L’UE inizia l’interscambio di informazioni fiscali sul risparmio
04 Jul 2005
di Rocki Gialanella
L’Unione Europea da il via libera ad un sistema di interscambio di informazioni tributaria sul rendimento degli investimenti che permetterà di realizzare un miglior controllo su un elevato numero di paradisi fiscali
La direttiva in materia di fiscalità del risparmio è ormai un dato di fatto. Dopo otto anni di lenta digestione (dal 1997), è entrato in vigore il 1° luglio uno dei testi normativi che ha provocato un gran numero di mal di testa alla UE. La direttiva comunitaria stabilisce che i rendimenti ottenuti da un non residente sotto forma di interessi dall’investimento dei risparmi, vengano assoggettati all’imposizione fiscale prevista dalla legislazione nazionale del paese di residenza. L’adempimento dell’obbligo sarà garantito da un fitto interscambio di informazioni tra i paesi dell’UE. L’obiettivo è di procedere ad una tassazione domestica che sia indipendente dal luogo prescelto dall’investitore per servirsi dei propri risparmi.
Anche se la direttiva contiene alcuni limiti (esclude pensioni, prestazioni assicurative e derivati), si tratta di un passo da gigante per armonizzare il trattamento fiscale dei rendimenti derivanti dall’investimento dei risparmi dei cittadini dell’area. Il testo interessa più di dieci territori dell’Unione (otto sotto l’ombrello protettivo della Corona britannica e due olandesi) considerati tradizionalmente come ‘paradisi fiscali’, che saranno obbligati a somministrare informazioni sui conti correnti dei propri clienti ai soci comunitari che ne facciano richiesta. L’introduzione della direttiva rappresenta un duro colpo per lo smantellamento progressivo di questo tipo di aree, destinate finora all’evasione fiscale su scala internazionale.
Il complesso intreccio legale che proteggeva i paradisi fiscali, ha reso necessaria la firma di accordi bilaterali per procedere allo scambio di informazioni. Ogni paese dell’UE ha dovuto sottoscrivere accordi con le dipendenze britanniche e olandesi coinvolte nell’operazione. La direttiva estende il suo ambito d’applicazione anche a paesi non Ue. Nel 1997 si stabilì che le misure necessarie a promuovere lo scambio di informazioni tra i paesi UE, doveva essere accompagnato da accordi, contenenti misure equivalenti, firmati con altri paesi localizzati nella macro- regione (Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera e Monaco). Il motivo è semplice: i mercati finanziari di questi paesi competono direttamente con quelli dell’area UE. Un accordo con la Svizzera è stato chiesto a gran voce dai vicini Belgio e Lussemburgo, preoccupati dalla possibilità di assistere ad un’intensa fuga di capitali verso le banche elvetiche.
La soluzione è stata trovata grazie ad un accordo tra questi paesi. In quest’ultimo caso, non si assisterà ad uno scambio di informazioni, ma si applicherà una ritenuta alla fonte sul rendimento generato dagli investimenti. La ritenuta sarà del 15% fino al 2007, del 20% fino al 2010, e del 35% a partire dal 2021. La Commissione europea inserirà questi accordi in un’appendice della direttiva e si preoccuperà di vigilare sui possibili obblighi incompiuti. Gli accordi hanno permesso alla Svizzera di conservare il tanto amato segreto bancario in cambio dell’applicazione di ritenute alla fonte sui flussi di risparmio che pervengono alle banche domestiche. Anche Belgio, Austria e Lussemburgo, preoccupati per lo strapotere finanziario svizzero, hanno scelto di optare per il regime di ritenuta fiscale provvisoria. La ritenuta sarà così ripartita: il 75% dei proventi andrà al paese d’origine del risparmiatore, e il restante 25% rimarrà nel paese che ospita i risparmi.
L’UE ha chiesto che l’applicazione delle ritenute rappresentino un periodo transitorio che porti ad una successiva fase caratterizzata dallo scambio di informazioni. Lussemburgo e Belgio hanno annunciato che rinunceranno al segreto bancario se la Svizzera procederà nella stessa direzione. La direttiva doveva entrare in vigore il 1° gennaio del 2005, ma l’Ue ha preferito aspettare il 1° luglio per permettere agli istituti di credito svizzeri di adattarsi al nuovo processo di applicazione delle ritenute alla fonte. La Svizzera è obbligata (insieme ad Andorra, Monaco, San Marino e Liechtenstein) all’interscambio di informazioni con le altre aziende statali dell’UE nell’ipotesi in cui ci siano chiare evidenze di frode fiscale.
