un briciolo di giustizia..sulle certificazioni minusv...

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vespa

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Ho estinto un deposito titoli e chiesto la certificazione il 13/11/2000.La certificazione mi viene rilasciata soltanto il 28.8.2001.Nel frattempo pago per operazioni di vendita titoli, anzichè pareggiarle.Scrivo, per 2 volte all'ufficio reclami della vecchia banca, che ben 2 volte mi ricorda che potrò pareggiarle fino al 2004.Non contento scrivo all'Abi, che mi dice di non essere lei l'organo preposto, scrivo all'ombudsman e finalmente mi risponde che:
gli intermediari sono tenuti solo a produrre al contribuente la certificazione,sebbene tale norma non stabilisca al riguardo termini perentori,il rilascio di detta documentazione,devono comunque essere idonei a consentire all'investitore di portare in detrazione le minusvalenze tempestivamente.
Dichiara la banca tenuta entro 30 giorni a riconoscere la somma, oltre agli interessi al tasso legale, in relazione al tardivo rilascio della certificazione fiscale.

evviva!!!
 
caro bruno...

Scherzo...alleluja, buona nova...W ombudsman...almeno ti sei evitata la via giudiziaria:D
 
Domanda: La banca è tenuta a rilasciare la certificazione delle

minusvalenze anche senza espressa richiesta da parte del

cliente ?
 
vespa...

Quanto riportato da Vespa (Bruno?) è importantissimo, in quanto chiarisce, a chi aveva dubbi, il concetto di "diritto" al rilascio delle certificazioni. Tuttavia, qui effettivamente non ho ben capito o forse sì, l' ombudsman condanna a rifondere al cliente una somma pari alla minusvalenza non certificata (+interessi...). Questo mi pare corretto, non potendo un' autorità giudiziaria, men che meno un organo amministrativo che svolge una funzione arbitrale, imporre l' obbligo di "fare" ad alcuno, come capirà qualche giurista che legga il messaggio. Ammette una tutela risarcitoria. Questo dimostra a mio avviso che:
1 il rapporto tra intermediario e cliente rispetto al fisco è un rapporto privatistico, un po' quello che accade tra sostituto e sostituito di imposta nei rapporti intersoggettivi per intenderci;
2 giustifica la formulazione dell' art. 6 comma 5 del dlgs 461/97 in materia di regime amministrato, laddove si dice che (ripetita iuvant): "i soggetti di cui al primo comma (ndr intermediari) rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi".
 
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