Intermediario italiano: se sei in amministrato fa tutto lui e paghi il 12.5%, esattamente come le azioni italiane.
Intermediario estero:
Per chi ha residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario e della società che ha emesso le azioni.
La norma è l'art. 81 lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
Dall'intermediario estero si riceve pertanto la plusvalenza al lordo dell'imposta, e occorre comportarsi secondo il regime della dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei redditi, e infine versare l'imposta allo Stato italiano in sede di pagamento Irpef.
Inoltre, se nel periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei propri investimenti esteri eccede i 20 milioni di lire, occorre compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modulo per il "monitoraggio valutario" convertendo gli importi in valuta estera al cambio medio mensile (mentre per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni).