galimba
Live Long & Prosper
- Registrato
- 16/5/00
- Messaggi
- 6.663
- Punti reazioni
- 571
Leggendo qua e la tra le varie lettere del sito (tra l'altro molto utile) ,faccio notare che ad un lettore ,il quale chiede chiarimenti su di una polizza, e' stato omesso o tralasciato un importante particolare .
La discussione era questa:
"Lettere del 3 Novembre 2003
LETTORE:
Riconvertire INA Valore attivo
Buongiorno, all´atto del pagamento della quota semestrale della mia polizza INA valore attivo, riconvertita nel 1997 da una precedente stipulata nel 1986, mi e´ stato proposto di convertirla di nuovo in un prodotto denominato Euro fortesecondo la tariffa 41UEF. Il mio versamento attuale con INA e' di 2231, 10 euro all´anno. I vantaggi fortemente propagandati come opportunita' da non perdere assolutamente, sarebbero che Euro forte investe in Obbligazioni e non in azioni come INA valore attivo e che gli interessi minimi del 2%, maturano sull'intero capitale versato, che vengono quindi acquisite per sempre nel contratto. Poi si puo' disporre delle somme gia' dopo il primo anno, cosa non possibile con ina valore attivo. Io pero' con la mia polizza INA valore attivo avevo potuto disporre di un 35% del versato dopo 5 anni. Insomma e´tutto oro quel che luccica o c´e´sotto qualcosa? Conviene passare a EURO forte?
Grazie e Saluti
RISPOSTA:
le argomentazioni del suo assicuratore ci sembrano completamente fuori dal mondo. La "riconversione" e' in realta' un modo per far incassare nuove provvigioni al suo assicuratore.
Questi strumenti non sono strumenti finanziari.
La cosa piu' conveniente da fare, se lei aveva sottoscritto questo contratto con lo scopo di mettere dei soldi da parte, e' di portare in riduzione la polizza. Cioe' interrompere i versamenti e riprendere quello che dovra' riprendere alla scadenza del contratto.
Nel frattempo, investa quello che avrebbe versato nella polizza in strumenti finanziari quotati (e non di risparmio gestito), informandosi molto bene prima di fare le scelte."
Letto cio' , scrivo anch'io una lettera (tra l'altro NON PUBBLICATA ) nella quale mi dichiaro sostanzialmente d'accordo ,ma nella quale specifico che sarebbe meglio dire al lettore che mandare in "RIDUZIONE" una polizza ,significa (tralascio la parte tecnica ) ridurre drasticamente le attivita' economiche della stessa....e quindi contabilizzare effettivamente una perdita.
Mi arriva quindi la seguente e-mail:
"Gentile signore,
> probabilmente non ha ben chiaro il funzionamento delle polizze vita.
> Se desidera puo' leggere maggiori informazioni a questo indirizzo: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=65866
> Portare in riduzione una polizza non significa affatto contabilizzare una perdita.
> La riduzione non e' il riscatto e ridurre una polizza non significa "diminuire da subito il controvalore delle quote-parti ad un valore pari a quello del riscatto".
> Poiche' non ha voluto indicarci il suo nome e cognome, ne' alcuno dei suoi dati, speriamo che non sia un assicuratore perche' se cosi' fosse, sarebbe grave per i suoi clienti.
>
>
>
>
>
> Cordiali saluti.
>
> http://www.aduc.it
> ----------------------------------------
> I consigli dell'ADUC sono gratuiti, ma i contributi sono graditi.
> Se ci credete utili, sosteneteci con l'adesione di 25,00 Euro
> o un contributo a scelta:
> CC/postale 10411502, oppure
> CC/bancario 7977/00, ABI 06160, CAB 02817
A parte che la polizza in oggetto la conosco piuttosto bene (una delle piu' diffuse in italia ,almeno fino a qualche anno fa ) , rispondo come segue:
"
Cari Signori,senza voler fare alcuna polemica,vi confermo che mandare in riduzione la polizza significa ridurne le attivita' economiche nella stragrande maggioranza dei casi,con regole piu' o meno simili,al valore di riscatto o poco piu'.
