Titoli Non Quotati

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MiboDik

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13/10/00
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Sono titolare di alcune azioni di una società non quotata. I titoli sono depositati (intendo i certificati) presso la mia banca. Vorrei sapere se esiste un modo di trasferirli senza bisogno della mia firma per la girata attraverso un semplice movimento contabile, nel caso in cui ci fosse una specie di terzo mercato magari presso un'altra banca. è possibile?
grazie
 
Se i titoli fossero dematerializzati (non credo, da ciò che dici) basterebbe la comunicazione.

Cosa intendi per "una specie di terzo mercato"? Intendi che se ci fossero scambi potresti vendere e ricomprare? I titoli non quotati, a volte (vedi banche popolari) vedono un mercato fatto dalla stessa società.
 
significa che se i titoli sono di banche popolari e non sono dematerializzati, li posso vendere ugualmente senza la girata? non è irregolare?
 
Più tardi ti posto tutto, devo solo "pescare" il documento.
 
Le azioni non quotate e non depositate presso la gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (in possesso dell’intestatario, insomma) si possono trasferire mediante due procedure: entrambe prevedono l’emissione del fissato bollato, soggetto a bollo pari a lire 140 per ogni 100.000 o frazione.


La prima procedura, quella più semplice ed economica, prevede la girata piena delle azioni (autenticata da intermediario) e la successiva annotazione nel libro soci.

La girata si effettua senza bisogno di atto di trasferimento, deve essere piena (con l’indicazione, pertanto, del nome del giratario), datata, ed autenticata dall’intermediario (vedi art. 2 comma 2 R.D. 239/1942).

L’annotazione nel libro dei soci può avvenire successivamente, con l’intervento in assemblea. I diritti fondamentali (partecipazione agli utili, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto in assemblea) sono ugualmente garantiti, anche se non si è ancora iscritti a libro soci, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, della Legge 1745/1962.

Dopo l’intervento in assemblea (effettuato depositando i titoli presso l’intermediario incaricato allo scopo entro i cinque giorni precedenti l’assemblea stessa), sarà cura degli amministratori della società effettuare l’annotazione nel libro soci entro novanta giorni, come previsto dall’articolo 5, comma 4, della stessa Legge 1745/1962, e di comunicarlo al Ministero delle Finanze, con dichiarazione del sostituto di imposta, come previsto dall’articolo 7 della Legge 1745/1962 e dal Decreto Ministeriale del 4 febbraio 1998.

Fino al settembre 1998 la comunicazione andava fatta allo Schedario Generale dei titoli azionari presso il Ministero delle Finanze, soppresso con Disposizione del Dipartimento delle Entrate dell’11 agosto 1998.

Ciò per quanto riguarda i diritti fondamentali (utili, partecipazione e voto): per quanto riguarda gli altri diritti (diritto di opzione, ad esempio) occorre l’annotazione preventiva nel libro soci.

Da quanto esposto si comprende come le azioni possano anche circolare senza l’annotazione a libro soci (e senza nemmeno la partecipazione all’assemblea, ovviamente), essendo ugualmente garantiti i diritti fondamentali dell’azionista: è necessario, infatti, effettuare l’iscrizione solo nel caso in cui si vogliano esercitare diritti non compresi tra quelli fondamentali.




La seconda procedura, più complessa e costosa, è quella del cosiddetto “transfert” , previsto dall’art. 2022 del Codice Civile, che riporto integralmente. Nel caso del transfert, l’iscrizione a libro soci è contestuale all’effettuazione del transfert stesso.

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Art. 2022 Trasferimento

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico (art. 2703 del Codice Civile).

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente.

L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilità, salvo il caso di colpa.

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E' importante rilevare che nel caso di azioni di società la certificazione di cui alla prima parte del 2° comma può provenire anche da un Istituto di Credito autorizzato (art. 11 R.D. 11 marzo 1942, n. 239).

Anche la procedura del transfert, comunque, prevede l’emissione del fissato bollato, con le identiche modalità spiegate in precedenza.





Prendiamo adesso in esame, invece, l’ipotesi in cui le azioni siano immesse nella gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A: ferma restando l’emissione del fissato bollato, il trasferimento dei titoli avviene attraverso la società di gestione accentrata, ovviamente.

In questo caso trova applicazione il Testo Unico della Finanza, e più precisamente il trasferimento è interessato:

1) Dall’articolo 84, comma 2 (mantenimento degli obblighi di rilevazione ed aggiornamento del libro soci) e comma 3 (obbligo di comunicazione al Ministero delle Finanze).
2) Dall’articolo 86, comma 1 (modalità di disposizione dei diritti inerenti gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata), comma 2 (medesimi effetti prodotti dal trasferimento disposto tramite il sistema di gestione accentrata rispetto a quello effettuato al di fuori di esso).
3) Dall’articolo 89, comma 1, che riporto integralmente:

“La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all’emittente i nominativi di coloro che hanno richiesto la certificazione prevista dall’articolo 85 (certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata, legittimante l’esercizio dei diritti incorporati negli strumenti finanziari immessi nel sistema, n.d.r.) nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro soci”.

Ovviamente, il girante, e successivamente il giratario, per effettuare le operazioni di cui sopra, si rivolgono all’intermediario presso il quale hanno depositato le azioni.

Tutto ciò al riguardo della dematerializzazione della sola circolazione del titolo azionario: nel caso, invece, fossimo in presenza di dematerializzazione completa del titolo, troverebbe applicazione il Decreto Legislativo 213 del 24 giugno 1998.
 
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