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JOB PLACEMENT
TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI SPESA E DEI PREMI AGLI STAGISTI
Tipologia di reddito e costi deducibili
Detrazioni
Ritenuta d’acconto IRPEF
Adempimenti dei soggetti eroganti
Esempi di calcolo
Casi particolari. Studenti residenti all’estero
TIPOLOGIA DI REDDITO E COSTI DEDUCIBILI
Tutte le somme corrisposte a supporto delle attività di stage e a titolo di rimborso spese, premio, borsa di studio o di assegno costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempre che il beneficiario non sia legato da un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Pertanto tali somme sono imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta (T.U.I.R. - Testo Unico Imposta sui Redditi, DPR 917/1986: art. 47, comma 1, lettera c, art. 10 bis, 11, 12, 13 come modificati dalla Legge 27/12/2002 n. 289).
Tali somme, costituendo un reddito imponibile per i percettori, rappresentano un costo fiscalmente deducibile per i soggetti eroganti.
I redditi considerati sono tutte le somme e i valori in genere erogati nel periodo d'imposta a tale titolo. Rientrano nell'anno di esercizio anche le somme erogate entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché siano riferite al periodo precedente.
Tra i suddetti sussidi, come è noto, non rientrano i rimborsi a piè di lista, in quanto rimborsi relativi a spese anticipate per conto dell'azienda presso cui lo studente svolge lo stage. Le somme erogate in qualità di rimborsi a piè di lista, di conseguenza, non sono soggette ad alcuna ritenuta d'acconto IRPEF.
LE DETRAZIONI
Analogamente a quanto previsto per i redditi di lavoro dipendente, le somme erogate a titolo di premio o rimborso spesa forfetario fruiscono delle deduzioni e detrazioni previste per lavoro dipendente e per carichi di famiglia (DPR 917/86, art. 10 bis, 12 e 13).
E' opportuno che i soggetti ospitanti, prima di erogare premi o rimborsi spesa forfetari, richiedano agli studenti una dichiarazione finalizzata al corretto calcolo delle trattenute. Facsimile di autocertificazione.
Infine, secondo quanto disposto dal Ministero delle Finanze, le deduzioni di cui all'art. 10 bis devono essere rapportate al periodo di stage per il quale vengono erogate le somme, salvo la possibilità per il percettore di richiedere l'applicazione integrale della "quota fissa" di € 3000.00 senza ragguaglio al periodo; le detrazioni di cui all'art. 13 sono invece "fisse", non legate al periodo di stage. (Circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E, 15/01/2003 e 15/E, 05/03/2003). Il dettaglio delle operazioni di calcolo è a disposizione in Esempi di calcolo
RITENUTA D’ACCONTO IRPEF
I sostituti di imposta che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono operare, all'atto dei pagamenti, le ritenute IRPEF dovute dai percipienti commisurate alla parte imponibile di tali redditi.
Le ritenute sui premi pagati vengono operate, sulla base della vigente normativa, applicando al premio lordo corrisposto le aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito. L'attuale aliquota minima è pari al 23% e si applica per redditi fino a Euro 15000,00. Per il dettaglio delle aliquote consultare la Tabella Aliquote.
Com'è noto, le ritenute IRPEF devono essere versate all'Erario da parte del sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'erogazione delle somme.
Si rammenta che i valori delle aliquote sono valide dal 1 gennaio 2003.
ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI EROGANTI
Al termine dell'esercizio, o al termine dello stage, il sostituto d'imposta dovrà effettuare il conguaglio tra l'IRPEF totale dovuta e quella trattenuta all'atto dei singoli pagamenti, trattenendo inoltre l'addizionale regionale e l'addizionale comunale.
Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale e regionale, per l'autonomia impositiva di cui godono tali enti, le aliquote sono variabili da comune a comune e da regione a regione. Ad esempio, per la Regione Piemonte ed il Comune di Torino le addizionali corrispondono allo 0,90% fino a 10.329,14 euro e all' 1,40% oltre 10.329,14 euro per la prima e allo 0,30% per la seconda calcolate sulla somma erogata (imponibile). Il comune e la regione del percettore sono determinate sulla base del domicilio fiscale dello stesso alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
I rimborsi spesa forfetari e i premi rientrano tra le tipologie di reddito che devono essere certificate utilizzando lo schema di certificazione unica, Modello CUD, che dovrà essere rilasciato dal sostituto d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme.
Inoltre i soggetti che erogano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), indicando l'ammontare dei redditi erogati e delle ritenute effettuate, nonché gli estremi di versamento di tali ritenute.
ESEMPI DI CALCOLO
Per facilitare la comprensione del trattamento fiscale esposto al punto precedente svolgiamo quattro esempi di calcolo.
L'art. 10-bis del TUIR DPR 917/86 prevede che ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nei quali sono comprese le "borse di studio", spetta una "deduzione" (ossia un abbattimento dell'imponibile) ai fini IRPEF, corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato di un importo teorico fisso di 3.000 euro e di un importo teorico variabile di 4.500 euro e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se il rapporto è pari a zero o minore di zero la deduzione non compete; negli altri casi ai fini del rapporto si computano le prime quattro cifre decimali.
Gli esempi che seguono presuppongono la richiesta da parte del borsista di usufruire del trattamento fiscale previsto per chi non possiede "altri" redditi nel corso dell'anno solare. In caso contrario saranno applicate le norme previste dalla vigente legislazione fiscale DPR917/1986 e successive integrazioni e modificazioni.