Che poi ,da li, il valore ridotto maturi gli effettivi interessi della gestione separata a cui esso e' collegato, e' un altro discorso.
Dalla parola stessa "RIDUZIONE" ,che pur qualcosa vorra' dire, si evince appunto che si "riduca" qualche cosa: ovvero le attivita' economiche.
Per quel che riguarda il fondo ina valore attivo ,tra circa 2 settimane ,se volete ,saro' in grado di mandarvi copia scannerizzata delle condizioni di polizza.
Probabilmente dovreste informarvi meglio Voi, leggendo le condizioni di molte polizze presenti sul mercato ,e prima di consigliare operazioni del genere ad una persona.
Penso quindi sia piu' grave per chi vi legge ascoltarvi ,pittosto che per i miei clienti.
Distiniti saluti.
Cominciamo con un copia ed incolla,dal sito ISVAP
"La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto.
Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio."
Mi chiedo ancora perche' la mia lettera non sia stata pubblicata.
A voi l'ardua risposta.
Modifica:
Ecco le condizioni.............
E) Riduzione
Per i contratti con -durata pagamento premi inferiore a 5 anni, a parziale deroga di quanto disposto al secondo comma dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Polizza, il contratto rimane in vigore se risultano pagate almeno due annualità di premio.
A specifica di quanto disposto al secondo comma dell'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza, il numero delle parti in cui è espresso il capitale ridotto è pari alla conversione in parti dell'importo in lire così calcolato:
- si sottrae dalla quota di capitale in lire già convertita in parti un importo pari ad un premio annuo netto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi non corrisposti sta al numero dei premi pattuiti;
- il risultato di tale differenza viene ulteriormente diminuito di una percentuale
pari ad una volta e mezzo il numero dei premi non corrisposti;
- all'ammontare così ottenuto si aggiunge la differenza tra il controvalore in lire delle parti già stabilite in relazione al numero dei premi corrisposti e la quota di capitale in lire già convertita in parti.
Il valore netto unitario da adottarsi per la determinazione dei controvalori e delle conversioni soprariportati è quello riferito alla data di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta.
Il valore di riduzione liquidabile al verificarsi della morte dell' Assicurato o a sca-denza, in caso di vita dello stesso, si ottiene convertendo in lire - sulla base del valore netto unitario alla data, rispettivamente del decesso o del primo giorno del mese prece-dente la data di scadenza - il numero di parti in cui è espresso il capitale ridotto.
Viene comunque garantito un valore minimo pari a quello che si ottiene sottraendo alla somma delle aliquote di capitale di cui al punto A), convertite in corrispondenza dei premi corrisposti, l'importo di un premio annuo netto ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi non corrisposti sta al numero dei premi pattuiti; il risultato di tale dif-ferenza viene diminuito di una percentuale pari ad una volta e mezzo il numero dei premi non corrisposti ed aggiunto dell'importo degli interessi al tasso del 4% su ciascuna delle aliquote di capitale di cui al punto A), per il periodo intercorrente tra le rispettive date di scadenza e la data di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta; l'ammontare così ottenuto viene capitalizzato al tasso del 4% per il periodo intercorrente tra la data di sca-denza dell'ultima rata di premio corrisposta e quella dell'evento risolutivo.
F) Riscatto
Per i contratti con durata pagamento premi inferiori a 5 anni, a parziale deroga di quanto disposto al primo comma dell' arto 8 delle Condizioni Generali di polizza, l'Istituto consente quanto previsto allo stesso articolo qualora siano state corrisposte almeno due annualità di premio.
In deroga all'ultimo comma dell' art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza, la risoluzione del contratto ha effetto dalla prima ricorrenza mensile della data di effetto della polizza successiva alla data del timbro postale della lettera raccomandata con la quale il Contraente deve comunicare la richiesta di riscatto.
A specifica di quanto disposto al punto A) dell'arto 8 delle Condizioni Generali di polizza, il valore di riscatto risulta pari al controvalore in lire del numero delle parti in cui è espresso il capitale ridotto sulla base del valore netto unitario del primo giorno del mese precedente la data di risoluzione del contratto.
