Riforma fiscale-Effetto sulle holding.

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mihoko

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30/8/01
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Riforma fiscale-Effetto sulle holding.
Essendo carico come un mulo di italmobiliare risparmio, vorrei capire se la mega plusvalenza di circa 1370 milioni di euro è considerabile al netto degli oneri fiscali, e quindi diventino cedibile alcune succose partecipazioni con conseguenti giganteschi utili straordinari.
Se così fosse lo sconto assurdo sul nav che ha attualmente (più del 50% per la risparmio) dovrebbe drasticamente ridursi.
Questo vale anche per tutte le altre holding con plusvalenze latenti come ifil ecc, ma il caso più lampante sul listino è italmobiliare che per me ha un potenziale upside di almeno un 25-30%.
Qualche esperto può cortesemente darmi il suo parere.

Punti salienti
1)le plusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate da oltre un anno sono esenti da imposta.
2)l'abolizione del credito di imposta.
 
...

Per le società di capitali, il punto-cardine è quello della c.d. “participation exemption” (art. 87), termine con il quale si definisce l’esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonchè la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze. Affinchè possa parlarsi di esenzione, occorrono dei requisiti:

1) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione; in caso di cessioni si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

2) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso ;

3) residenza fiscale della società partecipata in un paese che non sia considerato “paradiso fiscale” ;

4) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, al momento della cessione.

E’ stabilito che il requisito di cui al punto 4) non può sussistere (e quindi la disciplina della “participation exemption” non si applica in nessun caso) relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa, ivi compresi quelli concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.



I requisiti di cui ai numeri 3) e 4) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.



Premesso questo, il nuovo regime prevede che :

a) se le partecipazioni sono esenti, le plusvalenze non saranno tassabili; le relative minusvalenze indeducibili;

b) altrimenti, tassate con la possibilità di rateizzarle in cinque anni, se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci; le minusvalenze (da realizzo) saranno dunque deducibili;

c) al di fuori dei due precedenti casi, ossia qualora le partecipazioni siano state iscritte nell’attivo circolante, overo si tratti di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, ma possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è realizzata le minusvalenze da realizzo sono deducibili.
 
Re: ...

Scritto da redon
Per le società di capitali, il punto-cardine è quello della c.d. “participation exemption” (art. 87), termine con il quale si definisce l’esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonchè la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze. Affinchè possa parlarsi di esenzione, occorrono dei requisiti:

1) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione; in caso di cessioni si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

2) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso ;

3) residenza fiscale della società partecipata in un paese che non sia considerato “paradiso fiscale” ;

4) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, al momento della cessione.

E’ stabilito che il requisito di cui al punto 4) non può sussistere (e quindi la disciplina della “participation exemption” non si applica in nessun caso) relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa, ivi compresi quelli concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.



I requisiti di cui ai numeri 3) e 4) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.



Premesso questo, il nuovo regime prevede che :

a) se le partecipazioni sono esenti, le plusvalenze non saranno tassabili; le relative minusvalenze indeducibili;

b) altrimenti, tassate con la possibilità di rateizzarle in cinque anni, se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci; le minusvalenze (da realizzo) saranno dunque deducibili;

c) al di fuori dei due precedenti casi, ossia qualora le partecipazioni siano state iscritte nell’attivo circolante, overo si tratti di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, ma possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è realizzata le minusvalenze da realizzo sono deducibili.

grazie sei stato molto gentile e chiaro.
 
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