Santoriello PM che indaga sulla Juventus, in un convegno del 2019: "Come PM odio la Juve, sono antijuventino e contro i ladrocini in campo"

Ian Gillan pazzesco, e mi è molto piaciuto anche Glenn Hughes, come cantante, un altro cazzuto.

L'ho visto in concerto in Germania con i Black Country il supergruppo che ha messo su con Joe Bonamassa.
Credo fosse 2010 o 2011 una voce pazzesca.
 
Dovrebbero circoscrivere anche questo concetto.

Se si fa riferimento al numero di operazioni certamente non hanno tenuto conto che la Juventus ha 2 rose di calciatori: una per la serie A e uno per la serie C.
Oltre alla squadra Primavera,

E diversamente dal Caso Cesena la maggioranza delle operazioni riguardava calciatori veri e giovani prospetti veri.

Nel Caso Cesena stiamo parlando di operazioni finalizzate poste in essere x 4 ANNI per evitare il fallimento e la scomparsa della società.

Nel caso della Juventus 2 anni x 30 milioni all'anno circa. che non avrebbero compromesso certamente la sopravvivenza della società.

EPPURE LA PENALIZZAZIONE È STATA LA STESSA



Tutti chi?
Anche questo "tutti" è indimostrato e generico.

Zero prove che la proprietà fosse a conoscenza.
L'unica intercettazione in cui è coinvolto Elkann è di 2 anni dopo (parliamo del settembre 2022)




Ma non è assolutamente vero che la Juventus si sarebbe NECESSARIAMENTE dovuta comportare diversamente a livello societario, se per livello societario intendi le CAMPAGNE.ACQUISTI..

Le plusvanze contabili hanno impatto zero su questo.

E non sarebbero stati certamente 30 milioni di perdita in più o in meno a ridurre l'appello della Juventus verso i migliori calciatori (italiani perlomeno) per i quali la Juventus rimane comunque un punto di arrivo da un punto di vista professionale.

Le tesi della Procura sulla INEVITABILITÀ di migliori risultati sportivi è un teorema e quindi come tale andrebbe dimostrato.

Ma sì sa, nella giustizia sportiva è l'accusato che deve dimostrare.

Peggio del Codice Rocco.

E in ogni caso, va bè che la pena deve essere afflittiva ma non può nemmeno essere SPROPORZIONATA rispetto a casi precedenti di palmare maggior gravità.

Una società quotata in borsa non può essere lasciata nelle mani delll' ARBITRIO di boiardi magari pure tifosi beceri

La sistematicità indica un agire oramai ordinario, nel senso che, per la sentenza di condanna, la Juve, oramai, teneva in pratica due contabilità, quella ufficiale, aggiustata con le false operazioni indipendenti tra di loro, poi c'era quella effettiva, tra l'altro, contenuta nel c.d. libro nero
Stai letteralmente stravolgendo la realtà fattuale.
Mai nessuno ha contestato l'esistenza di 2 contabilità parallele.
È una tua invenzione.

Per l'accusa la dirigenza ha semplicemente camuffato operazioni di permute per operazioni indipendenti e come tali registrate.

Inoltre, vi sono intercettazioni che coinvolgono la rappresentanza della proprietà...
Nessuna prova anche di questo.

Continui a sfuggire alla mia precisazione.

L' unica intercettazione in cui è coinvolto Elkann (con A A.) è del settembre dell'anno scorso, quando il bubbone era scoppiato.
Non si sarebbe comportata, necessariamente, nello stesso modo, è autoevidente....
Scusa ma scrivere che è auto-evidente è un artificio retorico per sfuggire alla necessità di provare.

Questa storia che gli altri erano costretti a vendere, riferiti alla tua Roma, è stucchevole.

Il patron - testa di legno della Roma era uno che non aveva dinero e quindi Sabatini doveva fare entrare soldi veri con plusvalenze vere

Il caso della Juventus è completamente diverso.

ossia come aveva ritenuto che non le convenisse, non so su cosa si debba discutere.
In buona sostanza, la società non accettava di non potere fare alcune cose che, se non avesse avuto alcuni lacciuoli contabili, che però essa stessa si era, volontariamente, data dal momento dell'entrata in borsa, evidentemente non accettandone i contro, avrebbe potuto porre in essere. Così aggiravano l'ostacolo, fingendo di fare vendite indipendenti, bensì agivano, sottostante, in permuta, per non incappare, appunto, nel lacciuolo contabile, in tal modo si assicuravano la plusvalenza che, altrimenti, spesso non sarebbe arrivata. Da qui, è ovvio, non bisognerebbe neppure discuterne, che se, invece, non avessero agito in quel modo, le scelte, anche sul mercato, sarebbero state differenti. E' stato così per tutte le altre, le società i calciatori li hanno venduti sul serio per aggiustare i bilanci. Ma guarda che quest'ultima considerazione non è neppure necessaria ai fini della colpevolezza, essendo sufficiente quel comportamento, non il fine ultimo perseguito e raggiunto.