Viene comunque garantito un valore minimo di riscatto pari al valore minimo di
riduzione di cui al punto E).
La discussione era questa:
"Lettere del 3 Novembre 2003
LETTORE:
Riconvertire INA Valore attivo
Buongiorno, all´atto del pagamento della quota semestrale della mia polizza INA valore attivo, riconvertita nel 1997 da una precedente stipulata nel 1986, mi e´ stato proposto di convertirla di nuovo in un prodotto denominato Euro fortesecondo la tariffa 41UEF. Il mio versamento attuale con INA e' di 2231, 10 euro all´anno. I vantaggi fortemente propagandati come opportunita' da non perdere assolutamente, sarebbero che Euro forte investe in Obbligazioni e non in azioni come INA valore attivo e che gli interessi minimi del 2%, maturano sull'intero capitale versato, che vengono quindi acquisite per sempre nel contratto. Poi si puo' disporre delle somme gia' dopo il primo anno, cosa non possibile con ina valore attivo. Io pero' con la mia polizza INA valore attivo avevo potuto disporre di un 35% del versato dopo 5 anni. Insomma e´tutto oro quel che luccica o c´e´sotto qualcosa? Conviene passare a EURO forte?
Grazie e Saluti
RISPOSTA:
le argomentazioni del suo assicuratore ci sembrano completamente fuori dal mondo. La "riconversione" e' in realta' un modo per far incassare nuove provvigioni al suo assicuratore.
Questi strumenti non sono strumenti finanziari.
La cosa piu' conveniente da fare, se lei aveva sottoscritto questo contratto con lo scopo di mettere dei soldi da parte, e' di portare in riduzione la polizza. Cioe' interrompere i versamenti e riprendere quello che dovra' riprendere alla scadenza del contratto.
Nel frattempo, investa quello che avrebbe versato nella polizza in strumenti finanziari quotati (e non di risparmio gestito), informandosi molto bene prima di fare le scelte."
Letto cio' , scrivo anch'io una lettera (tra l'altro NON PUBBLICATA ) nella quale mi dichiaro sostanzialmente d'accordo ,ma nella quale specifico che sarebbe meglio dire al lettore che mandare in "RIDUZIONE" una polizza ,significa (tralascio la parte tecnica ) ridurre drasticamente le attivita' economiche della stessa....e quindi contabilizzare effettivamente una perdita.
Mi arriva quindi la seguente e-mail:
"Gentile signore,
> probabilmente non ha ben chiaro il funzionamento delle polizze vita.
> Se desidera puo' leggere maggiori informazioni a questo indirizzo: http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=65866
> Portare in riduzione una polizza non significa affatto contabilizzare una perdita.
> La riduzione non e' il riscatto e ridurre una polizza non significa "diminuire da subito il controvalore delle quote-parti ad un valore pari a quello del riscatto".
> Poiche' non ha voluto indicarci il suo nome e cognome, ne' alcuno dei suoi dati, speriamo che non sia un assicuratore perche' se cosi' fosse, sarebbe grave per i suoi clienti.
>
>
>
>
>
> Cordiali saluti.
>
> http://www.aduc.it
> ----------------------------------------
> I consigli dell'ADUC sono gratuiti, ma i contributi sono graditi.
> Se ci credete utili, sosteneteci con l'adesione di 25,00 Euro
> o un contributo a scelta:
> CC/postale 10411502, oppure
> CC/bancario 7977/00, ABI 06160, CAB 02817
A parte che la polizza in oggetto la conosco piuttosto bene (una delle piu' diffuse in italia ,almeno fino a qualche anno fa ) , rispondo come segue:
"
Cari Signori,senza voler fare alcuna polemica,vi confermo che mandare in riduzione la polizza significa ridurne le attivita' economiche nella stragrande maggioranza dei casi,con regole piu' o meno simili,al valore di riscatto o poco piu'.
Che poi ,da li, il valore ridotto maturi gli effettivi interessi della gestione separata a cui esso e' collegato, e' un altro discorso.
Dalla parola stessa "RIDUZIONE" ,che pur qualcosa vorra' dire, si evince appunto che si "riduca" qualche cosa: ovvero le attivita' economiche.
