Sanzione ICI. Quando si prescrive?

ROBI.C

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Mia madre ha appena ricevuto un Avviso di accertamento relativo all'anno 2001 riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Sono state rilevate le violazioni per omessa dichiarazione e omesso versamento.
Per corretta narrativa segnalo quanto segue: In quell'anno il piccolo terreno (probabilmente considerato area fabbricabile) era di proprietà esclusiva di mia nonna deceduta nell'anno successivo. Nel 2002 l'immobile è stato venduto.
Chiedo se si debba pagare la sanzione o possiamo contestare una eventuale prescrizione. In questo caso come presentare il ricorso? Grazie a chi mi risponde e un saluto a tutti.
 
Vado a memoria. I termini per la prescrizione dovrebbero essere di tre anni nella generalità dei casi, quattro anni in caso di dichiarazione infedele, cinque anni in caso di dichiarazione omessa. Per l'immobile in questione esiste una dichiarazione ICI? Se non esiste purtroppo l'accertamento è nei termini.

ms
 
Vado a memoria. I termini per la prescrizione dovrebbero essere di tre anni nella generalità dei casi, quattro anni in caso di dichiarazione infedele, cinque anni in caso di dichiarazione omessa. Per l'immobile in questione esiste una dichiarazione ICI? Se non esiste purtroppo l'accertamento è nei termini.

ms

No. Nessuna dichirazione è mai stata fatta. Il terreno era praticamente incolto e abbandonato. Si pensava che fosse esente da ICI. Poi scoprimmo che era invece area fabbricabile e pertanto soggetto ad imposta. Sono una cinquantina di euro che speravo di evitare di pagare (mia madre è pensionata al minimo...)...ma se i termini sono ancora validi non ha speranza...grazie comunque.
 
Ciao a tutti:) Per la prescrizione dei tributi locali - come nel caso ICI - è preferibile rivolgersi al call center del Comune : ad esempio, da me c'è stata una diatriba tra 10 e 5 anni, che comunque decorrono dall'anno successivo alla dichiarazione. Vista l'esiguità della somma, probabilmente ti hanno applicato una sanatoria.
 
Ciao a tutti:) Per la prescrizione dei tributi locali - come nel caso ICI - è preferibile rivolgersi al call center del Comune : ad esempio, da me c'è stata una diatriba tra 10 e 5 anni, che comunque decorrono dall'anno successivo alla dichiarazione. Vista l'esiguità della somma, probabilmente ti hanno applicato una sanatoria.

Il Comune è piccolissimo...mica c'è il call center...mi toccherà andarci di persona e, ovviamente, negli orari da loro indicati ( quando io lavoro!). Per l'imprto della sanzione non c'è nessuna sanatoria richiamata...l'esiguità (ma la cosa è relativa per chi percepisce 700 euro al mese) è proporzionale al valore del terreno...200 metri quadri scarsi...
 
Il Comune è piccolissimo...mica c'è il call center...mi toccherà andarci di persona e, ovviamente, negli orari da loro indicati ( quando io lavoro!). Per l'imprto della sanzione non c'è nessuna sanatoria richiamata...l'esiguità (ma la cosa è relativa per chi percepisce 700 euro al mese) è proporzionale al valore del terreno...200 metri quadri scarsi...

Non volevo minimizzare la cifra della della sanzione, so cosa significa per un pensionato che prende 700 euro vedersi togliere anche solo 10 euro.....però avranno sicuramente un numero telefonico......auguri:)
 
Non volevo minimizzare la cifra della della sanzione, so cosa significa per un pensionato che prende 700 euro vedersi togliere anche solo 10 euro.....però avranno sicuramente un numero telefonico......auguri:)

Grazie...comunque non volevo farti la morale...;)
Ho dato un occhiata in rete e trovo pareri discordanti...ma se ho ben capito potrebbero mandarmi la sanzione anche il prossimo anno e sarebbero ancora nei termini...Ho letto che ci sono state varie proroghe specie in caso di omesse denuncie..ma tra liquidazioni, accertamenti ecc si richia di non capire nulla...ci vorrebbe qualcuno che sapesse bene la materia...comunque appena posso un salto in municipio lo faccio...ho tempo 2 mesi...grazie ancora regina del nilo
 
Mia madre ha appena ricevuto un Avviso di accertamento relativo all'anno 2001 riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Sono state rilevate le violazioni per omessa dichiarazione e omesso versamento.
Per corretta narrativa segnalo quanto segue: In quell'anno il piccolo terreno (probabilmente considerato area fabbricabile) era di proprietà esclusiva di mia nonna deceduta nell'anno successivo. Nel 2002 l'immobile è stato venduto.
Chiedo se si debba pagare la sanzione o possiamo contestare una eventuale prescrizione. In questo caso come presentare il ricorso? Grazie a chi mi risponde e un saluto a tutti.