Tu mi dici, ma Exor avrebbe ripianato con gli aumenti di capitale, io ti potrei dire lallero; ma, pur volendo rispondere seriamente a tale illazione: peccato che non l'ha fatto.
EXOR ha immesso 700 milioni altro che l'allero.

Si giudicano i fatti, i comportamenti sono stati quelli, che cosa significherebbe che potevano essere diversi, perché se lo potevano permettere, che poi non ne sarei neppure tanto sicuro.
Non ne sei sicuro. Intanto i 700 milioni di denaro fresco immesso sono una realtà fattuale
E' come dire, che se Elon Musk rapina una banca gli fanno l'applauso perché, essendo l'uomo più ricco del mondo, mica ne aveva bisogno, se avesse voluto, i soldi in banca ce li poteva mettere e pure una vagonata, non toglierli.
La stai buttando in vacca

Ma ti rendi conto che non ha più senso discutere di queste cose, io prendo atto che tu non le accetti e tenti continuamente una via di fuga, sei un tifoso e non lo pretendo
Allora io posso dire che tu fai esattamente quello che addebiti a me essendo tu visceralmente anti juventino..

Inutile continuare questa discussione.
 
Ho smesso di leggere alla contabilità del libro nero...un foglio A4 con appunti scritti a mano che sostituirebbe la contabilità ufficiale...ma dite chiaramente che condannereste la Juve a prescindere! Fareste più bella figura!
Gorio è totalmente obnubilato dalla sua fede romanista.

Lo dice la stessa sentenza che si trattavano di appunti scritti da Cherubini in previsioni di un incontro con Paratici.

Già il nome, ripetuto in continuazione, di LIBRO NERO DI F.P., è tendenzioso e inventato dalla Procura al solo scopo di suggestionare l'uditorio.

Adesso Gorio lo ha pure trasformato in una contabilità parallela.
 
Stai letteralmente stravolgendo la realtà fattuale.
Mai nessuno ha contestato l'esistenza di 2 contabilità parallele.
È una tua invenzione.

Per l'accusa la dirigenza ha semplicemente camuffato operazioni di permute per operazioni indipendenti e come tali registrate.


Nessuna prova anche di questo.

Continui a sfuggire alla mia precisazione.

L' unica intercettazione in cui è coinvolto Elkann (con A A.) è del settembre dell'anno scorso, quando il bubbone era scoppiato.

Scusa ma scrivere che è auto-evidente è un artificio retorico per sfuggire alla necessità di provare.

Questa storia che gli altri erano costretti a vendere, riferiti alla tua Roma, è stucchevole.

Il patron - testa di legno della Roma era uno che non aveva dinero e quindi Sabatini doveva fare entrare soldi veri con plusvalenze vere

Il caso della Juventus è completamente diverso.




EXOR ha immesso 700 milioni altro che l'allero.


Non ne sei sicuro. Intanto i 700 milioni di denaro fresco immesso sono una realtà fattuale

La stai buttando in vacca


Allora io posso dire che tu fai esattamente quello che addebiti a me essendo tu visceralmente anti juventino..

Inutile continuare questa discussione.
Sono d'accordo che è inutile continuare, già l'avevo scritto, tu vuoi solo leggere ciò che ti piace.
Non sono visceral mente anti juventino e, in ogni caso, vista la mia formazione, ho commentato questa situazione su aspetti tecnici.
Infatti, non ho fatto parola prima della sentenza, ho ipotizzato qualcosa al dispositivo, poi ho compiutamente preso posizione lette le motivazioni.
Tu ed altri juventini volete negare i fatti, c'è una sentenza, ci sono delle prove di comportamenti, non sono confutabili.
Ma arrivo pure a dire che il tifo vi può giustificare, non però il resto, ossia la pretesa che ti si dia ragione, ad un certo punto bisogna accettare la realtà, prendendovela con chi non dice che gli asini volano.
Quindi ti lascio alle tue convinzioni, sono anche un po' stanco di scrivere le stesse cose, precisare l'interpretazione di quel che scrivo, con te che rovesci il senso e ti attacchi a qualunque appiglio, veramente non so a cosa serva.
 
