Tassazione rimborso spese per stage

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swaption

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Come viene tassato il rimborso spese per stage ?

tassazione irpef ordinaria o esiste una tassazione separata ( come spero esista , essendo questa la via di inizio primo lavoro per molti neolaureati )

grazie
 
Scritto da swaption
Come viene tassato il rimborso spese per stage ?

tassazione irpef ordinaria o esiste una tassazione separata ( come spero esista , essendo questa la via di inizio primo lavoro per molti neolaureati )

grazie

Di solito i rimborsi spese per stage sono una somma irrisoria, all'incirca si aggirano tra i 300 e i 700 euro.
Se sei un neolaureato non dovresti avere altri introiti, quindi se non si raggiungono determinate somme non si devono pagare tasse.
Almeno io ho fatto così! rimborso spese di 385 euro, non ho dovuto pagare nulla.ciao ;)
 
Re: Re: Tassazione rimborso spese per stage

Scritto da dodoale
Di solito i rimborsi spese per stage sono una somma irrisoria, all'incirca si aggirano tra i 300 e i 700 euro.
Se sei un neolaureato non dovresti avere altri introiti, quindi se non si raggiungono determinate somme non si devono pagare tasse.
Almeno io ho fatto così! rimborso spese di 385 euro, non ho dovuto pagare nulla.ciao ;)

a me danno rimborso spese di 516€ ...

spero che siano netti ...

io sono neolaureato al primo lavoro , non ho altri introiti.

ciao :)
 
Re: Re: Re: Tassazione rimborso spese per stage

Scritto da swaption
a me danno rimborso spese di 516€ ...

spero che siano netti ...

io sono neolaureato al primo lavoro , non ho altri introiti.

ciao :)

La somma oltre il quale si deve pagare le tasse non me la ricordo, comunque mi ricordo che il mio commercialista mi fece incassare i 385 euro senza pagare nulla. ciao :)
 
come minimo fino a 3000 euro annui non si paga l'irpef qualunque sia il tipo di reddito.

poi questa quota e' innalzata a seconda del tipo di lavoro , al momento non ricordo (anche il doppio).

:D
 
Scritto da Weaver
come minimo fino a 3000 euro annui non si paga l'irpef qualunque sia il tipo di reddito.

poi questa quota e' innalzata a seconda del tipo di lavoro , al momento non ricordo (anche il doppio).

:D

io ho un contratto di 3 mesi ...

poi si vedrà , sai com'è no ? ;)

per me l'importante è che in questi 3 mesi incasso 516€ e non di meno ...
 
Re: Re: Re: Re: Tassazione rimborso spese per stage

Scritto da dodoale
La somma oltre il quale si deve pagare le tasse non me la ricordo, comunque mi ricordo che il mio commercialista mi fece incassare i 385 euro senza pagare nulla. ciao :)

ho dato le coordinate iban , vedrò alla fine del primo mese cosa mi accreditano in conto :D
 
L'eventuale compenso, pattuito quale rimborso spese, non concorre a formare reddito imponibile ai fini contributivi perchè lo stage o tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato.

Bey Melissa
 
in realtà...

sebbene a fini inps o inail non sia un rapporto di lavoro subordinato, lo è a fini Irpef. quindi va applicata la ritenuta d' acconto
 
Re: in realtà...

Scritto da redon
sebbene a fini inps o inail non sia un rapporto di lavoro subordinato, lo è a fini Irpef. quindi va applicata la ritenuta d' acconto

eh infatti mi aspettavo la ladrata ...

aliquota della ritenuta ?
grazie
 
.

Dal punto di vista fiscale, in base all’art. 47 Tuir, il compenso è considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è quindi tassato con gli stessi criteri. La ritenuta d’acconto va operata con scaglioni e aliquote Irpef ragguagliati al periodo di riferimento e considerando le detrazioni spettanti ragguagliate al periodo utile.
 
Effettivamente ammetto di non aver mai avuto degli stagisti...

...ho già capito che redon è preparatisssssssssssimo ;)
 
assolutamente no

:)
 
Re: Re: in realtà...

La tassazione sul reddito si applica su quello che hai guadagnato nel corso dell'anno.
Poco importa che derivi da stage, rapporto di lavoro indeterminato, o assegno mensile staccato dalla ricca pro-zia ;).

Quindi se, come ti auguro di cuore :yes:, entro fine anno avrai lavorato ancora e guadagnato ancora, i tuoi 516 euro verranno tassati.