L'ici si prescrive in cinque anni!
Bisogna considerare che nelle varie finanziarie, varate dai governi, è stato previsto di anno in anno lo slittamento dei termini di prescrizione realtivi all'anno in corso per ulteriori due anni.
 
L'ici si prescrive in cinque anni!
Bisogna considerare che nelle varie finanziarie, varate dai governi, è stato previsto di anno in anno lo slittamento dei termini di prescrizione realtivi all'anno in corso per ulteriori due anni.

E si qua sono daccordo con te...però ho letto che ultimamente lo slittamento dei termini non sia stato più inserito (nella legge finanziaria? O altro...non ricordo) e pertanto si dovrebbero nuovamente ricontare i fatidici 5 anni...è questo il nodo da sciogliere...
 
Ieri sera ho trovato questo:
http://www.dossier.net/guida/accertamento.htm
Per quanto riesco a capire sembrerebbe che nel mio caso l'accertamento sia stato inviato oltre i termini...Sbaglio interpretazione?:confused:

Secondo me non è prescritto, come dice Massimo S. che saluto:)
Infatti il quinto anno si calcola dall'anno di dichiarazione Ici.....se l'anno d'imposta è il 2001, per esemplificare, la dichiarazione era dovuta nel 2002, quindi l'omessa dichiarazione è sanzionabile fino al 2007. Il mio unico dubbio è sul mese : nel 2002, la scadenza per presentare la dichiarazione era il 31/03/2002, se non erro, mentre ora è il 31/10/2007, sempre se non vado errata. I versamenti invece seguono il principio di cassa : acconto entro giugno, saldo entro dicembre.
 
Secondo me non è prescritto, come dice Massimo S. che saluto:)
Infatti il quinto anno si calcola dall'anno di dichiarazione Ici.....se l'anno d'imposta è il 2001, per esemplificare, la dichiarazione era dovuta nel 2002, quindi l'omessa dichiarazione è sanzionabile fino al 2007. Il mio unico dubbio è sul mese : nel 2002, la scadenza per presentare la dichiarazione era il 31/03/2002, se non erro, mentre ora è il 31/10/2007, sempre se non vado errata. I versamenti invece seguono il principio di cassa : acconto entro giugno, saldo entro dicembre.


Sono d'accordo con il tuo ragionamento. Credo che non riuscirò ad evitare il pagamento. Del resto è facilmente riscontrabile nel commento sotto riportato e che ho trovato in rete:

Effetti della Finanziaria 2007
Il "nuovo" accertamento dei tributi locali
Scompare l'avviso di liquidazione. Unificati i termini di decadenza per le notifiche

La Finanziaria 2007 ha introdotto importanti novità nel settore della fiscalità locale, prevedendo una disciplina unitaria, in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli enti locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione.
Fino al 31 dicembre 2006, gli uffici tributi degli enti locali potevano predisporre tre diversi atti impositivi: l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio.

Dal 1° gennaio 2007, è consentita all'ente locale l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio.
Il primo atto impositivo consentirà all'ente impositore, sulla scorta di una rettifica della dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente, di richiedere la differenza di imposta, oltre agli accessori; inoltre con il suddetto atto sarà possibile contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta.
Con l'avviso di accertamento d'ufficio, invece, l'ente provvederà a contestare al contribuente l'omissione della dichiarazione e il relativo versamento del tributo, nonché l'omissione dei versamenti, ancorché la relativa dichiarazione risulti regolarmente presentata dal contribuente.

Dall'analisi della normativa in questione emerge chiaramente che, dal 1° gennaio 2007, il controllo formale sulle dichiarazioni regolarmente presentate dal contribuente comporterà per gli enti locali la necessità di emettere avvisi di accertamento anche per recuperare imposte o tasse non versate, o versate in misura insufficiente; tale situazione, sino al 31 dicembre 2006, eccezion fatta per i Comuni che ai fini Ici avevano introdotto la comunicazione in luogo della dichiarazione, richiedeva la notifica di un avviso di liquidazione.