Gorio è totalmente obnubilato dalla sua fede romanista.

Lo dice la stessa sentenza che si trattavano di appunti scritti da Cherubini in previsioni di un incontro con Paratici.

Già il nome, ripetuto in continuazione, di LIBRO NERO DI F.P., è tendenzioso e inventato dalla Procura al solo scopo di suggestionare l'uditorio.

Adesso Gorio lo ha pure trasformato in una contabilità parallela.
Ecco, magari evita per cortesia di l fare commenti, ho capito adesso che ho perso solo tempo.
È tutto un complotto, non è vero nulla, Santoriello è napoletano, gli altri tutti poveri sfigati, che sono invidiosi della grande Juve.
Ecco, queso è il livello e fesso io che non l'ho capito prima.
 
A cosa ti riferisci?
A quello detto da Santoriello?

Dicono tutti che sia un genio.
Se il virgolettato è vero, direi le stesse cose anche se l'autore si chiamasse Warren Buffet.
Se non si produce un bilancio falso volendone alterare artificiosamente l'utile di esercizio senza avere alcun vantaggio se non quello di dare una informazione non veritiera, onestamente non so cosa lo sia.
 
Ecco, magari evita per cortesia di l fare commenti, ho capito adesso che ho perso solo tempo.
È tutto un complotto, non è vero nulla, Santoriello è napoletano, gli altri tutti poveri sfigati, che sono invidiosi della grande Juve.
Ecco, queso è il livello e fesso io che non l'ho capito prima.

Nessun complotto.

Io le motivazioni della sentenza le ho capite bene, grazie a te e a White

I dirigenti della Juventus hanno aggirato un principio contabile internazionale per iscrivere plusvanze MERAMENTE CONTABILI.

AMMESSO E NON CONCESSO che sia stato violato l'articolo 4, rimane in punto incontestabile: l' ABNORMITA' della condanna, in raffronto a casi recenti molto più gravi per i loro effetti sulle competizioni sportive.

Vogliamo andare più indietro?

-fidejussioni false per potersi iscrivere al campionato.

-passaporto falso di un calciatore grazie al quale sono stati alterati 2 campionati.

Punti di penalizzazione ZERO.

La giustizia sportiva non può fare quello che vuole a secondo degli accusati.

In questo caso è essenziale chiarire per bene perché al Chievo 3 punti per plusvalenze INVENTATE per 4 anni di fila e alla Juventus 15 punti x l'aggiramento di un principio contabile per registrare plusvalenze, (cosa legittimamente consentita ai club non quotati peraltro).

È stato più sleale il comportamento del Chievo o quello della Juventus?

Chi ha alterato i campionati, iscrivendosi senza averne diritto?
Il Chievo o la Juventus?

La disparità di trattamento è tanto palese quanto inaccettabile.

PUNTO
 
Ultima modifica:
Se il virgolettato è vero, direi le stesse cose anche se l'autore si chiamasse Warren Buffet.
Se non si produce un bilancio falso volendone alterare artificiosamente l'utile di esercizio senza avere alcun vantaggio se non quello di dare una informazione non veritiera, onestamente non so cosa lo sia.
Quindi secondo te questo Santoriello non è quel genio che dicono sia.

PS
Poi sui motivi per cui un dirigenza alteri un bilancio si apre un campo vasto.

In alcuni casi di mia diretta conoscenza è avvenuto per evitare il licenziamento in tronco per incapacità gestionale
 
Sono d'accordo che è inutile continuare, già l'avevo scritto, tu vuoi solo leggere ciò che ti piace.
Non sono visceral mente anti juventino e, in ogni caso, vista la mia formazione, ho commentato questa situazione su aspetti tecnici.
Infatti, non ho fatto parola prima della sentenza, ho ipotizzato qualcosa al dispositivo, poi ho compiutamente preso posizione lette le motivazioni.
Ti ho già ringraziato pubblicamente per avermi aiutato a comprendere le motivazioni della sentenza.

La tua presa di posizione si basa su carte e accuse che sono della Procura di Torino, prese per buone dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Corte d'Appello Federale.

Io non ti contesto di essere d'accordo sulle motivazioni della sentenza, ma non ho mai letto un tuo rigo sulla entità (non spiegata) della pena.

...........
Quindi ti lascio alle tue convinzioni, sono anche un po' stanco di scrivere le stesse cose, precisare l'interpretazione di quel che scrivo, con te che rovesci il senso e ti attacchi a qualunque appigllio....

