sigmund1
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Intanto ti focalizzi sempre sui fini, come se fosse un appiglio, mai sui comportamenti, quindi ti sfugge l'essenza stessa dell'illecito sportivo.
Il libro è una delle prove confessorie juventine, il riscontro delle finalità di Paratici non è, di per sé, dirimente ai fini della sua attendibilità, bensì, la corte lo scrive più volte, il riconoscimento di quel libro da parte della società, credo senza avene capito la portata del contenuto.
In ogni caso la Juve non è stata condannata per il libro nero, ma per una serie di prove, tra cui quella, che rappresentano alcuni comportamenti, questo è fattuale, non è un'interpretazione.
In diritto penale il giudice ha uno spazio di discrezionalità, art. 132 c.p. e 133 c.p., tra il minimo e massimo edittale che prevede la norma per quel reato. Ciò ai fini del rispetto del principio di legalità previsto dall'art. 25 costituzione: io debbo sapere prima che pena mi becco, in sintesi, se commetto un reato; in quel range di minimo e massimo, c'è la discrezionalità del giudice, che ha l'obbligo di motivare com'è arrivato alla pronuncia di colpevolezza e a quella quantità di pena. Poi, spesso, si limitano e delle formule, che sono comunque sufficienti in caso di pene miti, ossia vicino al minimo. Diciamo, che riguardo la quantità di pena, difficilmente una sentenza penale potrà essere annullata, semmai rimodulata si in appello, per l'effetto devolutivo e, quasi sempre, è sufficiente far riferimento all'art. 133 del c.p., sulla gravità del reetao
L'art. 4 c.g.s., in diritto penale, sarebbe incostituzionale, non ci sono dubbi.
Descrive dei principi: lealtà, probità ecc., cui lo sportivo deve attenersi; starà poi al giudicante stabilirne, di volta in volta, le lesioni e la pena da applicare alla specie.
Non c'è alcun dubbio che, se fosse un reato penale, violerebbe enormemente i principi di legalità, tassatività e tipicità del reato.
Già questo dovrebbe farci capire che non dobbiamo ragionare, alla lettera, secondo quei parametri.
Obbligo del giudice sportivo, in questi casi, è motivare com'è arrivato a tipizzare come sleale, ecc,., quei comportamenti, comportandosi quasi come una corte di common law; quindi fornire alcuni parametri secondo i quali è arrivato a quella pena. Questi parametri, per molti aspetti, non possono che rifarsi all'art. 133 c,p..
In questo caso, dopo un percorso logico argomentativo sulle condotte sanzionabili, ha fornito la sua spiegazione, che già avevo riportato anche in questo 3D, a mio parere insindacabile in sede di legittimità, infatti, a pagina 33 - 34:
"La Corte federale è, invero, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati, potendo anche aggravare la sanzione richiesta dalla Procura federale (Corte federale d’appello, n. 117/CFA/2020-2021). Nel caso specifico devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; (c) la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benché non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere. Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19). "
Ecco, a me non pare poco satisfativa.
https://www.figc.it/media/188921/sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf
Io sto facendo l'avvocato del diavolo per cercare di capire se ci sono magagne nella sentenza.
Non mi hai risposto ancora sui precedenti di Cesena e Chievo.
Il Cesena a causa del comportamento sleale si iscrisse alla Serie A a danno di altri club per ben 3 anni.
La sanzione è stata la stessa.
Da questa frase si evince chiaramente che la pena è stata proporzionata anche ad un "INEVITABILE ALTERAZIONE DEL RISULTATO SPORTIVO" che non è mai stato dimostrato.tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo
Per te sarà auto-evidente ma per me non lo è per nulla.
Io spero che il Collegio di Garanzia la pensi come me e rimandi ad altra Corte la sentenza per una più equa valutazione.