’azione più lineare sotto il profilo processuale, meno sotto quello probatorio trattandosi di azione di natura extra-contrattuale.

Un’altra via sarebbe quella direttamente nei confronti del fondo per inadempimenti degli obblighi contrattuali, fondo che poi, verosimilmente, chiamerebbe in manleva il gestore (sulla base del rapporto di mandato). In questo caso basterebbe all’investitore provare l’esistenza del rapporto contrattuale, dovendo per contro dimostrare il fondo, per sottrarsi alla propria responsabilità, che l’inadempimento non è dipeso da fatti a sé imputabili.

E’ da notare che l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità di vigilanza è tendenzialmente elemento che rende più difficile l’esclusione della propria responsabilità da parte del gestore”.

Non tutti concordano sul rapporto di mandato, in quanto l’investitore aderisce al fondo, che ha una sua autonomia patrimoniale, e ne accetta le regole, per cui sembrerebbe più corretto parlare di rapporto di tipo associativo.
 
Ultima modifica:
Vermoderatori....mandato o partecipazione?

Credo che il dubbio interpretativo avvantaggi la SGR, nell'eventuale giudizio, non fosse altro per la possibilità di ostruzionismo.
 
...e delle responsabilita' del Gruppo SANPAOLO IMI, datosi
che ne erano al corrente, che si dice???!!!! ;)
 
Responsabile è la SGR, non i collocatori, in questo caso (certo i bancari o promotori non hanno responsabilità di azioni smarciate a piacimento all'interno dei fondi).

Che si sapesse...lo sapevo pure io....allora sono nei guai?:D
 
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