Ma che appigllio e appliglio...

Se scrivi delle illazioni (tipo che in EXOR erano a conoscenza di attività immateriali che non potevano essere iscritte in base agli IAS), si potrà contestare che si tratta di pure illazioni non provate?

Io non pretendo di avere ragione.

PRETENDO SOLO UNA PENA COMMISURATA Ai FATTI CONTESTATI IN BASE AI PRECEDENTI CASI DI VIOLAZIONE DELL' ART.4.

E nella sentenza non c'è nessuna traccia di spiegazione, come ha pure scritto un esimio esponente del Coni, esperto di diritto sportivo.

Ti è chiaro ora quale è la mia posizione?

Mi hai aiutato a capire le motivazioni della sentenza.

Mi aiuteresti a capire, anche il perché di una sanzione che è la più grave comminata dal 2006 ad oggi?

È lecito sparare punti di penalizzazione senza uno straccio di spiegazione?
 
Ecco, magari evita per cortesia di l fare commenti, ho capito adesso che ho perso solo tempo.
È tutto un complotto, non è vero nulla, Santoriello è napoletano, gli altri tutti poveri sfigati, che sono invidiosi della grande Juve.
Ecco, queso è il livello e fesso io che non l'ho capito prima.
Loro continueranno finché non gli si darà ragione. Non hanno spirito critico (a differenza di avsim che rispetto). La loro informazione è solo quella che parla a favore.. Non hai però perso tempo perché ci sono juventini non ciecati e tanti altri tifosi che usano il forum non per sfogare le proprie frustrazioni ma anche per confrontarsi e imparare qualcosa. continua così e porta le tue competenze perché è un piacere leggerti
 
Gorio è totalmente obnubilato dalla sua fede romanista.

Lo dice la stessa sentenza che si trattavano di appunti scritti da Cherubini in previsioni di un incontro con Paratici.

Già il nome, ripetuto in continuazione, di LIBRO NERO DI F.P., è tendenzioso e inventato dalla Procura al solo scopo di suggestionare l'uditorio.

Adesso Gorio lo ha pure trasformato in una contabilità parallela.
Ma la cosa drammatica è che Gorio, con cui ci siamo incrociati spesso anche in AP, è persona seria, preparata ed è in buona fede. Eppure, se fosse nel collegio al coni, condannerebbe la Juve senza batter ciglio. Ecco perché i giudici e i pm tifosi devo essere tenuti alla larga da inchieste in cui c'è conflitto di interesse. Ovviamente vale anche il viceversa!
Ecco, magari evita per cortesia di l fare commenti, ho capito adesso che ho perso solo tempo.
È tutto un complotto, non è vero nulla, Santoriello è napoletano, gli altri tutti poveri sfigati, che sono invidiosi della grande Juve.
Ecco, queso è il livello e fesso io che non l'ho capito prima.
Gorio, i tuoi giudizi sono in parte obnubilati dal tifo così come lo saranno certamente anche i nostri. È per questo che tifosi sfegatati non dovrebbero mai essere messi a fare pm e giudici in indagini che riguardano il calcio, a maggior ragione se convolgono la loro squadra del cuore o la sua rivale storica. Ammessa e non concessa la buona fede, il loro giudizio sarebbe comunque influenzato.
Io personalmente non ho mai postato sui social commenti così triviale e volgari come i giudici del coni. Nè ho mai dichiarato in pubblico, tantomeno in incontri ufficiali svolti nell'ambito del mio lavoro, il mio tifo o il mio odio per una squadra.
Questa gente è palesemente inadeguata e va allontanata quanto prima per il bene della giustizia e del calcio.
 
Ti ho già ringraziato pubblicamente per avermi aiutato a comprendere le motivazioni della sentenza.

La tua presa di posizione si basa su carte e accuse che sono della Procura di Torino, prese per buone dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Corte d'Appello Federale.

Io non ti contesto di essere d'accordo sulle motivazioni della sentenza, ma non ho mai letto un tuo rigo sulla entità (non spiegata) della pena.



Ma che appigllio e appliglio...

Se scrivi delle illazioni (tipo che in EXOR erano a conoscenza di attività immateriali che non potevano essere iscritte in base agli IAS), si potrà contestare che si tratta di pure illazioni non provate?

Io non pretendo di avere ragione.

PRETENDO SOLO UNA PENA COMMISURATA Ai FATTI CONTESTATI IN BASE AI PRECEDENTI CASI DI VIOLAZIONE DELL' ART.4.