Penso che in quest'ottica tu li riceverai dapprima lordi, quindi tutti. Starà poi a te l'anno prossimo lo sbattimento per effettuare il conguaglio.

Un'ultima nota: sei sicuro che ti pagheranno alla fine del primo mese? Generalmente gli stage hanno la forma 3 mesi + 3 e vengono pagati alla fine di ciascun periodo.
Un mio amico ha dovuto aspettare la fine del terzo mese per pagarci da bere!!! :wall:

Ciao
Estella
 
Re: Re: Re: in realtà...

Scritto da jellyfish
La tassazione sul reddito si applica su quello che hai guadagnato nel corso dell'anno.
Poco importa che derivi da stage, rapporto di lavoro indeterminato, o assegno mensile staccato dalla ricca pro-zia ;).
Diverso è il discorso nel caso di effettivo "rimborso spese", ma in quel caso le spese devono essere tutte documentate.
 
Re: Re: Re: Re: in realtà...

Scritto da jellyfish
Diverso è il discorso nel caso di effettivo "rimborso spese", ma in quel caso le spese devono essere tutte documentate.

Non deve pagare nessuna tassa, per questo motivo!
Di solito i rimborsi spese per stage sono una somma irrisoria, all'incirca si aggirano tra i 300 e i 700 euro.
Se sei un neolaureato non dovresti avere altri introiti, quindi se non si raggiungono determinate somme non si devono pagare tasse.
 
deve essere un rimborso a piè di lista...

ossia un rimborso in cui si specifica cosa viene coperto con la somma corrisposta, se no seppur qualificato come rimborso spese è reddito
 
.......

JOB PLACEMENT

TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI SPESA E DEI PREMI AGLI STAGISTI

Tipologia di reddito e costi deducibili
Detrazioni
Ritenuta d’acconto IRPEF
Adempimenti dei soggetti eroganti
Esempi di calcolo
Casi particolari. Studenti residenti all’estero
TIPOLOGIA DI REDDITO E COSTI DEDUCIBILI

Tutte le somme corrisposte a supporto delle attività di stage e a titolo di rimborso spese, premio, borsa di studio o di assegno costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempre che il beneficiario non sia legato da un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Pertanto tali somme sono imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta (T.U.I.R. - Testo Unico Imposta sui Redditi, DPR 917/1986: art. 47, comma 1, lettera c, art. 10 bis, 11, 12, 13 come modificati dalla Legge 27/12/2002 n. 289).

Tali somme, costituendo un reddito imponibile per i percettori, rappresentano un costo fiscalmente deducibile per i soggetti eroganti.

I redditi considerati sono tutte le somme e i valori in genere erogati nel periodo d'imposta a tale titolo. Rientrano nell'anno di esercizio anche le somme erogate entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché siano riferite al periodo precedente.

Tra i suddetti sussidi, come è noto, non rientrano i rimborsi a piè di lista, in quanto rimborsi relativi a spese anticipate per conto dell'azienda presso cui lo studente svolge lo stage. Le somme erogate in qualità di rimborsi a piè di lista, di conseguenza, non sono soggette ad alcuna ritenuta d'acconto IRPEF.


LE DETRAZIONI

Analogamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente, le somme erogate a titolo di premio o rimborso spesa forfetario fruiscono delle deduzioni e detrazioni previste per lavoro dipendente e per carichi di famiglia (DPR 917/86, art. 10 bis, 12 e 13).

E' opportuno che i soggetti ospitanti, prima di erogare premi o rimborsi spesa forfetari, richiedano agli studenti una dichiarazione finalizzata al corretto calcolo delle trattenute. Facsimile di autocertificazione.

Infine, secondo quanto disposto dal Ministero delle Finanze, le deduzioni di cui all'art. 10 bis devono essere rapportate al periodo di stage per il quale vengono erogate le somme, salvo la possibilità per il percettore di richiedere l'applicazione integrale della "quota fissa" di € 3000.00 senza ragguaglio al periodo; le detrazioni di cui all'art. 13 sono invece "fisse", non legate al periodo di stage. (Circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E, 15/01/2003 e 15/E, 05/03/2003). Il dettaglio delle operazioni di calcolo è a disposizione in Esempi di calcolo


RITENUTA D’ACCONTO IRPEF

I sostituti di imposta che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono operare, all'atto dei pagamenti, le ritenute IRPEF dovute dai percipienti commisurate alla parte imponibile di tali redditi.