http://www.fondionline.it/sito/main...&ch1=C08&p1=1&ch3=c14&ch4=C11&ch2=C03&p2=4022
04 Jul 2005
di Rocki Gialanella
L’Unione Europea da il via libera ad un sistema di interscambio di informazioni tributaria sul rendimento degli investimenti che permetterà di realizzare un miglior controllo su un elevato numero di paradisi fiscali
La direttiva in materia di fiscalità del risparmio è ormai un dato di fatto. Dopo otto anni di lenta digestione (dal 1997), è entrato in vigore il 1° luglio uno dei testi normativi che ha provocato un gran numero di mal di testa alla UE. La direttiva comunitaria stabilisce che i rendimenti ottenuti da un non residente sotto forma di interessi dall’investimento dei risparmi, vengano assoggettati all’imposizione fiscale prevista dalla legislazione nazionale del paese di residenza. L’adempimento dell’obbligo sarà garantito da un fitto interscambio di informazioni tra i paesi dell’UE. L’obiettivo è di procedere ad una tassazione domestica che sia indipendente dal luogo prescelto dall’investitore per servirsi dei propri risparmi.
Anche se la direttiva contiene alcuni limiti (esclude pensioni, prestazioni assicurative e derivati), si tratta di un passo da gigante per armonizzare il trattamento fiscale dei rendimenti derivanti dall’investimento dei risparmi dei cittadini dell’area. Il testo interessa più di dieci territori dell’Unione (otto sotto l’ombrello protettivo della Corona britannica e due olandesi) considerati tradizionalmente come ‘paradisi fiscali’, che saranno obbligati a somministrare informazioni sui conti correnti dei propri clienti ai soci comunitari che ne facciano richiesta. L’introduzione della direttiva rappresenta un duro colpo per lo smantellamento progressivo di questo tipo di aree, destinate finora all’evasione fiscale su scala internazionale.
Il complesso intreccio legale che proteggeva i paradisi fiscali, ha reso necessaria la firma di accordi bilaterali per procedere allo scambio di informazioni. Ogni paese dell’UE ha dovuto sottoscrivere accordi con le dipendenze britanniche e olandesi coinvolte nell’operazione. La direttiva estende il suo ambito d’applicazione anche a paesi non Ue. Nel 1997 si stabilì che le misure necessarie a promuovere lo scambio di informazioni tra i paesi UE, doveva essere accompagnato da accordi, contenenti misure equivalenti, firmati con altri paesi localizzati nella macro- regione (Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera e Monaco). Il motivo è semplice: i mercati finanziari di questi paesi competono direttamente con quelli dell’area UE. Un accordo con la Svizzera è stato chiesto a gran voce dai vicini Belgio e Lussemburgo, preoccupati dalla possibilità di assistere ad un’intensa fuga di capitali verso le banche elvetiche.
La soluzione è stata trovata grazie ad un accordo tra questi paesi. In quest’ultimo caso, non si assisterà ad uno scambio di informazioni, ma si applicherà una ritenuta alla fonte sul rendimento generato dagli investimenti. La ritenuta sarà del 15% fino al 2007, del 20% fino al 2010, e del 35% a partire dal 2021. La Commissione europea inserirà questi accordi in un’appendice della direttiva e si preoccuperà di vigilare sui possibili obblighi incompiuti. Gli accordi hanno permesso alla Svizzera di conservare il tanto amato segreto bancario in cambio dell’applicazione di ritenute alla fonte sui flussi di risparmio che pervengono alle banche domestiche. Anche Belgio, Austria e Lussemburgo, preoccupati per lo strapotere finanziario svizzero, hanno scelto di optare per il regime di ritenuta fiscale provvisoria. La ritenuta sarà così ripartita: il 75% dei proventi andrà al paese d’origine del risparmiatore, e il restante 25% rimarrà nel paese che ospita i risparmi.
L’UE ha chiesto che l’applicazione delle ritenute rappresentino un periodo transitorio che porti ad una successiva fase caratterizzata dallo scambio di informazioni. Lussemburgo e Belgio hanno annunciato che rinunceranno al segreto bancario se la Svizzera procederà nella stessa direzione. La direttiva doveva entrare in vigore il 1° gennaio del 2005, ma l’Ue ha preferito aspettare il 1° luglio per permettere agli istituti di credito svizzeri di adattarsi al nuovo processo di applicazione delle ritenute alla fonte. La Svizzera è obbligata (insieme ad Andorra, Monaco, San Marino e Liechtenstein) all’interscambio di informazioni con le altre aziende statali dell’UE nell’ipotesi in cui ci siano chiare evidenze di frode fiscale.
http://www.fondionline.it/sito/main...&ch1=C08&p1=1&ch3=c14&ch4=C11&ch2=C03&p2=4022