In ordine agli elementi che l'avviso di accertamento deve contenere ai fini dell'intellegibilità dello stesso, in ossequio a quanto contenuto nel comma 2 dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, è stabilito, che gli atti impositivi degli enti locali devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell'atto attraverso l'istituto dell'autotutela, le modalità, i termini e l'organo cui è possibile proporre ricorso.

Per quanto attiene alla motivazione dell'atto, in Finanziaria è stato ribadito che nell'avviso devono essere esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del recupero, nonché l'obbligo di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale degli stessi laddove la motivazione faccia riferimento ad atti non conosciuti dal contribuente.

Modifiche rilevanti sono state introdotte in ordine ai termini di decadenza; infatti, al fine di favorire il processo di omogeneizzazione, è stato fissato un termine unico di decadenza per la notifica degli atti impositivi relativi a tutte le entrate tributarie degli enti locali; tale termine è stabilito nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Dlgs n. 472/97.
Prima dell'entrata in vigore della norma della finanziaria 2007, i termini di decadenza per i tributi locali erano totalmente disomogenei. Infatti, per l'imposta sulla pubblicità era previsto un termine unico di due anni per l'accertamento in rettifica e d'ufficio; sempre un termine unico, ma di tre anni, era fissato per l'accertamento in rettifica e d'ufficio della Tosap; rispettivamente di tre anni e di quattro anni era quello per l'accertamento in rettifica e d'ufficio della Tarsu; quanto all'Ici, le scadenze erano tre: due anni per la liquidazione, tre anni per l'accertamento in rettifica e cinque anni per l'accertamento d'ufficio.

Il nuovo termine quinquennale è applicabile anche ai periodi d'imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007. Per rapporti "pendenti" si intendono "annualità accertabili" e, quindi, rapporti di imposta non ancora definiti al 1° gennaio 2007. Tale precisazione, contenuta in Finanziaria, deve indurre a ritenere che tutti gli avvisi di accertamento che dovevano essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2006, non potranno più essere emessi nel 2007 e negli anni successivi. Il principio di non retroattività della legge è stato specificamente codificato dall'articolo 3 della legge n. 212/2000 limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario; ne consegue che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati se non espressamente.

Il nuovo avviso di accertamento produce importanti novità in materia di accertamento relativamente all'imposta comunale sugli immobili, anche alla luce delle novità in ordine alla soppressione dell'obbligo di dichiarazione/comunicazione Ici.
Il comma 174 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, ha precisato che l'obbligo della dichiarazione rimane per tutti i casi in cui i dati non sono ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti (ad esempio, unità immobiliari che hanno cessato di esser abitazioni principali oppure terreni agricoli divenuti aree edificabili). E' stata inoltre eliminata la facoltà dei Comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione.

Il quadro che si è venuto a creare è, dunque, il seguente:

dichiarazione e comunicazione Ici sono soppresse con riferimento a tutte le informazioni desumibili direttamente dai dati catastali
per i dati, invece, che non si ricavano da questo sistema informativo, resta in vigore il solo obbligo della dichiarazione, mentre la comunicazione non esisterà più
i Comuni non possono più adottare il regime di comunicazione dal 2007;
Il logico corollario di tale situazione è che, anche per gli enti locali che hanno già introdotto la comunicazione Ici, tutta l'attività di accertamento dal 1° gennaio 2007 dovrà svolgersi con gli strumenti dell'accertamento in rettifica e dell'accertamento d'ufficio, anche con riferimento alle annualità di imposta pregresse al 1° gennaio 2007 per le quali non è ancora decaduta l'attività di accertamento (nel caso di specie, le annualità dal 2002 in poi). Si sottolinea, inoltre, che in virtù del principio del divieto di ultrattività della norma sanzionatoria, si ritiene che non possano essere comminate, per gli anni pregressi, sanzioni per l'omessa comunicazione Ici. Nel caso in cui la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.


Il mio dubbio era venuto fuori visionando la tabella qui riportata:
http://www.dossier.net/guida/accertamento.htm
Da quanto indicato sembrerebbe che per il 2001 i termini saebbero prescritti ad inizio 2007.
E' li che mi sono fatto ingannare...
Comunque ti ringrazio ancora e spero che al tuo popolo del nilo non fai pagare troppi dazi...:D
 
Il termine ordinario per la prescrizione dei diritti di credito è di 10 anni, salvo altri casi tipo i crediti di lavoro che si estinguono in 5 anni.
Nel caso dell'ICI dovrebbe essere di 5 anni .
 