E nella sentenza non c'è nessuna traccia di spiegazione, come ha pure scritto un esimio esponente del Coni, esperto di diritto sportivo.

Ti è chiaro ora quale è la mia posizione?

Mi hai aiutato a capire le motivazioni della sentenza.

Mi aiuteresti a capire, anche il perché di una sanzione che è la più grave comminata dal 2006 ad oggi?

È lecito sparare punti di penalizzazione senza uno straccio di spiegazione?
Se vuoi capire lo devi però volere, quindi senza pregiudizi, negativi o positivi, sulla specie che stai esaminando.
Io adesso non dico di arrivare alle prospettive di Max Weber, non la metto in caciara resto al punto, ma occorre capire che, quando si analizza una sentenza, bisogna mettersi nella prospettiva del giudice, che è poi l'unica che conta.
Allora stiamo ai fatti e qui i fatti sono determinanti, non è un sofisma di diritto che ha condannato la Juve, infatti prosciolta nei primi due gradi giudizio c.d. ordinari, ma condannata, in revocazione, poiché, nel frattempo, perveniva alla procura federale, dalla procura della Repubblica di Torino, un florilegio di fatti nuovi, che, quindi, hanno permesso il c.d. giudizio rescindente, ossia la legittimazione della riapertura del caso nel merito, detto alla buona.
Infatti, in pagina 19 delle motivazioni la Corte esprime: "È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria"
Questo, in estrema sintesi, ha fatto riaprire il caso, senza pregio, per la corte, l'eccezione di ne bis in idem (non si può essere processati due volte per lo stesso fatto) formulata dalla difesa della Juve, che, a mio parere, fonderà soprattutto su questo punto il suo ricorso al Collegio di Garanzia.
Sempre nella parte rescindente, vediamo d'interpretare correttamente quanto dice la Corte riguardo il c.d. libro nero, pagina 22:

"Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro). Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1."

Quindi, alla Corte interessa meno di zero degli ulteriori fini di Cherubini, che peraltro rende verosimili quei contenuti, in quanto avente forza di ricatto possiamo dire; ma è il loro contenuto in sé che è disvelatore per ciò che interessa ai fini dell'illecito sportivo, ossia quei fatti sono stati compiuti, soprattutto nella consapevolezza di compierli in quel modo, violando i principi della lealtà sportiva. Da qui il condimento, che taluni spacciano per pietanza principale, quasi fosse un fatto privato tra Cherubini e Paratici, ma che non interessa alla Corte.
A pagina 23 abbiamo l'essenza dello schema di illecito sportivo qui accertato dalla Corte:

"E deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute. Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito. Per questo, e vi si tornerà, lo sforzo svolto dalle difese dei deferiti e dai relativi consulenti di ricostruire ex post la sostanza commerciale delle singole operazioni citate dalla Procura Federale, dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino non coglie il senso stesso della contestazione sportiva della quale qui si discute".
Qiundi, il nuovo quadro fattuale, ha mostrato un'ordinaria gestione delle operazioni da parte della Juve strutturata in quel modo, ciò a prescindere da chi scambiavano (facendo apparire operazioni indipendenti per non incorrere nello ias 38 paragrafo 45), interessando solo il valore voluto.
Infatti, in parte rescissoria, pagina 30, la Corte rileva come fosse un'abitudine, dico io colloquialmente, inventarsi i valori dei giocatori permutati nella sostanza (indipendenti tra di loro nelle forme ingannatorie), con caratteristiche di sistematicità:
"Come già si è precisato, le operazioni sopra commentate hanno in realtà natura emblematica o, se si preferisce, di elemento sintomatico del comportamento della FC Juventus S.p.A. e dell’attitudine artificiale delle operazioni condotte. Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato. E ciò, benché proprio la FC Juventus S.p.A., nel corso del grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata, avesse sostenuto (inattendibilmente a questo punto) che arbitraria fosse la metodologia utilizzata dalla Procura federale (definita una “black box” dalla relazione tecnica denominata “Considerazioni tecniche in merito alle valutazioni dei calciatori effettuate dalla Procura federale”), mentre “i corrispettivi dei calciatori acquistati dalla Juventus si formano ad esito di un processo strutturato interno alla Società. In sintesi, il processo riguarda tre distinte divisioni: la First Team Area, la Football Technical Area e l’Area Scout e si concretizza - oltre che nella fase di scouting del giocatore e di negoziazione con le controparti - nella preparazione e nell’aggiornamento nel tempo di dettagliate schede calciatori, che ne illustrano giudizi e caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali”. Le successive evidenze hanno documentato che, all’opposto, non esisteva alcun processo di valutazione ad opera della FC Juventus S.p.A.."

