tegio
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1 maggio 2006
La rilevazione dei furti in azienda
Quali sono le modalità di rilevazione contabile dei furti di beni aziendali subiti e degli eventuali rimborsi assicurativi percepiti? B.P.
Risponde Marco Nessi
I furti e gli ammanchi di beni aziendali devono essere rilevati nel conto economico dell'esercizio tra i componenti straordinari in quanto estranei alla gestione ordinaria dell'impresa (princ. cont. n. 12 CNDCeR).
In particolare la parte di costo non ammortizzato costituirà una ´sopravvenienza passiva' da rilevare tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E.21) mentre l'eventuale rimborso assicurativo ricevuto può essere classificato,:
- tra gli ´altri ricavi' (voce A.5 del c.e.) se relativo a sinistri cui non sono conseguiti oneri straordinari per la riparazione del danno (per es. indennità e risarcimenti su beni merce);
- tra le ´sopravvenienze attive' da indicare tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E.20) se riguardante:
1) sinistri derivanti da furti o ammanchi di carattere non ricorrente;
2) danni derivanti da eventi di carattere eccezionale quali gli incendi o le calamità naturali (es. grandini, alluvioni). Viceversa, qualora l'assicurazione intenda sostituire il bene oggetto del furto con uno equivalente non dovrà essere rilevata alcuna sopravvenienza. Nel caso in cui il rimborso sia già ´certo' nell'esercizio in cui è registrata la perdita del bene aziendale, lo stesso dovrà essere detratto direttamente dalla ´sopravvenienza passiva'. Infine, si ricorda che, se l'immobilizzazione non è riparabile, le spese sostenute per riparare i danni provocati alle immobilizzazioni vanno addebitate al conto economico
http://www.assinews.it/rassegna/articoli/io300406in3.html
La rilevazione dei furti in azienda
Quali sono le modalità di rilevazione contabile dei furti di beni aziendali subiti e degli eventuali rimborsi assicurativi percepiti? B.P.
Risponde Marco Nessi
I furti e gli ammanchi di beni aziendali devono essere rilevati nel conto economico dell'esercizio tra i componenti straordinari in quanto estranei alla gestione ordinaria dell'impresa (princ. cont. n. 12 CNDCeR).
In particolare la parte di costo non ammortizzato costituirà una ´sopravvenienza passiva' da rilevare tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E.21) mentre l'eventuale rimborso assicurativo ricevuto può essere classificato,:
- tra gli ´altri ricavi' (voce A.5 del c.e.) se relativo a sinistri cui non sono conseguiti oneri straordinari per la riparazione del danno (per es. indennità e risarcimenti su beni merce);
- tra le ´sopravvenienze attive' da indicare tra gli oneri straordinari del conto economico (voce E.20) se riguardante:
1) sinistri derivanti da furti o ammanchi di carattere non ricorrente;
2) danni derivanti da eventi di carattere eccezionale quali gli incendi o le calamità naturali (es. grandini, alluvioni). Viceversa, qualora l'assicurazione intenda sostituire il bene oggetto del furto con uno equivalente non dovrà essere rilevata alcuna sopravvenienza. Nel caso in cui il rimborso sia già ´certo' nell'esercizio in cui è registrata la perdita del bene aziendale, lo stesso dovrà essere detratto direttamente dalla ´sopravvenienza passiva'. Infine, si ricorda che, se l'immobilizzazione non è riparabile, le spese sostenute per riparare i danni provocati alle immobilizzazioni vanno addebitate al conto economico
http://www.assinews.it/rassegna/articoli/io300406in3.html