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bermark

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7/9/01
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Per cortesia, qualche esperto in materia può dirmi se per la mancata disponibilità di un titolo (in carico nel portafoglio ma quindi non vendibile) dovuta ad un disservizio di una banca di trading on line, il cliente può chiedere il risarcimento per la perdita accusata nel periodo di mancata disponibilità (cioè da quando il titolo non è stato disponibile fino a quando lo è tornato) o, avendolo venduto soltanto in seguito, per l'intera perdita subìta?
Grazie in anticipo
 
Certamente l'intermediario è responsabile.

Sulla valutazione economica del danno, io propendo per la seconda ipotesi perché, anche se il cliente avrebbe potuto vendere un po' meglio, la mancata disponibilità del titolo gli ha danneggiato l'intera operatività, anche successiva: forse è una interpretazione troppo "da dentro il mercato", ma io la giudico reale.


Reclamo entro 90 giorni a mezzo raccomandata A.R., l'indirizzo ed il riferimento presso l'intermediario devono essere indicati nel contratto stipulato. Nel reclamo deve essere espressa una richiesta di risarcimento ma non indicata una cifra, comunque.
 
Scritto da bermark
Per cortesia, qualche esperto in materia può dirmi se per la mancata disponibilità di un titolo (in carico nel portafoglio ma quindi non vendibile) dovuta ad un disservizio di una banca di trading on line, il cliente può chiedere il risarcimento per la perdita accusata nel periodo di mancata disponibilità (cioè da quando il titolo non è stato disponibile fino a quando lo è tornato) o, avendolo venduto soltanto in seguito, per l'intera perdita subìta?
Grazie in anticipo

La banca è senza dubbio responsabile in quanto obbligata a svolgere i servizi di investimento secondo i canoni della professionalità e della correttezza.
Sulla quantificazione del danno ritengo che esso possa essere realisticamente individuato nel differenziale tra il prezzo piu' elevato raggiunto dallo stesso titolo nel periodo di indisponibilità e quello effettivamente realizzato. Alla richiesta di risarcimento si potrebbe aggiungere il rendimento temporale del MIB30.

Dr. Luigi Rizzi
risparmiatorionline.it
 
Scritto da bermark
per l'intera perdita subìta?

Come specificato dal Dr Rizzi, per "intera perdita" si intende la perdita subìta nel periodo di riferimento, non certo l'intera perdita registrata sul titolo in questione: ma credo che la domanda si riferisse a questa possibilità (certamente se ho comprato Seat a 7 e poi l'ho venduta a 0.8 anziché 0.9 non posso pretendere il risarcimento di € 6.2, ma solo di € 0.1)
 
Grazie mille intanto del chiarimento.
Sì, in effetti il mio dubbio era proprio questo, ma mi sembra più che ragionevole l'interpretazione che avete dato.
Con un esempio per ulteriore chiarezza: titolo comperato a 10, divenuto indisponibile a 9 e tornato disponibile a 5 (questo per un disservizio della banca), venduto poi a 4. In questo caso il risarcimento copre la parte da 9 a 5, non quella da 9 a 4 e tanto meno quella da 10 a 4. Dico bene?
Il mio dubbio derivava dal fatto che nel periodo di indisponibilità il titolo avrebbe anche potuto andare a 15 senza che io potessi venderlo, per poi vedermelo tornare a disposizione dopo il crollo.
Grazie di nuovo per la vostra gentilezza.
 
Secondo me da 9 a 4 perchè, appunto, la mancanza di disponibilità ti ha leso anche l'operatività successiva.

Oppure, se durante il periodo di indisponibilità il titolo ha toccato anche un prezzo superiore a 9 (ma dall'esempio credo non sia accaduto, se il trend solo ribassista è veritiero), anche la differenza tra prezzo massimo toccato in quel periodo (esempio: 9.7) e 4.

Il titolo ti è tornato disponibile quando quotava 5, ma a quel punto hai dovuto fronteggiare una situazione di mercato diversa rispetto a quella che avevi di fronte al momento della sua "sparizione" dalla tua disponibilità. Di qui l'attribuzione all'intermediario anche della parte di perdita (da 5 a 4) che sarebbe stato possibile evitare da parte del cliente.
 
La penso anch'io così.
Spero che sia vero, visto che sembrano disponibili al rimborso.
Grazie ancora a Voltaire e al dr. Rizzi.
 
Se in agenzia non sono d'accordo col rimborso secondo la metodologia da noi ipotizzata, ricorda che puoi sempre inoltrare il reclamo formale previsto dalla normativa: tienimi aggiornato.
 
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