Veniamo alle conseguenze di simili pratiche sui bilanci, pagina 31:

"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili."

Descritta molto sommariamente la condotta ed i motivi perché integri l'illecito, veniamo infine alla domanda: ma perché tutta questa quantità di pena?
Principio generale è la discrezionalità del giudice, ovviamente attendendosi ad alcuni criteri.
Vediamo quelli dettati dal codice penale, che per analogia possono integrare:

Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

1. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
2. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.


Quindi sono fondamentali i mezzi usati, l'intensità del dolo, la capacità del reo, ossia chi è, cosa è in grado di compiere, da qui la sua capacità a delinquere, i precedenti, la condotta tenuta durante e dopo il reato.
Tutti questi sintomi determinano una prognosi, che, nella discrezionalità del giudice, ne quantifica la pena da comminare,
Vediamo come si regola il diritto sportivo, non dissimilmente, benché legge speciale.
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"Nel caso specifico devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benché non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere. Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)."

https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf



Adesso, dire che la Corte, secondo i principi generali sugli illeciti e per la lex specialis dello sport, non abbia portato gli elementi di colpevolezza e motivato sufficientemente la quantità di pena, mi pare veramente azzardato.
Ciò non toglie che potrebbe essere rimodulata, ma non implica la giustezza generale.
 
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Se vuoi capire lo devi però volere, quindi senza pregiudizi, negativi o positivi, sulla specie che stai esaminando.
Io adesso non dico di arrivare alle prospettive di Max Weber, non la metto in caciara resto al punto, ma occorre capire che, quando si analizza una sentenza, bisogna mettersi nella prospettiva del giudice, che è poi l'unica che conta.
Allora stiamo ai fatti e qui i fatti sono determinanti, non è un sofisma di diritto che ha condannato la Juve, infatti prosciolta nei primi due gradi giudizio c.d. ordinari, ma condannata, in revocazione, poiché, nel frattempo, perveniva alla procura federale, dalla procura della Repubblica di Torino, un florilegio di fatti nuovi, che, quindi, hanno permesso il c.d. giudizio rescindente, ossia la legittimazione della riapertura del caso nel merito, detto alla buona.
Infatti, in pagina 19 delle motivazioni la Corte esprime: "È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria"
Questo, in estrema sintesi, ha fatto riaprire il caso, senza pregio, per la corte, l'eccezione di ne bis in idem (non si può essere processati due volte per lo stesso fatto) formulata dalla difesa della Juve, che, a mio parere, fonderà soprattutto su questo punto il suo ricorso al Collegio di Garanzia.
Sempre nella parte rescindente, vediamo d'interpretare correttamente quanto dice la Corte riguardo il c.d. libro nero, pagina 22:

"Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro). Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1."

Quindi, alla Corte interessa meno di zero degli ulteriori fini di Cherubini, che peraltro rende verosimili quei contenuti, in quanto avente forza di ricatto possiamo dire; ma è il loro contenuto in sé che è disvelatore per ciò che interessa ai fini dell'illecito sportivo, ossia quei fatti sono stati compiuti, soprattutto nella consapevolezza di compierli in quel modo, violando i principi della lealtà sportiva. Da qui il condimento, che taluni spacciano per pietanza principale, quasi fosse un fatto privato tra Cherubini e Paratici, ma che non interessa alla Corte.
A pagina 23 abbiamo l'essenza dello schema di illecito sportivo qui accertato dalla Corte:

