Responsabilità Sim-Promotore: una sentenza assurda

Voltaire

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Come abbiamo ribadito anche qualche giorno fa, l'intermediario è responsabile in solido per i danni cagionati dall'attività del proprio promotore.

Un giudice, però, pare non essere dello stesso avviso.

Una sentenza inedita del Tribunale di Torino del 9 settembre 1999 (poi, magari, V & S ed Ixo mi spiegano cosa significhi inedita se è del 1999, vuol dire che non era stata ancora depositata dopo altre un anno?) stabilisce alcune cose che pongono seri dubbi sulla capacità interpretativa di chi l'ha emessa.

Un cliente consegnava al promotore assegni liberamente trasferibili (invece, è previsto si possano consegnare solo mezzi di pagamento e/o strumenti finanziari intestati all'intermediario o alla società di gestione dei prodotti sottoscritti), ed il promotore riscuoteva per sé gli assegni.

Il cliente si è avvalso della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni provocati dal promotore, ma il Tribunale ha respinto la domanda, con tre motivazioni:

1) Il cliente non doveva pagare con assegni liberamente trasferibili.

2) Esisteva un rapporto fiduciario tra cliente e promotore che, oramai, era divenuto autonomo dall' incarico conferito al promotore dalla sim e, pertanto, i danni non potevano essere fatti ricadere sulla sim.

3) Il cliente non aveva provato il danno subito, perchè non possedeva alcuna ricevuta dei pagamenti effettuati al promotore e, pertanto, non era possibile quantificare l'importo sottratogli.


I tre punti sono, secondo me (e non solo secondo me, immagino) molto discutibili.

1) E' vero che, al momento, del primo contatto con il cliente, il promotore consegna una copia delle modalità di comportamento che egli è tenuto ad osservare, con indicazione delle modalità di pagamento dei prodotti e/o servizi con egli sottoscritti, ma ricordiamo che allo stesso promotore è vietato ricevere pagamenti effettuati con mezzi e/o strumenti finanziari difformi (anche solo il una delle caratteristiche, quali la mancanza della corretta intestazione, munita della clausola di non trasferibilità) da quanto previsto.

2) Qui mi sento di dire che si tratta semplicemente di una incredibile fesseria: se il rapporto prescindesse dalla sim, questa sentenza autorizzerebbe, tra l'altro, a considerarlo consulenza: aboliamo l'albo dei promotori finanziari.

3) Ma gli assegni non lasciano tracce?




[Messaggio editato da Voltaire il 18-02 alle ore 11:47]
 
post interessante...

sembrerebbe una sentenza assurda, mi auguro che manchino elementi per comprenderla.


Gli assegni infatti lasciano traccia, con un pochino di pazienza si può avere copia del titolo presentato all'incasso, verificando tutte le girate e la banca che ha effettuato l'incasso. la legge antiriciclaggio pone poi altri obblighi riguardati l'identificazione di colui che si presenta materialmente ad incassare per contanti l'assegno. Penso che si debba conoscere la strada compiuta dagli assegni dell'investitore, così sembra quasi che il giudice abbia sottointeso un rapporto collusivo tra promotore e investitore.
 
L'articolo è firmato da Sabrina Bruno, una docente del master in gestione del risparmio all'università di Tor Vergata, Roma.
 
Caro Voltaire,

la sentenza è inedita in quanto non ancora pubblicata su nessuna rivista. Anzi la maggior parte delle sentenze delle corti di merito (Tribunali, Corti d'Appello), a differenza di quelle della Cassazione oggi tutte reperibili per esteso sui CD di alcuni editori specializzati (Giuffrè, Zanichelli, UTET), restano inedite.

La pubblicazione è riservata solo a quelle più interessanti a giudizio dei redattori delle signole riviste che le selezionano in base a periodiche ricerche presso gli uffici copie dei diversi Tribunali. Spesso tuttavia sono gli stessi magistrati o avvocati che le segnalano alle riviste quando le ritengono interessanti.

Quanto a questa decisione torinese occorrerebbe leggere il provvedimento per esteso per giudicare. Il commento privo del testo da commentare è impossibile e comunque sempre arbitrario e fuorviante.
Il caso tuttavia sembra abbastanza comune. Io sono a conoscenza di alcuni analoghi. Per giudicare della responsabilità dell'intermediario per i comportamenti illeciti del promotore occorre comunque valutare attentamente le circostanze concrete del fatto (esistenza reale di un rapporto tra sim e promotore, spendita del nome della SIM, avallo tacito e colposo dell'operato del promotore ecc...).

A naso cmq condivido le vostre perplessità sulla decisione. Attenti cmq sempre ai commenti superficiali che accompagnano sempre queste notizie. Purtroppo per professione siamo a abituati a leggerne moltissimi! ;)

Un salutone
[Messaggio editato da ixobal il 18-02 alle ore 13:23]
 
ixobal ha scritto:
Attenti sempre ai commenti superficiali che accompagnano sempre queste notizie

La stragrande maggioranza dei titoli di giornale riguardanti delle sentenze viene smentita dalla semplice lettura dell'articolo stesso, infatti.

Questo intervento, comunque, non viene da un giornalista, ma da una persona che lavora nel settore: credo che la mia imminente iscrizione all'Anasf (Associazione dei promotori finanziari) mi consentirà di reperire numerosi documenti ad oggi a me "vietati" e, magari, entrare in contatto approfondito con i redattori di articoli tecnici.
 
Molto spesso si preferisce escludere da ogni tipo di divulgazione (in particolare, la pubblicazione su riviste specializzate, nel senso correttamente spiegato da Ixo) le sentenze più "balorde", proprio per evitare che esse possano costituire un pericoloso precedente.

Il fatto che la sentenza in questione sia "inedita" è probabilmente sintomatico di un errore giudiziario.

Ps: state assai attenti alle massime (anche quelle della Cassazione, che sono eseguite da un apposito ufficio) spesso fatte male o talvolta errate (manca un "non").
[Messaggio editato da Verm & Solitair il 19-02 alle ore 00:57]
 
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