Schema di accordo sul voto

Verm & Solitair

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SINDACATO DI VOTO
I sigg.
premesso che
a) sono attualmente tutti titolari di quote pari al 10% del capitale sociale della ….. s.r.l. a seguito di atto di cessione delle partecipazioni stipulato in data ….
b) intendono costituire in sindacato le quote di cui sono titolari in modo da regolare per quanto possibile il funzionamento e la gestione della … s.r.l.
c) già sussiste un accordo parasociale cui hanno aderito tutti i soci della …. s.r.l.
tanto premesso
convengono quanto segue
1. Le parti costituiscono in sindacato le quote sociali presenti e future di cui sono titolari, che attualmente rappresentano il 50% del capitale sociale della …. s.r.l.
2. Formano oggetto del sindacato ogni decisione che dovrà essere presa dall’assemblea ordinaria e straordinaria della ……… s.r.l. in base alle competenze fissate dalla legge o dall’atto costitutivo o rimesse all’organo assembleare per volontà degli amministratori.
3. Le decisioni del sindacato verranno prese, previa consultazione anche separata e non collegiale tra i soci aderenti, senza alcuna formalità di convocazione e riunione assembleare, purchè la decisione stessa sia approvata da almeno quattro quinti dei soci aderenti al sindacato che rappresentino i quattro quinti delle quote sociali vincolate con il presente accordo. A pena di invalidità o comunque di inefficacia, la decisione del sindacato dovrà essere formalizzata per iscritto.
4. Le parti si impegnano a non stipulare in futuro altri accordi con altri soci.
5. Il sindacato ha durata fino al …….. (indicare data atto costitutivo).
6. In caso di circolazione della quota sociale, per atto tra vivi o mortis causa, ciascuno dei soci si obbliga a rendere efficace i patti del presente sindacato anche nei confronti dei propri aventi causa.
7. In caso di violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, ciascun socio inadempiente sarà obbligato a versare nei confronti di ciascuno degli altri soci la somma di 50.000 Euro oltre al risarcimento dei danni che ciascun socio potrà dimostare di aver subito.
8. Le parti si impegnano a comportarsi secondo il principio generale di correttezza e buona fede ed a modificare, qualora ciò risulti necessario, i patti del presente sindacato, per renderli più conformi all’interesse comune.
9. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti che hanno sottoscritto il presente accordo in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione dei presenti accordi o di ogni altro atto ad essi comunque connesso o da essi dipendenti sarà rimessa alla decisione di un Collegio arbitrale formato da tanti membri quante sono le parti in lite, ciascuna delle quali nominerà un proprio arbitro; gli arbitri così eletti nomineranno un altro arbitro con funzione di presidente; in caso di disaccordo su tale nomina ovvero di rifiuto di nomina di un proprio arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Napoli su iniziativa della parte più diligente. Non possono assumere la qualità di arbitro i magistrati, anche se hanno cessato di svolgere la propria attività, perché così espressamente voluto dalle parti. Per le controversie rientranti nell’ambito della competenza inderogabile dell’Autorità Giudiziaria l’unico foro competente è quello di Napoli.

Le parti, avendo letto tutti i patti del presente accordo, approvano specificamente anche la clausola n. 4 (divieto di ulteriori patti con altri soci), n. 6 (efficacia dell’accordo nei confronti degli aventi causa), n. 7 (penale e risarcimento del danno) , 9 (clausola arbitrale).
 
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