ceck78
Omnis homo mendax
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Abuso di diritto ribaltato. In futuro toccherà al fisco provare le condotte abusive del contribuente. E la motivazione dell’accertamento dovrà descrivere la condotta abusiva, a pena di nullità. La codificazione dell’abuso di diritto è uno dei pilastri su cui è costruita la nuova delega per la riforma fiscale, che il presidente della commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone, ha ufficializzato in questi giorni dopo averci lavorato praticamente dall’inizio della legislatura, mettendo insieme il testo della vecchio disegno di legge targato Monti con le modifiche presentate in commissione Finanze alla Camera e al Senato.
Oltre all’abuso del diritto la legge delega, che riparte da quella già approvata dalla Camera nella seduta del 12 ottobre 2012, contiene altri obiettivi ambiziosi quali: la revisione del sistema delle sanzioni tributarie sia amministrative che penali, il rafforzamento del sistema dei controlli, la revisione dell’imposizione sui redditi d’impresa e la previsione di specifici regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni. Il tutto all’interno di un contesto di riforma del nostro sistema fiscale finalizzato a rendere lo stesso più equo, trasparente ed orientato alla crescita.
La disciplina normativa dell’abuso del diritto appare dunque come uno dei temi portanti sui quali si fonda l’intera legge delega di riforma fiscale.
L’oggetto della delega in materia di abuso del diritto prevede infatti la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al preciso fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto. Principio generale che dovrà essere codificato secondo principi e criteri direttivi che la delega descrive puntualmente. In particolare la condotta abusiva dovrà essere definita come l’uso distorto di strumenti giuridici, di per sé leciti, idonei ad ottenere un risparmio d’imposta. Nella definizione dell’abuso occorrerà però salvaguardare e garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni a diverso carico fiscale.
Perché questi due concetti, di per sé contrastanti fra loro, possano trovare il giusto equilibrio all’interno del nuovo principio generale antielusione sul quale si baserà il sistema fiscale del prossimo futuro, è necessario introdurre precisi paletti normativi all’autonomia delle due parti in gioco: contribuente e amministrazione finanziaria.
Al primo deve essere garantita una libertà di azione e di scelta delle alternative negoziali quando l’operazione che lo stesso intende porre in essere è giustificata da ragioni extrafiscali, non marginali, che rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale della sua azienda.
L’amministrazione finanziaria avrà invece sempre il potere di disconoscere tali condotte d’impresa quando le stesse hanno invece come causa prevalente quella di ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Tuttavia sarà l’amministrazione finanziaria che dovrà provare il disegno abusivo e le sue modalità concrete di applicazione mentre il contribuente, a contrario, potrà sempre dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche di natura extrafiscale.
L’eventuale accertamento basato sull’abuso del diritto dovrà inoltre contenere nella sua motivazione, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva. Su questa delicatissima materia infine la legge delega prevede un ampio spazio al contraddittorio e regole procedimentali tali da salvaguardare il diritto di difesa del contribuente in ogni fase dell’accertamento tributario.
Fra gli altri temi oggetto del disegno di legge delega spicca la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Questo dovrà essere rivisto secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.
Non dovrebbe sfuggire alla revisione nemmeno la disciplina del c.d. raddoppio dei termini. Secondo la legge delega infatti occorrerà prevedere che tale raddoppio si verifichi solamente in presenza di effettivo invio della denuncia penale entro un termine correlato al termine ordinario di decadenza. Come dire: basta all’eccessiva discrezionalità a favore degli uffici fiscali nell’utilizzo di tale strumento.
Rovesciato l'abuso di diritto - ItaliaOggi
Oltre all’abuso del diritto la legge delega, che riparte da quella già approvata dalla Camera nella seduta del 12 ottobre 2012, contiene altri obiettivi ambiziosi quali: la revisione del sistema delle sanzioni tributarie sia amministrative che penali, il rafforzamento del sistema dei controlli, la revisione dell’imposizione sui redditi d’impresa e la previsione di specifici regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni. Il tutto all’interno di un contesto di riforma del nostro sistema fiscale finalizzato a rendere lo stesso più equo, trasparente ed orientato alla crescita.
La disciplina normativa dell’abuso del diritto appare dunque come uno dei temi portanti sui quali si fonda l’intera legge delega di riforma fiscale.
L’oggetto della delega in materia di abuso del diritto prevede infatti la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al preciso fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso del diritto. Principio generale che dovrà essere codificato secondo principi e criteri direttivi che la delega descrive puntualmente. In particolare la condotta abusiva dovrà essere definita come l’uso distorto di strumenti giuridici, di per sé leciti, idonei ad ottenere un risparmio d’imposta. Nella definizione dell’abuso occorrerà però salvaguardare e garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni a diverso carico fiscale.
Perché questi due concetti, di per sé contrastanti fra loro, possano trovare il giusto equilibrio all’interno del nuovo principio generale antielusione sul quale si baserà il sistema fiscale del prossimo futuro, è necessario introdurre precisi paletti normativi all’autonomia delle due parti in gioco: contribuente e amministrazione finanziaria.
Al primo deve essere garantita una libertà di azione e di scelta delle alternative negoziali quando l’operazione che lo stesso intende porre in essere è giustificata da ragioni extrafiscali, non marginali, che rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale della sua azienda.
L’amministrazione finanziaria avrà invece sempre il potere di disconoscere tali condotte d’impresa quando le stesse hanno invece come causa prevalente quella di ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Tuttavia sarà l’amministrazione finanziaria che dovrà provare il disegno abusivo e le sue modalità concrete di applicazione mentre il contribuente, a contrario, potrà sempre dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche di natura extrafiscale.
L’eventuale accertamento basato sull’abuso del diritto dovrà inoltre contenere nella sua motivazione, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva. Su questa delicatissima materia infine la legge delega prevede un ampio spazio al contraddittorio e regole procedimentali tali da salvaguardare il diritto di difesa del contribuente in ogni fase dell’accertamento tributario.
Fra gli altri temi oggetto del disegno di legge delega spicca la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Questo dovrà essere rivisto secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.
Non dovrebbe sfuggire alla revisione nemmeno la disciplina del c.d. raddoppio dei termini. Secondo la legge delega infatti occorrerà prevedere che tale raddoppio si verifichi solamente in presenza di effettivo invio della denuncia penale entro un termine correlato al termine ordinario di decadenza. Come dire: basta all’eccessiva discrezionalità a favore degli uffici fiscali nell’utilizzo di tale strumento.
Rovesciato l'abuso di diritto - ItaliaOggi