Sulla forma del recesso da parte della banca

Verm & Solitair

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Il principio è che il contratto vada redatto per iscritto a pena di nullità, cd. nullità relativa, che può far valere solo il cliente.

In un recente caso giurisprudenziale, si afferma che anche il RECESSO segue lo stesso principio di forma; e che la stessa nullità può essere fatta valere solo dal cliente; anche se inspiegabilmente i giudici escludono nella fattispecie che il Curatore fallimentare possa far valere tale eccezione, che spetterebbe solo al "cliente" (disciplina sulla trasparenza): il che lascia perplessi, perchè il Curatore sta in giudizio in luogo del cliente fallito.
 
Verm & Solitair ha scritto:
In un recente caso giurisprudenziale, si afferma che anche il RECESSO segue lo stesso principio di forma

Meno male che me lo hanno detto, da solo non ci sarei mai arrivato.....
 
Verm & Solitair ha scritto:
i giudici escludono nella fattispecie che il Curatore fallimentare possa far valere tale eccezione, che spetterebbe solo al "cliente"

Questa, invece, me la devono spiegare davvero.....
 
Recesso da che Verm?

Se da un contratto di apertura di credito la sentenza è davvero innovativa perchè le NUB (norme bancarie uniformi) attribuiscono alla banca la facoltà di recedere anche con comunicazione verbale. Sarebbe cmq un' interessante applicazione del principio della forma per relationem.

Quanto alla legittimazione a far valere la nullità (per vizio di forma suppongo...) non credo che il principio sancito dal testo Unico bancario (legittimato è solo il cliente) possa essere utilizzato per escludere la legittimazione del curatore fallimentare. Sarebbe davvero paradossale!
Ma cmq non ci sarebbe certo da sorprendersi. A volte capita di leggere anche di peggio!

Un salutone
 
ixobal ha scritto:
le NUB (norme bancarie uniformi) attribuiscono alla banca la facoltà di recedere anche con comunicazione verbale. Sarebbe cmq un' interessante applicazione del principio della forma per relationem

So che a me non lo faranno mai (non converrebbe soprattutto a loro), ma potrebbero chiudermi l'apertura di credito sul conto corrente semplicemente con una telefonata?
 
Caro Voltaire,

secondo le NBU è sufficiente anche una comunicazione verbale!

Aspetto di leggere cmq la sentenza citata da Verm che potrebbe essere interessante. In fondo è vero che la dichiarazione di recesso deve avere la stessa forma richiesta per la validità del contratto da cui si recede (principio della forma per relationem).
Ed è certo che le norme di legge che prescrivono requisiti formali per la validità del contratto non possono essere derogate dalle NBU.

Quello che però è pesantissimo è il termine concesso al cliente per il "rientro" (restituzione delle somme utilizzate). Due giorni feriali!
 
Nel caso di recesso del cliente dal contratto di conto corrente entro quale tempo devono provvedere a chiuderlo ?
Per un conto titoli chiuso nel giugno 2000, continuano ad addebitare il conto corrente, del quale ho chiesto la chiusura i primi giorni di ottobre e che ancora non si decidono a chiudere.
Fortunatamente che dopo aver lasciato nel conto circa tre milioni per un mese ed aver fatto vari solleciti considerato che non lo chiudevano e non provvedevano al bonifico richiesto, ho portato il saldo a 7.000 lire, ora dopo aver addebitato spese e bolli per circa trecentomilalire mi cercano.
Pagherò solo in sede di pignoramento, nel frattempo pur non avendo tempo da perdere, ho spedito tutto all'Ufficio Reclami della Direzione Generale, con la speranza che almeno qualcuno lo promuovano.
 
Per Ixo: The Room!

Con un collega ho parlato stamane, ricevendo la massima, ma dovrei avere una copia per esteso della sentenza in un fascicolo (la lessi velocemente qualche giorno fa prima di dargliela).

Salutoni.

Verm
 
ixobal ha scritto:
secondo le NBU è sufficiente anche una comunicazione verbale!

Nel ribadire che a me non lo farebbero (perchè non conviene a loro, mica per me), io sono tranquilissimo, perchè chiudere l'apertura di credito non mi porterebbe alcun danno: la utilizzo per operatività di breve sui titoli, e mi basterebbe chiudere le operazioni in corso, seppur forzatamente, per rientrare all'istante, ma chi usa i soldi per motivi molto più importanti e che non è in grado di rientrare immediatamente?
 
BANCABASSOTTI ha scritto:
Nel caso di recesso del cliente dal contratto di conto corrente entro quale tempo devono provvedere a chiuderlo?

Di norma, si chiude non appena possibile, se non ci sono assegni in giro, ecc. si chiude in pochi giorni.


BANCABASSOTTI ha scritto:
Per un conto titoli chiuso nel giugno 2000, continuano ad addebitare il conto corrente.

Questo è contrario alle norme: anche se fosse un conto a liquidazione semestrale, sarebbe stato chiuso al 30 giugno, appunto.
 
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