Sentenze bond cirio

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Tribunale di Palermo, sez. III 16-03-2005
Angelo Monteleone, Presidente; Cristina Midulla, Giudice; Giulia Maisano, Giudice Relatore
La declaratoria di nullità del contratto obbliga le parti alla ripetizione delle prestazioni
rispettivamente ricevute sia con rimando all'attribuzione patrimoniale principale che a quelle
accessorie (nella specie per investimento dichiarato nullo in bond Cirio Del Monte).
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Tribunale di Palermo, sez. III 16-03-2005
Angelo Monteleone, Presidente; Cristina Midulla, Giudice; Giulia Maisano, Giudice Relatore
Non è consentito alla banca trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, dietro l'allegazione
dell'imprevedibilità del crack finanziario dell'emittente (nella specie, bond Cirio Del Monte) e
dell'ignoranza delle caratteristiche del titolo, essendo questa tenuta all'osservanza della regola
del know your merchandise rule, e non avendo dimostrato, come era suo preciso onere, la
diligenza profusa nell'acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e,
non ultimo, nella sua rappresentazione all'investitore. E' appena il caso di osservare come
l'obbligo di trasfondere informazione in favore di costui non può ritenersi assolto per effetto
della pur indispensabile, ai fini della validità del negozio, consegna del prospetto sui rischi
generali di investimento predisposto dalla Consob. La consegna di tale documento, nel caso di
specie comprovata, dà corpo secondo quanto condivisibilmente segnalato dalla dottrina, ad una
delle tecniche adoperate dal legislatore per colmare il divario del bagaglio informativo delle
parti, ed in alcun modo può essere valutata alla stregua di una presunzione di consapevolezza
da parte del consumatore. Anche tralasciando il dato, invero non trascurabile, della non
immediata e diffusa comprensibilità dei concetti ai espressi, non può invece non evidenziarsi la
genericità del contenuto, tendente ad illustrare le caratteristiche delle diverse tipologie di
strumenti finanziari ed i rischi a ciascuna astrattamente connessi, ma non ritagliato sull'oggetto
della singola negoziazione.
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Tribunale di Palermo, sez. III 16-03-2005
Angelo Monteleone, Presidente; Cristina Midulla, Giudice; Giulia Maisano, Giudice Relatore
Sia l'acquisto di obbligazioni di un paese emergente quale la Polonia, sia l'acquisto di bond Cirio
Del Monte, in quanto connotati entrambi da una grado elevato di rischio, devono ritenersi
operazioni inadeguate per un investitore la cui esperienza prima di allora era maturata solo
grazie alla negoziazione di titoli del debito pubblico italiano con l'obiettivo, dichiarato, di
costituire la provvista necessaria all'acquisto di un'abitazione.
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Tribunale di Treviso 26-11-2004
La questione sollevata dalla difesa circa il rifiuto dell'attore di fornire informazioni personali
sull'esperienza in materia di investimenti ed altro non ha rilievo per due ordini di motivi: a)
perché proprio la mancanza di dati doveva indurre la banca a considerare il profilo di
propensione al rischio più basso in coerenza con la regole di diligenza e prudenza, nella
prospettiva di adeguatezza dell'operazione (art. 29 Reg. Consob 11522/98; cfr inoltre art. 3.3
Codice di autodisciplina delle banche - ABI); b) perché tale rifiuto atterrebbe in ogni caso a uno
solo degli obblighi gravanti sulla banca, quello di acquisire informazioni dai clienti (art. 21 lett.
b) prima parte d.lgs. 58/98), obbligo che non coincide con quello di fornire ai clienti
informazioni adeguate sull'investimento (art. 21 lett. a) e b) seconda parte d.lgs. 58/98 e art.
28, secondo comma, Reg. Consob 11522/98). Anche la questione della presunta propensione al
rischio , già asseritamente uso a investimenti diversificati e speculativi, è irrilevante, atteso che
ogni investitore, qualsiasi propensione al rischio manifesti, ha diritto a un informazione
completa e veridica sulla specifica operazione. La violazione da parte della banca dei precetti di
cui agli art. 21 d.lgs. 58/98 e dell'art. 28 Reg. citato comporta la nullità del contratto di acquisto
dei bond (nella specie, emessi dalla società Cirio) a norma dell'art. 1418 c.c., per contrarietà a
norme imperative. Tali precetti di carattere inderogabile tutelano, infatti, interessi di ordine
generale (diligenza degli intermediari) e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio e del
diritto di proprietà; cfr Cass. 7.03.2001 n. 3272 rv. 544486 per la dichiarazione di nullità del
contratto concluso da intermediario non autorizzato).
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Tribunale di Treviso 26-11-2004
Sotto il profilo dei contenuti della comunicazione verbale tra funzionario e cliente, nessuna delle
parti ha introdotto prove, rendendo così impossibile una valutazione di eventuali integrazioni
alle informazioni scritte (come sostenuto dalla banca) o di informazioni aggiuntive destinate a
convincere il cliente della bontà e affidabilità dell'investimento (come sostenuto dall'attore).
Tale prova mancata si risolve a danno della convenuta, atteso che l'art. 23 comma 6° del d.lgs.
58/98 addossa ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta (nella fattispecie il giudice ha deciso la nullità dell'investimento in bond Cirio).
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Tribunale di Treviso 26-11-2004
Il punto focale del processo è dato dalla completezza delle informazioni fornite dalla banca circa
la natura, rischi e implicazioni della specifica operazione (a norma dell'art. 28 del Reg. Consob
11522/98) e dalla diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento dei servizi di
investimento di cui all'art. 21 lett. a) e b) d.lgs. 58/98. Nel caso di specie, stando alle risultanze
probatorie, la banca ha fornito quasi un anno prima dell'acquisto dei bond Cirio il documento sui
rischi generali degli investimenti e strumenti finanziari, documento del tutto generico nei
contenuti, senza alcun riferimento alla categoria dei titoli in questione (corporate bond emessi
da società estera senza prospetto informativo e rating). Maggiori informazioni reca la scheda
relativa all'obbligazione Cirio Holding Lux 6,25% , che riporta i dati essenziali del titolo (taglio,
data emissione e scadenza, prezzo di vendita e rimborso, cedola rendimento). Ma si tratta con
tutta evidenza di informazioni del tutto insufficienti nella prospettiva di una valutazione
ponderata dei rischi e della natura dell'investimento. Non vi è alcun riferimento alla struttura
del gruppo, alle garanzie offerte, al rischio per l'investitore: in altre parole manca qualsiasi
approfondimento e valutazione professionale tali da porre in grado il cliente di decidere se
acquistare o meno quel prodotto finanziario in relazione all'interesse offerto. Anzi, quel
documento è parzialmente fuorviante nella parte introduttiva quando la banca "propone"
un'eurobbligazione di "di un emittente molto noto a livello internazionale" creando nel cliente
che l'emittente, proprio perché noto, è anche affidabile: nulla di men vero atteso che l'emittente
non era noto, trattandosi di una società lussemburghese che di conosciuto aveva solo il
richiamo alla Cirio. La banca ha omesso di precisare il collegamento esistente tra le due società
e soprattutto le garanzie eventualmente connesse all'emissione. In conclusione, sotto il profilo
documentale, le informazioni fornite dalla banca al cliente in ordine alla natura, rischi e
specifiche implicazioni sono risultate del tutto insufficienti sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo e in parte addirittura fuorvianti.
 
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