Come abbiamo ribadito anche qualche giorno fa, l'intermediario è responsabile in solido per i danni cagionati dall'attività del proprio promotore.
Un giudice, però, pare non essere dello stesso avviso.
Una sentenza inedita del Tribunale di Torino del 9 settembre 1999 (poi, magari, V & S ed Ixo mi spiegano cosa significhi inedita se è del 1999, vuol dire che non era stata ancora depositata dopo altre un anno?) stabilisce alcune cose che pongono seri dubbi sulla capacità interpretativa di chi l'ha emessa.
Un cliente consegnava al promotore assegni liberamente trasferibili (invece, è previsto si possano consegnare solo mezzi di pagamento e/o strumenti finanziari intestati all'intermediario o alla società di gestione dei prodotti sottoscritti), ed il promotore riscuoteva per sé gli assegni.
Il cliente si è avvalso della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni provocati dal promotore, ma il Tribunale ha respinto la domanda, con tre motivazioni:
1) Il cliente non doveva pagare con assegni liberamente trasferibili.
2) Esisteva un rapporto fiduciario tra cliente e promotore che, oramai, era divenuto autonomo dall' incarico conferito al promotore dalla sim e, pertanto, i danni non potevano essere fatti ricadere sulla sim.
3) Il cliente non aveva provato il danno subito, perchè non possedeva alcuna ricevuta dei pagamenti effettuati al promotore e, pertanto, non era possibile quantificare l'importo sottratogli.
I tre punti sono, secondo me (e non solo secondo me, immagino) molto discutibili.
1) E' vero che, al momento, del primo contatto con il cliente, il promotore consegna una copia delle modalità di comportamento che egli è tenuto ad osservare, con indicazione delle modalità di pagamento dei prodotti e/o servizi con egli sottoscritti, ma ricordiamo che allo stesso promotore è vietato ricevere pagamenti effettuati con mezzi e/o strumenti finanziari difformi (anche solo il una delle caratteristiche, quali la mancanza della corretta intestazione, munita della clausola di non trasferibilità) da quanto previsto.
2) Qui mi sento di dire che si tratta semplicemente di una incredibile fesseria: se il rapporto prescindesse dalla sim, questa sentenza autorizzerebbe, tra l'altro, a considerarlo consulenza: aboliamo l'albo dei promotori finanziari.
3) Ma gli assegni non lasciano tracce?
[Messaggio editato da Voltaire il 18-02 alle ore 11:47]
Un giudice, però, pare non essere dello stesso avviso.
Una sentenza inedita del Tribunale di Torino del 9 settembre 1999 (poi, magari, V & S ed Ixo mi spiegano cosa significhi inedita se è del 1999, vuol dire che non era stata ancora depositata dopo altre un anno?) stabilisce alcune cose che pongono seri dubbi sulla capacità interpretativa di chi l'ha emessa.
Un cliente consegnava al promotore assegni liberamente trasferibili (invece, è previsto si possano consegnare solo mezzi di pagamento e/o strumenti finanziari intestati all'intermediario o alla società di gestione dei prodotti sottoscritti), ed il promotore riscuoteva per sé gli assegni.
Il cliente si è avvalso della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni provocati dal promotore, ma il Tribunale ha respinto la domanda, con tre motivazioni:
1) Il cliente non doveva pagare con assegni liberamente trasferibili.
2) Esisteva un rapporto fiduciario tra cliente e promotore che, oramai, era divenuto autonomo dall' incarico conferito al promotore dalla sim e, pertanto, i danni non potevano essere fatti ricadere sulla sim.
3) Il cliente non aveva provato il danno subito, perchè non possedeva alcuna ricevuta dei pagamenti effettuati al promotore e, pertanto, non era possibile quantificare l'importo sottratogli.
I tre punti sono, secondo me (e non solo secondo me, immagino) molto discutibili.
1) E' vero che, al momento, del primo contatto con il cliente, il promotore consegna una copia delle modalità di comportamento che egli è tenuto ad osservare, con indicazione delle modalità di pagamento dei prodotti e/o servizi con egli sottoscritti, ma ricordiamo che allo stesso promotore è vietato ricevere pagamenti effettuati con mezzi e/o strumenti finanziari difformi (anche solo il una delle caratteristiche, quali la mancanza della corretta intestazione, munita della clausola di non trasferibilità) da quanto previsto.
2) Qui mi sento di dire che si tratta semplicemente di una incredibile fesseria: se il rapporto prescindesse dalla sim, questa sentenza autorizzerebbe, tra l'altro, a considerarlo consulenza: aboliamo l'albo dei promotori finanziari.
3) Ma gli assegni non lasciano tracce?
[Messaggio editato da Voltaire il 18-02 alle ore 11:47]