Per quanti fossero interessati al problema della prescrizione tributi locali ho trovato questo in rete:
Il quesito offre l’opportunità di fare un excursus sulle rilevanti novità contenute nella Finanziaria 2007 (legge 296/2006) in materia di tributi locali(commi da 158 a 171); il legislatore ha dettato una disciplina unitaria sui tributi locali, limitatamente alle procedure di accertamento, notificazione, riscossione coattiva e rimborso, interessi, arrotondamento, compensazione e deliberazione di tariffe e di aliquote d’imposta.
Accertamenti. Gli avvisi di accertamento in rettifica (per le dichiarazioni incomplete o infedeli operi parziali o ritardati pagamenti) e d’ufficio (per le dichiarazioni non presentate o per gli omessi versamenti) devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati(articolo 6, Dlgs 32/2001; articolo 7, comma 1, legge 212/2000; agenzia delle Entrate, circolare 77/E/200l) e vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del «quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati» (comma 161). Scompare l’avviso di liquidazione, che era predisposto per il controllo formale o cartolare, mentre debutta il termine unico quinquennale per la fase di accertamento di tutti i tributi comunali. In altre parole, come da anni proposto dall’Anci, il termine di controllo più lungo opera ora anche per l’espletamento delle operazioni di verifica per le quali i commi 1 e 2, articolo 11, Dlgs 504/92, espressamente abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007 (comma 173), prevedevano i termini annuale (riliquidazione fabbricati con rendita “presunta”), biennale (liquidazione) e triennale (accertamento delle dichiarazioni o denunce infedeli, incomplete o inesatte). Peraltro, per effetto del comma 171 tutte le disposizioni contenute nei commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti d’imposta “pendenti” al 1° gennaio 2007. Sull’operatività di quest’ultima previsione vi sono state già diverse interpretazioni, alcune delle quali non avrebbero tenuto conto delle circostanze che il 31 dicembre 2006 cadeva di domenica e che la precedente disciplina(in vigore fino al 31 dicembre 2006) prevedeva, in relazione alla violazione commessa dal contribuente, la predisposizione di una serie di atti impositivi (avviso di liquidazione, di accertamento in rettifica odi accertamento d’ufficio), a ciascuno dei quali corrispondeva uno specifico termine di notificazione. Così, ad esempio, un avviso di liquidazione già notificato il 28 dicembre 2006 rimane tale anche al 1° gennaio2007. E i contribuenti bene farebbero a controllare anche l’uso indiscriminato dell’avviso di accertamento (Commissione tributaria provinciale di Bari, sezione VI, sentenza 281/2002). Il fatto è che molte amministrazioni comunali hanno confidato in una norma di legge che disponesse in tema di accertamento la consueta “proroga”, dopo aver memorizzato l’emendamento proposto dall’Anci che prevedeva la locuzione «rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive», in luogo di quella legislativa «rapporti di imposta pendenti». Premesso che per “pendenti” dovrebbe intendersi “accettabili”, quindi rapporti d’imposta non ancora definiti al 1° gennaio 2007, è opportuno verificare — caso per caso — le annualità per le quali i relativi avvisi siano stati notificati eventualmente oltre i termini di legge. Così, ad esempio, un avviso di liquidazione Ici 2001 o un avviso di accertamento (in rettifica senza obbligo dichiarativo) Ici 2002 notificati il 2 gennaio 2007 (il 31 dicembre 2006 era domenica e il 1° gennaio era festivo), risultavano notificati fuori termine. Mentre la notifica dello stesso avviso di accertamento, ma in presenza di obbligo dichiarativo, sarebbe stata tempestiva.

