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no voglio chiederci se con precedenti penali si può partecipare lo stesso ai concorsi pubbblici e mi prendono o serve l'interdizione dai pubblici uffici
in caso sapere se per protesta possiamo sciogliere arena club
L'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, stabilisce in via generale per l'ammissione agli impieghi civili nello Stato, che <non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione>.
Ove manchi un'espressa disposizione di legge che lo preveda la sentenza penale di condanna per reati, comportanti, a norma dell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 cit. la destituzione di diritto dal pubblico impiego, non può considerarsi di per sè ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'Amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato.
Sarebbe assurdo, poi, mettere sullo stesso piano chi risulta condannato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e chi, ad esempio, risulti condannato per ingiuria.
Certo, chi ha riportato una condanna penale non sarebbe di "condotta incensurabile" e quindi difficilmente (diciamo che e' impossibile) potra' fare il magistrato. Ma, per quanto a mia conoscenza, non esistono norme che impediscono la partecipazione ad un concorso pubblico (ad eccezioni di quelli per magistrato o forze dell'ordine) a coloro che sono stati condannati per reati c.d. "minori".
In conclusione, le condanne penali che precludono l'accesso ai pubblici concorsi sono quelle incompatibili con lo status di pubblico dipendente. E tra queste non vi e' certamente l'ingiuria.
Quello che e' assolutamente INDISPENSABILE e' dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione al concorso l'eventuale condannna riportata. Sara' poi cura dell'amministrazione prendere i provvedimenti conseguenti e necessari. Ove non si specificasse chiaramente il tipo e la natura di condanna riportata si potrebbe venire esclusi dal concorso non per la condannna ma per aver rilasciato dichiarazioni non corrispondenti a verita' (e beccarsi poi anche, eventualmente un'altra condanna proprio per queste false dichiarazioni).
E' per questo motivo che i bandi di concorso, generalmente, prevedono che nella domanda di partecipazione si debba dichiarare (questo testo di seguito e' stato estrapolato proprio da un concorso pubblico ministeriale):
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.) e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura).
L'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, stabilisce in via generale per l'ammissione agli impieghi civili nello Stato, che <non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione>.
Ove manchi un'espressa disposizione di legge che lo preveda la sentenza penale di condanna per reati, comportanti, a norma dell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 cit. la destituzione di diritto dal pubblico impiego, non può considerarsi di per sè ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma valutazione dell'Amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato.
Sarebbe assurdo, poi, mettere sullo stesso piano chi risulta condannato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e chi, ad esempio, risulti condannato per ingiuria.
Certo, chi ha riportato una condanna penale non sarebbe di "condotta incensurabile" e quindi difficilmente (diciamo che e' impossibile) potra' fare il magistrato. Ma, per quanto a mia conoscenza, non esistono norme che impediscono la partecipazione ad un concorso pubblico (ad eccezioni di quelli per magistrato o forze dell'ordine) a coloro che sono stati condannati per reati c.d. "minori".
In conclusione, le condanne penali che precludono l'accesso ai pubblici concorsi sono quelle incompatibili con lo status di pubblico dipendente. E tra queste non vi e' certamente l'ingiuria.
Quello che e' assolutamente INDISPENSABILE e' dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione al concorso l'eventuale condannna riportata. Sara' poi cura dell'amministrazione prendere i provvedimenti conseguenti e necessari. Ove non si specificasse chiaramente il tipo e la natura di condanna riportata si potrebbe venire esclusi dal concorso non per la condannna ma per aver rilasciato dichiarazioni non corrispondenti a verita' (e beccarsi poi anche, eventualmente un'altra condanna proprio per queste false dichiarazioni).
E' per questo motivo che i bandi di concorso, generalmente, prevedono che nella domanda di partecipazione si debba dichiarare (questo testo di seguito e' stato estrapolato proprio da un concorso pubblico ministeriale):
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.) e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura).
perché non poni il quesito in officine giuridiche?
ottimo loryfab sono le conclusioni a cui sono arrivato anche io dopo varie ricerche
ma guarda te se uno per una guida in stato d'ebbrezza gli devono rompere i coglioni
sei in debito di un bollino verde, per ora mi dice che non posso dartelo
se passano i due principi del foro analis ditegli che non serve piu
Purtroppo è così.
A meno che la condanna non comporti in automatico l'interdizione dai pubblici uffici.
In questo caso direi che la guida in stato di ebrezza non rientra tra le condanne incompatibili con lo status di pubblico dipendente, tuttavia quello che è indispensabile è dichiarare in sede di concorso tale condanna. Altrimenti si avviene l'esclusione dal concorso per dichiarazione mendace e può intervenirre ulteriore condanna per tale reato.
Si ma non son un avvocato...
ottimo loryfab sono le conclusioni a cui sono arrivato anche io dopo varie ricerche
ma guarda te se uno per una guida in stato d'ebbrezza gli devono rompere i coglioni
sei in debito di un bollino verde, per ora mi dice che non posso dartelo
se passano i due principi del foro analis ditegli che non serve piu
prova con la politica...