Per quel che riguarda il fondo ina valore attivo ,tra circa 2 settimane ,se volete ,saro' in grado di mandarvi copia scannerizzata delle condizioni di polizza.
Probabilmente dovreste informarvi meglio Voi, leggendo le condizioni di molte polizze presenti sul mercato ,e prima di consigliare operazioni del genere ad una persona.
Penso quindi sia piu' grave per chi vi legge ascoltarvi ,pittosto che per i miei clienti.
Distiniti saluti.
Cominciamo con un copia ed incolla,dal sito ISVAP
"La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale (rendita) assicurato, ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto.
Generalmente la riduzione è consentita dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio."
Mi chiedo ancora perche' la mia lettera non sia stata pubblicata.
A voi l'ardua risposta.
Modifica:
Ecco le condizioni.............
E) Riduzione
Per i contratti con -durata pagamento premi inferiore a 5 anni, a parziale deroga di quanto disposto al secondo comma dell'art. 7 delle Condizioni Generali di Polizza, il contratto rimane in vigore se risultano pagate almeno due annualità di premio.
A specifica di quanto disposto al secondo comma dell'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza, il numero delle parti in cui è espresso il capitale ridotto è pari alla conversione in parti dell'importo in lire così calcolato:
- si sottrae dalla quota di capitale in lire già convertita in parti un importo pari ad un premio annuo netto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi non corrisposti sta al numero dei premi pattuiti;
- il risultato di tale differenza viene ulteriormente diminuito di una percentuale
pari ad una volta e mezzo il numero dei premi non corrisposti;
- all'ammontare così ottenuto si aggiunge la differenza tra il controvalore in lire delle parti già stabilite in relazione al numero dei premi corrisposti e la quota di capitale in lire già convertita in parti.
Il valore netto unitario da adottarsi per la determinazione dei controvalori e delle conversioni soprariportati è quello riferito alla data di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta.
Il valore di riduzione liquidabile al verificarsi della morte dell' Assicurato o a sca-denza, in caso di vita dello stesso, si ottiene convertendo in lire - sulla base del valore netto unitario alla data, rispettivamente del decesso o del primo giorno del mese prece-dente la data di scadenza - il numero di parti in cui è espresso il capitale ridotto.
Viene comunque garantito un valore minimo pari a quello che si ottiene sottraendo alla somma delle aliquote di capitale di cui al punto A), convertite in corrispondenza dei premi corrisposti, l'importo di un premio annuo netto ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi non corrisposti sta al numero dei premi pattuiti; il risultato di tale dif-ferenza viene diminuito di una percentuale pari ad una volta e mezzo il numero dei premi non corrisposti ed aggiunto dell'importo degli interessi al tasso del 4% su ciascuna delle aliquote di capitale di cui al punto A), per il periodo intercorrente tra le rispettive date di scadenza e la data di scadenza dell'ultima rata di premio corrisposta; l'ammontare così ottenuto viene capitalizzato al tasso del 4% per il periodo intercorrente tra la data di sca-denza dell'ultima rata di premio corrisposta e quella dell'evento risolutivo.
F) Riscatto
Per i contratti con durata pagamento premi inferiori a 5 anni, a parziale deroga di quanto disposto al primo comma dell' arto 8 delle Condizioni Generali di polizza, l'Istituto consente quanto previsto allo stesso articolo qualora siano state corrisposte almeno due annualità di premio.
In deroga all'ultimo comma dell' art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza, la risoluzione del contratto ha effetto dalla prima ricorrenza mensile della data di effetto della polizza successiva alla data del timbro postale della lettera raccomandata con la quale il Contraente deve comunicare la richiesta di riscatto.
A specifica di quanto disposto al punto A) dell'arto 8 delle Condizioni Generali di polizza, il valore di riscatto risulta pari al controvalore in lire del numero delle parti in cui è espresso il capitale ridotto sulla base del valore netto unitario del primo giorno del mese precedente la data di risoluzione del contratto.
Viene comunque garantito un valore minimo di riscatto pari al valore minimo di
riduzione di cui al punto E).
Ultima modifica: