Risarcimento danni

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Mattra

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Se un risparmiatore subisce delle rilevanti perdite di denaro in una operazione non adeguata (omissione obblighi Testo unico della finanza), consigliata dalla banca in conflitto di interessi (dimostrato), che tipo di risarcimento danni può richiedere? E' sufficiente che la banca rimborsi la perdita subita (+ tassi legali) dall'investitore? Può il risparmiatore chiedere un ulteriore risarcimento?
Grazie.
 
...per la possibile quantificazione è forse meglio che risponda il buon Voltaire, sicuramente più competente di me.

Per quanto riguarda invece l'operazione fatta distinguerei i due punti, ovvero:

1) Operazione non adeguata (art. 29 della Delibera Consob 11522/98)

Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute


2) Operazione in conflitto di interessi (art. 27 della Delibera Consob 11522/98)
Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.


Le due cose sono, come puoi vedere, molto diverse tra loro. La tua operazione era quindi non adeguata, in conflitto di interessi o entrambi i casi?


ciao
 
Scritto da patatriglia
...

Le due cose sono, come puoi vedere, molto diverse tra loro. La tua operazione era quindi non adeguata, in conflitto di interessi o entrambi i casi?


ciao


Grazie per le precisazioni.
Premetto che non è stata una mia operazione, ma di un conoscente che mi ha chiesto un'opinione visto che il suo avvocato dice che non ci sono i presupposti per chiedere un ulteriore risarcimento (non ho ben capito il motivo).
L'operazione si riferisce a diversi anni fa (al tempo si faceva riferimento al decreto Eurosim) e le inadempienze, per quanto riguarda la prima parte (operazione non adeguata), da parte dell'intermediario sono state verificate dall'avvocato e da un incontro preliminare con l'ufficio reclami della banca , che era disposta a risarcire il cliente per circa il 30% della perdita subita (oltre tale cifra conveniva alla banca andare in causa - così hanno risposto).
In riferimento al secondo punto (conflitto di interessi) ci sono state maggiori difficoltà a dimostrarlo, ma il fatto sembra sussistere.
Ha ragione l'avvocato a cercare di ottenere solo il rimborso della perdita effettiva, oppure ci sono i presupposti per una richiesta superiore?
Cosa dice la legge a riguardo?
 
ho delle cause in corso, non posso prevedere l'esito!

Per il riferimento al 30%, ciò forse perchè non avvenuta comunicazione delle perdite oltre tale tetto?
 
precisa l'anno delle operazioni, al fine di stabilire la disciplina applicabile in quel momento!
 
per richiesta superiore, dovresti dimostrare che concretamente non hai potuto eseguire altra operazione o sei stato costretto ad un finanziamento (es., stavi per acquistare casa; non hai potuto stipulare il definitivo; fallimento impresa per mancanza liquidità ecc.)
 
Scritto da Verm & Solitair
precisa l'anno delle operazioni, al fine di stabilire la disciplina applicabile in quel momento!

l'anno è il 1998, si deve far riferimento al decreto Eurosim.
 
Scritto da Verm & Solitair
ho delle cause in corso, non posso prevedere l'esito!

Per il riferimento al 30%, ciò forse perchè non avvenuta comunicazione delle perdite oltre tale tetto?



Il risarcimento proposto dalla banca, da quello che ho capito, era determinato da calcoli statistici: la banca era disposta a pagare il 30% circa della perdita totale, oltre tale limite era preferibile (per la banca) rischiare una causa.
 
Scritto da Verm & Solitair
per richiesta superiore, dovresti dimostrare che concretamente non hai potuto eseguire altra operazione o sei stato costretto ad un finanziamento (es., stavi per acquistare casa; non hai potuto stipulare il definitivo; fallimento impresa per mancanza liquidità ecc.)


Quindi è necessario dimostrare che il risparmiatore ha avuto delle ulteriori conseguenze economiche negative e SOLO in questo caso ha diritto a chiedere un ulteriore risarcimento.
Il fatto che la banca abbia "truffato" alcuni clienti dell'istituto, ottenendo un rilevante guadagno dall'operazione (con grossa perdita dei risparmiatori coinvolti), non la obbliga ad un ulteriore risarcimento?
Scusate l'ignoranza in materia, ma in campo assicurativo si parla spesso di danno biologico; le evidenti conseguenze negative oltre alla reale perdita, difficilmente quantificabili a livello economico, non vengono considerate dalla legge?
 
confermo verm & solitair

Legalmente, in qualsiasi vertenza, pure in altre presenti su questo forum, il problema è di dimostrare il cd. lucro cessante. probabilmente, nel caso specifico, ci sono difficoltà
 
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