sulle "OPERAZIONI NON ADEGUATE"

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bobo85

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21/11/01
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Salve a tutti,
Vorrei sapere se la mancata applicazione dell'art.29 della delibera Consob 11522 in merito alle operazioni non adeguate da parte degli intermediari o banche puo' essere causa di ricorso legale; la mia banca non mi ha mai informato al riguardo, qualsiasi ordine lo fa passare indistintamente, e secondo quanto leggo nella delibera, quello sull'avvertimento delle operazioni non adeguate non e' solo una semplice formalita', ma un obbligo preciso che viene imposto agli intermediari. Qualcuno sa spiegarmi meglio tutta la questione? Grazie infinite.
 
Si definisce "nona deguata" una disposizione che il cliente chiede di mettere in pratica ma che non è allineata (adeguata, appunto) al proprio profilo di investitore per almeno una delle caratteristiche seguenti: tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.

Per cercare di distinguere l'eventuale caratteristica di non adeguatezza, l'intermediario deve utilizzare tutti i dati di cui dispone, sia quelli generali (età, professione, ecc.) sia quelli specifici che il cliente ha rilasciato all'apertura del rapporto (esperienza in tema di strumenti finanziari, ecc.: il cliente che non comunica tali dati deve specificatamente indicarlo con un'apposita dichiarazione sul contratto).

Se ravvisa gli estremi di inadeguatezza, l'intermediario deve avvertire il cliente, e porre in essere la disposizione solo se il cliente conferma l'intenzione (in pratica, firma per presa visione delle caratteristiche di inadeguatezza).

Se l'intermediario pone in essere un'operazione non adeguata senza aver raccolto l'autorizzazione specifica del cliente, il cliente stesso puo' pretendere il risarcimento dell'eventuale danno cagionatogli dall'operazione stessa.

Per valutare le caratteristiche di non adeguatezza, a volte, bisogna studiare per bene tutte le caratteristiche dell'investitore, delle comunicazioni che ha fornito all'intermediario, alla sua operatività precedente e successiva sina in quantità (dimensione) che in qualità (tipologia, oggetto, frequenza), perché a volte il confine tra adeguatezza ed inadeguatezza è parecchio sottile.
 
Grazie Voltaire, ma l'obbligo sussiste solo se ho dato notizie sulla mia esperienza in tema di investimenti , oppure sussiste comunque? E in questo caso, quali sono i parametri per valutare l'adeguatezza?
 
Esiste una disposizione Consob in merito

Nel caso in cui l'intermediario non disponga dei dati che il cliente non ha voluto comunicare, deve basarsi sui dati che ha a disposizione, dai generici (età, professione, ecc.), a quelli che il cliente ha voluto eventualmente comunicare (anche se non tutti quelli previsti), all'operatività condotta dal cliente in precedenza.
 
Qual'e' questa disposizione della Consob in merito? Vorrei consultarla , perche' se e' cosi', allora potrei ricorrere ad un ricorso, visto che non mi ha mai avvertito dell'inadeguatezza delle operazioni, ma credi che ne valga davvero la pena? Cioe', posso davvero sperare in un risarcimento? Ed in che modo-eventualmente- quest'ultimo andrebbe misurato? Tra l'altro, non si e' mai stabilito un "capitale di riferimento" e non ho mai ricevuto notifica riguardo alle perdite che andavo maturando. Che ne pensi?
 
Dipende dalle caratteristiche delle operazioni poste in essere dal cliente.

Comunque, nel contratto devi aver indicato le tue caratteristiche oppure la volontà di non comunicarle (con tanto di firma).

Il "capitale di riferimento" esiste per i derivati (futures ed opzioni) oppure per i cw (per i cw solo dal 1 1 2001), non per gli altri strumenti.

In giornata ti posto la comunicazione Consob.

Si effettua, se è il caso, un reclamo.

Nel caso in cui l'intermediario avesse sbagliato, il cliente puo' pretendere il risarcimento di tutte le operazioni in perdita poste in essere e per le quali non è stato avvertito della non adeguatezza.
 
Ok Voltaire!! ASPETTO IL TUO POST. CIAO !!
 
Ti ho scritto una lettera in risposta alla tua risposta, grazie per l'attenzione.
 
Voltaire, ma come non "servi", sei sempre "azzeccato"! Anzi siamo in attesa di nuove (V&S)
Ho risposto alla e.mail a bobo (Verm)
 
Eccone una, ad esempio....

Comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000


Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta, in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es.: età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività; situazione del mercato).
 
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