Le ritenute sui premi pagati vengono operate, sulla base della vigente normativa, applicando al premio lordo corrisposto le aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito. L'attuale aliquota minima è pari al 23% e si applica per redditi fino a Euro 15000,00. Per il dettaglio delle aliquote consultare la Tabella Aliquote.

Com'è noto, le ritenute IRPEF devono essere versate all'Erario da parte del sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'erogazione delle somme.

Si rammenta che i valori delle aliquote sono valide dal 1 gennaio 2003.


ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI EROGANTI

Al termine dell'esercizio, o al termine dello stage, il sostituto d'imposta dovrà effettuare il conguaglio tra l'IRPEF totale dovuta e quella trattenuta all'atto dei singoli pagamenti, trattenendo inoltre l'addizionale regionale e l'addizionale comunale.

Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale e regionale, per l'autonomia impositiva di cui godono tali enti, le aliquote sono variabili da comune a comune e da regione a regione. Ad esempio, per la Regione Piemonte ed il Comune di Torino le addizionali corrispondono allo 0,90% fino a 10.329,14 euro e all' 1,40% oltre 10.329,14 euro per la prima e allo 0,30% per la seconda calcolate sulla somma erogata (imponibile). Il comune e la regione del percettore sono determinate sulla base del domicilio fiscale dello stesso alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

I rimborsi spesa forfetari e i premi rientrano tra le tipologie di reddito che devono essere certificate utilizzando lo schema di certificazione unica, Modello CUD, che dovrà essere rilasciato dal sostituto d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme.

Inoltre i soggetti che erogano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), indicando l'ammontare dei redditi erogati e delle ritenute effettuate, nonché gli estremi di versamento di tali ritenute.


ESEMPI DI CALCOLO

Per facilitare la comprensione del trattamento fiscale esposto al punto precedente svolgiamo quattro esempi di calcolo.

L'art. 10-bis del TUIR DPR 917/86 prevede che ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nei quali sono comprese le "borse di studio", spetta una "deduzione" (ossia un abbattimento dell'imponibile) ai fini IRPEF, corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato di un importo teorico fisso di 3.000 euro e di un importo teorico variabile di 4.500 euro e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro.

Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se il rapporto è pari a zero o minore di zero la deduzione non compete; negli altri casi ai fini del rapporto si computano le prime quattro cifre decimali.

Gli esempi che seguono presuppongono la richiesta da parte del borsista di usufruire del trattamento fiscale previsto per chi non possiede "altri" redditi nel corso dell'anno solare. In caso contrario saranno applicate le norme previste dalla vigente legislazione fiscale DPR917/1986 e successive integrazioni e modificazioni.

Esempio N.1
Euro 5000,00 dal 1 maggio al 31 ottobre 2003

Un'azienda eroga una somma di Euro 5.000 come premio dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2003 per un totale di 184 giorni. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:

Calcolo coefficiente di deduzione

(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365 x 184-5000)/26000=
(26000+3000+2268,49-5000)/26000=
26268,49/26000=1,0103
Coefficiente >1= reddito totalmente esente da irpef

Assegno netto = Euro 5000,00
Quindi la somma erogata viene a coincidere con la somma netta percepita.

Esempio N. 2
Euro 5000,00 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003

Un'azienda eroga una somma di Euro 5.000 come premio dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2003 per un totale di 365 giorni. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:

Calcolo coefficiente di deduzione

(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365 x 365-5000)/26000=
(26000+3000+4500-5000)/26000=
28500/26000=1,0962
Coefficiente >1= reddito totalmente esente da irpef

Assegno netto = Euro 5000,00
Quindi la somma erogata viene a coincidere con la somma netta percepita.

Esempio N. 3
Euro 12900,00 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003

Un'azienda eroga un assegno di studio di Euro 12.900 per un tirocinio avente durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2003. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino al 31/12/2003. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:

Calcolo coefficiente di deduzione

(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365x365-12900)/26000=
(26000+3000+4500-12900)/26000=
20600/26000=0,7923
Coefficiente >0<1= reddito parzialmente esente da irpef

Calcolo deduzione

(deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile) x coefficiente di deduzione
Deduzione spettante= (3000+4500) x 0,7923=5942,25

Calcolo trattenute

Determinazione Imponibile Irpef Borsa-deduzioni 12900-5942,25 6.957,75
Applicazione Aliquota Irpef I scaglione al. 23% 1.600,28
Imponibile su cui calcolare le Addizionali Borsa 12.900,00
Addizionale Regionale al. 1,4% 180,60
Addizionale Comunale al. 0,3% 38,70

Assegno netto= Euro 11080,42 (12900-1600,28-180,60-38,70)
Quindi la somma netta percepita sarà 11080,42, risultante dalla differenza tra la somma erogata (12.900) e l'ammontare delle trattenute (1819,58).