"E deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute. Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito. Per questo, e vi si tornerà, lo sforzo svolto dalle difese dei deferiti e dai relativi consulenti di ricostruire ex post la sostanza commerciale delle singole operazioni citate dalla Procura Federale, dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino non coglie il senso stesso della contestazione sportiva della quale qui si discute".
Qiundi, il nuovo quadro fattuale, ha mostrato un'ordinaria gestione delle operazioni da parte della Juve strutturata in quel modo, ciò a prescindere da chi scambiavano (facendo apparire operazioni indipendenti per non incorrere nello ias 38 paragrafo 45), interessando solo il valore voluto.
Infatti, in parte rescissoria, pagina 30, la Corte rileva come fosse un'abitudine, dico io colloquialmente, inventarsi i valori dei giocatori permutati nella sostanza (indipendenti tra di loro nelle forme ingannatorie), con caratteristiche di sistematicità:
"Come già si è precisato, le operazioni sopra commentate hanno in realtà natura emblematica o, se si preferisce, di elemento sintomatico del comportamento della FC Juventus S.p.A. e dell’attitudine artificiale delle operazioni condotte. Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato. E ciò, benché proprio la FC Juventus S.p.A., nel corso del grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata, avesse sostenuto (inattendibilmente a questo punto) che arbitraria fosse la metodologia utilizzata dalla Procura federale (definita una “black box” dalla relazione tecnica denominata “Considerazioni tecniche in merito alle valutazioni dei calciatori effettuate dalla Procura federale”), mentre “i corrispettivi dei calciatori acquistati dalla Juventus si formano ad esito di un processo strutturato interno alla Società. In sintesi, il processo riguarda tre distinte divisioni: la First Team Area, la Football Technical Area e l’Area Scout e si concretizza - oltre che nella fase di scouting del giocatore e di negoziazione con le controparti - nella preparazione e nell’aggiornamento nel tempo di dettagliate schede calciatori, che ne illustrano giudizi e caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali”. Le successive evidenze hanno documentato che, all’opposto, non esisteva alcun processo di valutazione ad opera della FC Juventus S.p.A.."

Veniamo alle conseguenze di simili pratiche sui bilanci, pagina 31:

"Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”. La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale. Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”. I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili."

Descritta molto sommariamente la condotta ed i motivi perché integri l'illecito, veniamo infine alla domanda: ma perché tutta questa quantità di pena?
Principio generale è la discrezionalità del giudice, ovviamente attendendosi ad alcuni criteri.
Vediamo quelli dettati dal codice penale, che per analogia possono integrare:

Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

1. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
2. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.


Quindi sono fondamentali i mezzi usati, l'intensità del dolo, la capacità del reo, ossia chi è, cosa è in grado di compiere, da qui la sua capacità a delinquere, i precedenti, la condotta tenuta durante e dopo il reato.
Tutti questi sintomi determinano una prognosi, che, nella discrezionalità del giudice, ne quantifica la pena da comminare,
Vediamo come si regola il diritto sportivo, non dissimilmente, benché legge speciale.
Pagina 33 - 34:

"Nel caso specifico devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benché non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere. Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)."

https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf



Adesso, dire che la Corte, secondo i principi generali sugli illeciti e per la lex specialis dello sport, non abbia portato gli elementi di colpevolezza e motivato sufficientemente la quantità di pena, mi pare veramente azzardato.
Ciò non toglie che potrebbe essere rimodulata, ma non implica la giustezza generale.

"......all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando...."
Per me questo è un punto nodale

IMHO, quell' INEVITABILE non sta in cielo né in terra

E comunque non è spiegato in che modo un documento contabile alterato abbia potuto influire sui risultati sportivi.


Tu hai già scritto più volte la tua opinione.

Inoltre ripetere continuamente "LIBRO NERO" lo posso capire da parte della Procura Federale per suggestionare la Corte, ma che la Corte la faccia sua, ripetendola in continuazione, mi fa molto pensare.

Così come definire "devastante" sotto il profilo della lealtà sportiva, il legittimo tentativo della difesa di sminuire l'importanza di appunti di lavoro di Cherubini (il mitico LIBRO NERO) mi fa molto pensare.

Io vedo illogicità e fumo persecutorio

 
"......all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando...."
Per me questo è un punto nodale

IMHO, quell' INEVITABILE non sta in cielo né in terra

E comunque non è spiegato in che modo un documento contabile alterato abbia potuto influire sui risultati sportivi.


Tu hai già scritto più volte la tua opinione.

Inoltre ripetere continuamente "LIBRO NERO" lo posso capire da parte della Procura Federale per suggestionare la Corte, ma che la Corte la faccia sua, ripetendola in continuazione, mi fa molto pensare.

Così come definire "devastante" sotto il profilo della lealtà sportiva, il legittimo tentativo della difesa di sminuire l'importanza di appunti di lavoro di Cherubini (il mitico LIBRO NERO) mi fa molto pensare.

Io vedo illogicità e fumo persecutorio

@gorio
@sigmund1

Scusate se mi intrometto, non riuscirete mai nemmeno dopo altre 30 pagine a trovare un punto di accordo sugli ultimi punti evidenziati dal Sig per il semplice motivo che sono pensieri del pm e del giudice non suffragati da dati certi ma appunto supposizioni più o meno credibili da altri.
 
"......all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando...."
Per me questo è un punto nodale

IMHO, quell' INEVITABILE non sta in cielo né in terra

E comunque non è spiegato in che modo un documento contabile alterato abbia potuto influire sui risultati sportivi.


Tu hai già scritto più volte la tua opinione.

Inoltre ripetere continuamente "LIBRO NERO" lo posso capire da parte della Procura Federale per suggestionare la Corte, ma che la Corte la faccia sua, ripetendola in continuazione, mi fa molto pensare.

Così come definire "devastante" sotto il profilo della lealtà sportiva, il legittimo tentativo della difesa di sminuire l'importanza di appunti di lavoro di Cherubini (il mitico LIBRO NERO) mi fa molto pensare.

Io vedo illogicità e fumo persecutorio

Ma non c'entra nulla questo passo con le fondamenta della sentenza, non è necessario l'alterazione del risultato sportivo per l'illecito, né con la quantità di pena.
L'ho scritto e riscritto questo, vedi che a te piace vedere una illogicità nella narrativa, che poi tanto illogico non è, ma non afferri che le motivazioni giuridiche non sono quelle.
Allora, mettiamo che con quelle plusvalenze la Juve, sulla carta da ciò favorita, poi era agevolata a prendere calciatori forti, sempre sulla carta, ma che poi avevano un pessimo rendimento in campo.
Di fatto si può dire che non è stata favorita da quelle plusvalenze fittizie fatte in quel modo.
Quindi non ci sarebbe illecito?
Forse sarebbe meno grave?
Certo che no, l'illecito deriva da quei comportamenti, di cui miriadi di volte se n'è discusso; la gravità da tutti quei criteri, anch'essi provati, che determinano poi la quantità di pena.
Altrimenti, ripeto, chi è ricco l'illecito non lo commetterebbe mai, per antonomasia, mentre, al contrario, è anche più grave.
 
Ma non c'entra nulla questo passo con le fondamenta della sentenza, non è necessario l'alterazione del risultato sportivo per l'illecito, né con la quantità di pena.
Non contesto che non ci sia illecito.
IMHO si tratterebbe di illecito amministrativo ex art. 31.


L'ho scritto e riscritto questo, vedi che a te piace vedere una illogicità nella narrativa, che poi tanto illogico non è, ma non afferri che le motivazioni giuridiche non sono quelle.
Allora, mettiamo che con quelle plusvalenze la Juve, sulla carta da ciò favorita, poi era agevolata a prendere calciatori forti, sempre sulla carta, ma che poi avevano un pessimo rendimento in campo.
Di fatto si può dire che non è stata favorita da quelle plusvalenze fittizie fatte in quel modo.
Quindi non ci sarebbe illecito?
Forse sarebbe meno grave?
Non capisco come un bilancio con un + o - 30 milioni di perdita possa + o - agevolare a prendere calciatori forti (indipendentemente dal loro rendimento in campo successivo, che, sono d'accordo, non sposterebbe di una virgola il peso dell'eventuale illecito).
Sarei d'accordo se dall'aggiramento dei principi contabili fosse entrato del denaro fresco fresco.

Rimane comunque inspiegabile il perché di 15 punti rispetto ai casi precedenti di Chievo e Cesena, molto più gravi per slealtà e danni economici e sportivi inferti ai loro competitors.

Ci sono club che si sono fatti la B al posto di Chievo e Cesena, che hanno letteralmente inventato plusvalenze per taroccare bilanci e potersi iscrivere al campionato di Serie A.

Spero che non verrai a dirmi che grazie alle plusvalenze la Juventus si è potuta guadagnare l'accesso al campionato.

(il FPF è tutto un altro film che non c'entra nulla con la giustizia sportiva italiana)
 
E aggiungo ancora che il ripetersi quasi ossessivo nella sentenza della locuzione "LIBRO NERO DI FP", serve a suggestionare chi legge la sentenza e dare una idea di smisurata slealtà di comportamenti e quindi a giustificare una penalizzazione sproporzionata.

Idem per la "devastante slealtà" attribuita alla Juventus solo perché hanno dato una interpretazione diversa degli appunti di Cherubini rispetto alla interpretazione data dalla Procura.

Sarà che sono un tifoso, ma a me sembra tutto un gonfiare ad arte per arrivare a giustificare i 6 punti in più richiesti dalla Procura Federale.

Non dimentichiamoci che ci sono in ballo molti soldi, VERI, legati alla qualificazione alle competizioni europee.

Alla fine troveranno il modo di segare le gambe anche all'Atalanta
 
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