Verm & Solitair
Legal Opinionist
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Scheda informativa su Riforma del C.S.M. (Cons. Sup. della Magistratura)
legge 28 marzo 2002, n. 44: ha rivisto alcuni elementi strutturali dell'ordinamento del Consiglio Superiore della Magistratura, così intervenendo significativamente sulla legge 24 marzo 1958, n. 195, che è la principale fonte delle norme sul funzionamento dell'organo di autogoverno della Magistratura.
Attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio rimasti pressoché inalterati;
nuova la composizione dell'organo nonchè modalità di designazione dei suoi componenti.
Composizione: modifica del numero complessivo del Consiglio, con una riduzione da trenta a ventiquattro membri. Inalterata la proporzione tra componenti "togati" e "laici", (modello di un organo eletto per i due terzi da magistrati e, per il restante terzo, dal Parlamento in seduta comune).
Sezione disciplinare, conseguentemente ristretta a sei membri, rispetto ai nove precedenti.
Suddivisione della componente togata sulla base delle funzioni giudicanti od inquirenti: giudici e pubblici ministeri. Ora tre possibilità: giudici, pubblici ministeri e cassazionisti.
Perciò i membri della sezione disciplinare saranno un laico e quattro togati, di cui due giudici, un pubblico ministero ed un magistrato di Cassazione. Il sesto membro è il vicepresidente del Consiglio Superiore, la cui posizione di presidente della sezione rimane immutata.
Elezione. Assai modificata. Non più il sistema delle liste ma votazione basata sulla tripartizione (v. sopra) .
Cessazione del mandato. Il magistrato rientrante deve essere collocato in ogni caso nella sede di provenienza e non potrà ricoprire incarichi di natura direttiva che non detenesse già al momento dell'elezione.
Applicazione dal prossimo rinnovo del Consiglio Superiore.
legge 28 marzo 2002, n. 44: ha rivisto alcuni elementi strutturali dell'ordinamento del Consiglio Superiore della Magistratura, così intervenendo significativamente sulla legge 24 marzo 1958, n. 195, che è la principale fonte delle norme sul funzionamento dell'organo di autogoverno della Magistratura.
Attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio rimasti pressoché inalterati;
nuova la composizione dell'organo nonchè modalità di designazione dei suoi componenti.
Composizione: modifica del numero complessivo del Consiglio, con una riduzione da trenta a ventiquattro membri. Inalterata la proporzione tra componenti "togati" e "laici", (modello di un organo eletto per i due terzi da magistrati e, per il restante terzo, dal Parlamento in seduta comune).
Sezione disciplinare, conseguentemente ristretta a sei membri, rispetto ai nove precedenti.
Suddivisione della componente togata sulla base delle funzioni giudicanti od inquirenti: giudici e pubblici ministeri. Ora tre possibilità: giudici, pubblici ministeri e cassazionisti.
Perciò i membri della sezione disciplinare saranno un laico e quattro togati, di cui due giudici, un pubblico ministero ed un magistrato di Cassazione. Il sesto membro è il vicepresidente del Consiglio Superiore, la cui posizione di presidente della sezione rimane immutata.
Elezione. Assai modificata. Non più il sistema delle liste ma votazione basata sulla tripartizione (v. sopra) .
Cessazione del mandato. Il magistrato rientrante deve essere collocato in ogni caso nella sede di provenienza e non potrà ricoprire incarichi di natura direttiva che non detenesse già al momento dell'elezione.
Applicazione dal prossimo rinnovo del Consiglio Superiore.
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