Gentili frequentatori, chiedo la vostra opinione sul seguente caso che vede contrapporsi le ragioni dei condomini e quelli dell'impresa edile che a suo tempo ristrutturò e vendette gli appartamenti.
La causa della controversia è il cortile condominiale, o area intorno al condominio.
Su parecchi rogiti - non su tutti- viene scritto quanto segue, fatto anche annotare da alcuni notai sulle registrazioni catastali:
"5) con i diritti ed obblighi del condominio e con la comproprietà delle parti comuni dell'immobile condominiale di cui agli artt. 1117 e seg. codice civile.
Si precisa che l'area circostante il fabbricato rimane di proprietà della società venditrice che si obbliga a trasferire la porzione che sarà adibita ad area comune, pro quota millesimale, ai condomini, mentre porzioni della stessa verranno attribuiti in proprietà a talune unità del complesso.
La parte acquirente si obbliga ad intervenire all'atto di acquisto dell'area condominiale, le cui spese graveranno sulla società venditrice. Non sarà dovuto ulteriore corrispettivo, essendo il prezzo di detta area già ricompreso nel prezzo qui convenuto e versato. Sino alla stipula di tale atto viene concesso diritto di passaggio alla proprietà compravenduta dall'attuale cancello d'ingresso al portone del fabbricato. Alla società venditrice è concessa la più ampia facoltà di intervenire sulle parti comuni del fabbricato procedendo alla loro ristrutturazione ed eventualmente ad una diversa collocazione delle stesse.
........................
Non sono condominiali, ma di proprietà della società venditrice o suoi aventi causa, il sottotetto e i locali nell'interrato."
Un anno e mezzo fà, la società costruttrice recintò parte dell'area cortilizia lasciando a noi condomini praticamente solo l'uso dalla porta pedonale per entrare nel palazzo,il solo marciapiede di cemento che costeggia l'edificio, e di fatto chiudendo con un lucchetto l'altro unico cancello carrabile che darebbe accesso all'area cortilizia di cui rivendicano proprietà ed uso esclusivo. ( la tassa di passo carraio viene tutt'ora pagata dal condominio...)
Una piccola porzione di quest'area cortilizia, sul retro del palazzo, adibita a stenditoio e minuscolo spazio relax ed alla quale si accede, tramite un portoncino secondario, dal vano scale, di fatto è rimasto in nostro uso sino a quando ieri l'amministratore ci ha trasmesso la seguente mail:
"Buongiorno,
come anticipato telefonicamente Le comunico che il giorno 12 Luglio 2013 alle ore 14.30 provvederemo nuovamentealla recinzione delle aeree di nostra proprietà.
Tutte le nostre aree, compresa anche la zona stenditoio sul retro del condominio, dovranno essere libere da cose di qualsiasi genere(panni stesi, portabiciclette, sedie e tavolini ecc....).
Resta inteso che le spese sostenute saranno addebitate al condominio.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti"
Aspetto un vostro commento ed un vostro consiglio, vi ringrazio anticipatamente.
laCelesta
transitabile anche con autovetture che accedeva all'area cortilizia
La causa della controversia è il cortile condominiale, o area intorno al condominio.
Su parecchi rogiti - non su tutti- viene scritto quanto segue, fatto anche annotare da alcuni notai sulle registrazioni catastali:
"5) con i diritti ed obblighi del condominio e con la comproprietà delle parti comuni dell'immobile condominiale di cui agli artt. 1117 e seg. codice civile.
Si precisa che l'area circostante il fabbricato rimane di proprietà della società venditrice che si obbliga a trasferire la porzione che sarà adibita ad area comune, pro quota millesimale, ai condomini, mentre porzioni della stessa verranno attribuiti in proprietà a talune unità del complesso.
La parte acquirente si obbliga ad intervenire all'atto di acquisto dell'area condominiale, le cui spese graveranno sulla società venditrice. Non sarà dovuto ulteriore corrispettivo, essendo il prezzo di detta area già ricompreso nel prezzo qui convenuto e versato. Sino alla stipula di tale atto viene concesso diritto di passaggio alla proprietà compravenduta dall'attuale cancello d'ingresso al portone del fabbricato. Alla società venditrice è concessa la più ampia facoltà di intervenire sulle parti comuni del fabbricato procedendo alla loro ristrutturazione ed eventualmente ad una diversa collocazione delle stesse.
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Non sono condominiali, ma di proprietà della società venditrice o suoi aventi causa, il sottotetto e i locali nell'interrato."
Un anno e mezzo fà, la società costruttrice recintò parte dell'area cortilizia lasciando a noi condomini praticamente solo l'uso dalla porta pedonale per entrare nel palazzo,il solo marciapiede di cemento che costeggia l'edificio, e di fatto chiudendo con un lucchetto l'altro unico cancello carrabile che darebbe accesso all'area cortilizia di cui rivendicano proprietà ed uso esclusivo. ( la tassa di passo carraio viene tutt'ora pagata dal condominio...)
Una piccola porzione di quest'area cortilizia, sul retro del palazzo, adibita a stenditoio e minuscolo spazio relax ed alla quale si accede, tramite un portoncino secondario, dal vano scale, di fatto è rimasto in nostro uso sino a quando ieri l'amministratore ci ha trasmesso la seguente mail:
"Buongiorno,
come anticipato telefonicamente Le comunico che il giorno 12 Luglio 2013 alle ore 14.30 provvederemo nuovamentealla recinzione delle aeree di nostra proprietà.
Tutte le nostre aree, compresa anche la zona stenditoio sul retro del condominio, dovranno essere libere da cose di qualsiasi genere(panni stesi, portabiciclette, sedie e tavolini ecc....).
Resta inteso che le spese sostenute saranno addebitate al condominio.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti"
Aspetto un vostro commento ed un vostro consiglio, vi ringrazio anticipatamente.
laCelesta
transitabile anche con autovetture che accedeva all'area cortilizia