Sull'esperibilità di un art. 700 c.p.c. nei confronti di Borsa Italiana s.p.a.

Verm & Solitair

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Innanzitutto riteniamo pienamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ma occorre verificare se in concoreto (come è nel caso di intermediari autorizzati) non operi la clausola arbitrale, specificamente indicata anche nel regolamento.

In astratto, l'esperibilità del rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. è confermata da un'ordinanza del tribunale di Milano, in una controversia promossa da alcuni operatori del MPR (mercato telematico dei contratti a premio) che si lamentavano, perchè la società di gestione "limitava la negoziazione dei contratti a premio a tutto vantaggio di altri segmenti di mercato".

Nella fattispecie, è stato negato il rimedio cautelare, per mancanza del fumus boni iuris. Tuttavia, il provvedimento è importante, perchè riconosce l'ammissibilità di un'istanza innanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (se c'è il fumus e il periculum in mora).
 
Gli operatori MPR (mercato dei premi) si lamentano da tempo della scarsa considerazione di cui godono da parte di Borsa Italiana S.p.A., che favorisce il mercato IDEM, dove sono negoziate le opzioni (oltre ai futures).
 
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