Esempio N.1
Euro 5000,00 dal 1 maggio al 31 ottobre 2003
Un'azienda eroga una somma di Euro 5.000 come premio dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2003 per un totale di 184 giorni. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:
Calcolo coefficiente di deduzione
(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365 x 184-5000)/26000=
(26000+3000+2268,49-5000)/26000=
26268,49/26000=1,0103
Coefficiente >1= reddito totalmente esente da irpef
Assegno netto = Euro 5000,00
Quindi la somma erogata viene a coincidere con la somma netta percepita.
Esempio N. 2
Euro 5000,00 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003
Un'azienda eroga una somma di Euro 5.000 come premio dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2003 per un totale di 365 giorni. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:
Calcolo coefficiente di deduzione
(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365 x 365-5000)/26000=
(26000+3000+4500-5000)/26000=
28500/26000=1,0962
Coefficiente >1= reddito totalmente esente da irpef
Assegno netto = Euro 5000,00
Quindi la somma erogata viene a coincidere con la somma netta percepita.
Esempio N. 3
Euro 12900,00 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003
Un'azienda eroga un assegno di studio di Euro 12.900 per un tirocinio avente durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2003. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino al 31/12/2003. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:
Calcolo coefficiente di deduzione
(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365x365-12900)/26000=
(26000+3000+4500-12900)/26000=
20600/26000=0,7923
Coefficiente >0<1= reddito parzialmente esente da irpef
Calcolo deduzione
(deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile) x coefficiente di deduzione
Deduzione spettante= (3000+4500) x 0,7923=5942,25
Calcolo trattenute
Determinazione Imponibile Irpef Borsa-deduzioni 12900-5942,25 6.957,75
Applicazione Aliquota Irpef I scaglione al. 23% 1.600,28
Imponibile su cui calcolare le Addizionali Borsa 12.900,00
Addizionale Regionale al. 1,4% 180,60
Addizionale Comunale al. 0,3% 38,70
Assegno netto= Euro 11080,42 (12900-1600,28-180,60-38,70)
Quindi la somma netta percepita sarà 11080,42, risultante dalla differenza tra la somma erogata (12.900) e l'ammontare delle trattenute (1819,58).
Esempio N. 4
Euro 12900,00 dal 1 giugno al 31 dicembre 2003
Un'azienda eroga un assegno di studio di Euro 12.900 per un tirocinio avente durata dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2003. Si ipotizza che il tirocinante abbia domicilio fiscale nel Comune di Torino al 31/12/2003. Le deduzioni e le ritenute devono essere calcolate come segue:
Calcolo coefficiente di deduzione
(Importo fisso+deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile-importo borsa)/26000
(26000+3000+4500/365 x n°gg-importo borsa)/26000=
(26000+3000+4500/365 x 214-12900)/26000=
(26000+3000+2638,36-12900)/26000=
18738,36/26000=0,7207
Coefficiente >0<1= reddito parzialmente esente da irpef
Calcolo deduzione
(deduzione teorica fissa+deduzione teorica variabile) x coefficiente di deduzione
Deduzione spettante= (3000+2638,36) x 0,7207=4063,57
Calcolo trattenute
Determinazione Imponibile Irpef Borsa-deduzioni 12900-4063,57 8.836,43
Applicazione Aliquota Irpef I scaglione al. 23% 2.032,38
Imponibile su cui calcolare le Addizionali Borsa 12.900,00
Addizionale Regionale al. 1,4% 180,60
Addizionale Comunale al. 0,3% 38,70
Assegno netto= Euro 10648,32 (12900-2032,38-180,60-38,70)
Quindi la somma netta percepita sarà 10648,32, risultante dalla differenza tra la somma erogata (12.900) e l'ammontare delle trattenute (2251,68).
CASI PARTICOLARI. STUDENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Come si è visto per le somme corrisposte a titolo di rimborso spese forfetario, premio, borsa di studio a supporto delle attività di stage, la tipologia di reddito che si configura è quella di reddito assimilato a lavoro dipendente. Pertanto, i premi corrisposti a questo titolo sono imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta (T.U.I.R. - Testo Unico Imposta sui Redditi, DPR 917/1986: art. 47, comma 1, lettera c, art. 10 bis, 11, 12, 13 come modificati dalla Legge 27/12/2002 n. 289)
Se lo studente dimora in Italia per più di 183 giorni nell'anno solare, la sua posizione nei confronti del fisco italiano è quella del normale soggetto residente e come tale verrà trattato dall'erogatore degli emolumenti.
Quando, al contrario, dimora in Italia per meno di 183 giorni nell'anno solare, lo studente è fisicamente non residente. In questo caso potrà scegliere tra:
chiedere di usufruire della eventuale "convenzione contro le doppie imposizioni" stipulata tra la nazione di residenza e l'Italia, non pagando imposta in Italia bensì nel paese di residenza;
chiedere l'applicazione dell'imposta in Italia, esaurendo così ogni obbligo fiscale.
Con entrambe le scelte si esauriscono i doveri dello studente nei confronti del fisco italiano.
In ogni caso, per i soggetti eroganti le somme corrisposte costituiscono un costo fiscalmente deducibile.
Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza (Codice Civile art. 43). (Per domicilio s'intende la sede principale degli affari e degli interessi, mentre per residenza s'intende la dimora abituale). Quindi la residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza per motivi di studio o formazione, sempre ché il soggetto mantenga nel luogo di residenza, all'estero, l'abitazione e il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Sentenza della Corte di Cassazione n. 1738/1986).