Esempio N. 4
Euro 12900,00 dal 1 giugno al 31 dicembre 2003

Un'azienda eroga un assegno di studio di Euro 12.900 per un tirocinio avente durata dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2003. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino al 31/12/2003. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:

Calcolo coefficiente di deduzione

(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365 x 214-12900)/26000=
(26000+3000+2638,36-12900)/26000=
18738,36/26000=0,7207
Coefficiente >0<1= reddito parzialmente esente da irpef

Calcolo deduzione

(deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile) x coefficiente di deduzione
Deduzione spettante= (3000+2638,36) x 0,7207=4063,57

Calcolo trattenute

Determinazione Imponibile Irpef Borsa-deduzioni 12900-4063,57 8.836,43
Applicazione Aliquota Irpef I scaglione al. 23% 2.032,38
Imponibile su cui calcolare le Addizionali Borsa 12.900,00
Addizionale Regionale al. 1,4% 180,60
Addizionale Comunale al. 0,3% 38,70

Assegno netto= Euro 10648,32 (12900-2032,38-180,60-38,70)
Quindi la somma netta percepita sarà 10648,32, risultante dalla differenza tra la somma erogata (12.900) e l'ammontare delle trattenute (2251,68).

CASI PARTICOLARI. STUDENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Come si è visto per le somme corrisposte a titolo di rimborso spese forfetario, premio, borsa di studio a supporto delle attività di stage, la tipologia di reddito che si configura è quella di reddito assimilato a lavoro dipendente. Pertanto, i premi corrisposti a questo titolo sono imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta (T.U.I.R. - Testo Unico Imposta sui Redditi, DPR 917/1986: art. 47, comma 1, lettera c, art. 10 bis, 11, 12, 13 come modificati dalla Legge 27/12/2002 n. 289)

Se lo studente dimora in Italia per più di 183 giorni nell'anno solare, la sua posizione nei confronti del fisco italiano è quella del normale soggetto residente e come tale verrà trattato dall'erogatore degli emolumenti.

Quando, al contrario, dimora in Italia per meno di 183 giorni nell'anno solare, lo studente è fisicamente non residente. In questo caso potrà scegliere tra:
chiedere di usufruire della eventuale "convenzione contro le doppie imposizioni" stipulata tra la nazione di residenza e l'Italia, non pagando imposta in Italia bensì nel paese di residenza;
chiedere l'applicazione dell'imposta in Italia, esaurendo così ogni obbligo fiscale.
Con entrambe le scelte si esauriscono i doveri dello studente nei confronti del fisco italiano.

In ogni caso, per i soggetti eroganti le somme corrisposte costituiscono un costo fiscalmente deducibile.

Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza (Codice Civile art. 43). (Per domicilio s'intende la sede principale degli affari e degli interessi, mentre per residenza s'intende la dimora abituale). Quindi la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza per motivi di studio o formazione, sempre ché il soggetto mantenga nel luogo di residenza, all'estero, l'abitazione e il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Sentenza della Corte di Cassazione n. 1738/1986).
 
buco bilancio

«Debito pubblico: Bankitalia sapeva tutto»

Il Tesoro: sui numeri nessuna divergenza, discutibile il metodo. Ma Standard and Poor’s: servono misure strutturali


ROMA - Sui numeri sono tutti d’accordo. Sul metodo con cui si è arrivati alla revisione al rialzo del debito pubblico, dovuta alla mancata contabilizzazione di alcune voci, come i conti correnti postali, continua la polemica a distanza tra Tesoro e Banca d’Italia. Alla nota un po’ piccata diffusa l’altro ieri da Via Nazionale, ieri ha risposto il ministero dell’Economia con altre puntualizzazioni. La diatriba sui conti pubblici, tuttavia, pare aver ridestato l’attenzione sull’Italia delle agenzie di rating , che danno i voti alla qualità del debito. Almeno di Standard and Poor’s , che ieri ha paventato «un abbassamento della valutazione nel 2004 senza un’efficace risoluzione degli squilibri di bilancio con misure strutturali».