Voi come la interpretate? Nel mio caso specifico (accertamento d'ufficio ICI anno imposta 2001 e notificatomi alcuni giorni fa per violazione dell'omessa dichiarazione e omesso versamento) pensate che faccio bene a fare una ISTANTA di AUTOTUTELA al comune per farmi toglire la sanzione? Io le idee chiare mica ce l'ho ancora?:confused:
 
Ormai mi scrivo da solo...:D Speravo in qualche esperto...eppure il problema sulla decadenza termini dei tributi locali dovrebbe interessare a molti...Comunque sia sto indagando...e sono giunto a questo parere personale...Se l'I.C.I. si paga per l'anno in corso...ossia..ad esempio...pago nel 2001 l'imposta per lo stesso anno credo che non dovrei avere problemi a farmi cancellare in autotutela la sanzione: Altrimenti, se si paga per l'anno passato, tipo IRPEF, non avrei scampo..Vorrebbe dire che per il 2001 avrei dovuto pagare nel 2002 e allora i termini non sarebbero ancora scaduti anche se prossimi (31/12/2007).
C'E' QUALCHE BRAVA PERSONA ESPERTA DI STE COSE CHE MI DICE IL SUO PARERE? :D
 
Ormai mi scrivo da solo...:D Speravo in qualche esperto...eppure il problema sulla decadenza termini dei tributi locali dovrebbe interessare a molti...Comunque sia sto indagando...e sono giunto a questo parere personale...Se l'I.C.I. si paga per l'anno in corso...ossia..ad esempio...pago nel 2001 l'imposta per lo stesso anno credo che non dovrei avere problemi a farmi cancellare in autotutela la sanzione: Altrimenti, se si paga per l'anno passato, tipo IRPEF, non avrei scampo..Vorrebbe dire che per il 2001 avrei dovuto pagare nel 2002 e allora i termini non sarebbero ancora scaduti anche se prossimi (31/12/2007).
C'E' QUALCHE BRAVA PERSONA ESPERTA DI STE COSE CHE MI DICE IL SUO PARERE? :D

allora ci provo: non c'è assolutamente prescrizione. se la notifica è stata a nome della nonna e notificata agli eredi non ci sono sanzioni per intrasmissibilità della sanzione (dec 471 del 97 credo) quindi sono da pagare imposta del periodo ed interessi ( cosa che dovrebbe essere scritta sulla notifica)
 
allora ci provo: non c'è assolutamente prescrizione. se la notifica è stata a nome della nonna e notificata agli eredi non ci sono sanzioni per intrasmissibilità della sanzione (dec 471 del 97 credo) quindi sono da pagare imposta del periodo ed interessi ( cosa che dovrebbe essere scritta sulla notifica)

Le cose stanno cosi...il 50% del terreno era intestato ai mia nonna (e per questo mi è arrivata solo l'imposta da pagare...) Alcuni giorni dopo il postino ha nuovamente suonato al campanello e ha recapitato a mia madre nuovo accertamento intestato a lei per l'altro 50% ( in questo caso, oltre all'imposta sono segnate le sanzioni maggiorative). Sin qua ci siamo... è come dici tu ed è tutto chiaro...Perche mi dici, invece, che i termini non sono ancora decaduti? Io sono completamente a digiuno di queste normative, ma leggendo un po qua e la (tra l'altro ho riportato nel thread quanto "scovato") credo di avere una piccola speranza in merito... SE l'ICI si paga per lanno in corso il 2001 è bello che prescritto al 02/01/2007 altrimenti pago!
 
Le cose stanno cosi...il 50% del terreno era intestato ai mia nonna (e per questo mi è arrivata solo l'imposta da pagare...) Alcuni giorni dopo il postino ha nuovamente suonato al campanello e ha recapitato a mia madre nuovo accertamento intestato a lei per l'altro 50% ( in questo caso, oltre all'imposta sono segnate le sanzioni maggiorative). Sin qua ci siamo... è come dici tu ed è tutto chiaro...Perche mi dici, invece, che i termini non sono ancora decaduti? Io sono completamente a digiuno di queste normative, ma leggendo un po qua e la (tra l'altro ho riportato nel thread quanto "scovato") credo di avere una piccola speranza in merito... SE l'ICI si paga per lanno in corso il 2001 è bello che prescritto al 02/01/2007 altrimenti pago!

l'ici del 2001 la dichiari nel 2002.......5 anni di tempo quindi ti doveva (è) arrivare (ta) entro il 31/12/2007..
 
l'ici del 2001 la dichiari nel 2002.......5 anni di tempo quindi ti doveva (è) arrivare (ta) entro il 31/12/2007..

Può darsi che sbaglio, ma il tuo discorso vale per l'IRPEF...per l'ICI si dichiara l'anno in corso...Ormai ci sono dentro e vado in fondo alla questione...ti farò sapere se avevi ragione tu...ciao e grazie..
 
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