DEBITO, BANKITALIA SAPEVA - Alla Banca d’Italia, che lamentava di aver avuto dall’Economia i dati sulle Poste solo il 26 febbraio, il Tesoro ha replicato ieri facendo presente che quei numeri le sono stati girati lo stesso giorno, appunto il 26 febbraio, in cui «le Poste li hanno comunicati al ministero». «Ma l’esistenza del problema - aggiunge il ministero guidato da Giulio Tremonti - era nota da tempo a tutte le istituzioni coinvolte nella comunicazione dei dati sul debito». Bankitalia, dunque, sapeva. O quanto meno doveva supporre. Se non altro perché, aggiunge Tremonti, «aveva già trasmesso nel corso del 2003 alla Banca Centrale Europea le statistiche sulla base monetaria che transita per il canale postale, che è un dato parzialmente sovrapponibile a quello dei conti correnti postali dei privati».


CONTI DIMENTICATI - Un passo indietro per capire meglio. In voga per molti anni, i conti correnti postali (a tutti gli effetti una voce del debito pubblico se a detenerli sono i privati) hanno man mano perso appetibilità tra il pubblico dei risparmiatori, anche per i bassi rendimenti garantiti, fino a quasi sparire del tutto verso la fine degli anni ’90. Solo dal 2000 hanno ripreso a diffondersi, ma nessuno, a quel punto, si è preoccupato di conteggiarli nel debito. Anche perché le Poste non avevano una banca dati informatica sui titolari di quei conti. Solo nel 2003 è iniziata la ricostruzione delle giacenze e solo il 26 febbraio è venuta fuori la loro reale consistenza che si è tradotta, nel 2003, in 17 miliardi di maggior debito pubblico (cui se ne aggiungono altri 4 per un errore sulla contabilizzazione dei fondi pensione che la Banca d’Italia ammette senza riserve). Dalle statistiche della Banca d’Italia sulla base monetaria, dice tuttavia il Tesoro, qualcosa sui conti correnti postali risultava. Ma è anche vero che qualcosa doveva saperlo anche il ministero, che nella nota ammette che «la revisione è stata comunicata alla Ue di concerto tra ministero, Istat e Bankitalia, dopo un lavoro comune di mesi». Alla nota del ministro, Bankitalia ha scelto comunque di non replicare, segno che forse la polemica si sta ricomponendo.


RATING A RISCHIO - Il debito pubblico, in ogni caso, è uno degli elementi che preoccupano di più le agenzie di rating . Se Moody’s si dimostra tranquilla e pronta a tener conto dell’effetto della bassa crescita, Standard and Poor’s ricorda che il debito italiano «non solo è tra i più alti tra i Paesi che ottengono un rating, ma sta anche calando più lentamente rispetto agli altri Paesi che hanno un debito elevato». E il problema non è solo quello. Secondo gli analisti della società, «il governo non ha ancora delineato una strategia coerente per eliminare il deficit e ridurre al tempo stesso la dipendenza da misure una tantum». Quanto al progetto di riduzione delle tasse, Standard and Poor’s avverte: «Sarà possibile solo se controbilanciato da un taglio alla spesa».


PIL DELUDENTE - Anche mettendo da parte quello dei conti pubblici, resta il problema della bassa crescita. I dati del prodotto interno lordo, cresciuto nel 2003 di appena lo 0,3%, «sono purtroppo deludenti» ha detto il presidente di Rcs Quotidiani Cesare Romiti. «Per il 2004 - ha aggiunto - non mi pare che allo stato dell’arte si possa pensare a miglioramenti notevoli». Il vice presidente del Consiglio, Gianfranco Fini, ribadisce: «Siamo convinti di poter ridurre le tasse entro il 2006». Umberto Agnelli, presidente della Fiat, riconosce che il problema non è solo italiano, ma europeo e dice che «bisogna cominciare a reagire». Lo stesso presidente del Senato, Marcello Pera, sollecita una risposta europea, mentre il ds Pierluigi Bersani obietta: «Siamo a crescita zero, non è vero che siamo nelle stesse condizioni di Francia e Germania».
Mario Sensini


Economia

http://www.corriere.it/edicola/index.jsp?path=ECONOMIA&doc=CONTI
 
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