Unicredito si ritira dal book e' consentito?

Pikelano

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ciao a tutti.

riferimento
CW UCFNC C1,50MZ01 (U44249.MI)

il ritiro da lunedi' 26 del MM Unicredito da danaro a 0,0005 ha fatto scendere appunto a zero il book,senza presenza di denaro. poiche' mi ritengo danneggiato dal ritiro del MM dal cw suddetto,adducendo come scusa la richiesta alla Consob di poter inserire una cifra inferiore a 0,0005 ( adesso intanto senza MM e' zero) vorrei consigli da chi ha esperienze legali su questo argomento cosa e' possibile fare.
grazie, ciao.
 
Assurdo: il market maker deve necessariamente esporre, in maniera continuativa, proposte di negoziazione in danaro ed in lettera (per u quantitativo non inferiore a quello stabilito per quella emissione).

Il tick minimo è, appunto, di 0.0005, e sotto non si può andare (lo scostamento minimo è di 0.0005, pertanto arriverebbe a zero, e non sarebbe una proposta di negoziazione, a quel punto).

Il fatto che il market maker abbia chiesto alla Consob di inserire proposte con prezzo più basso (ma come potrebbe, poi, se il regolamento parla chiaro?) non lo esula dall'esporre le proposte nel book.

Comportamento gravissimo, da sottolineeare immediatamente, secondo me, con un esposto alla Consob.

Si può anche procedere alla richiesta di risarcimento danni nei confornti del market maker.

L'Ufficio esposti

La Consob è destinataria di esposti con i quali soggetti appartenenti a varie categorie (azionisti di società quotate, clienti di intermediari, associazioni e comitati di tutela dei risparmiatori, intermediari, promotori finanziari) segnalano fatti (esposti-segnalazione) o denunciano disfunzioni o scorrettezze (esposti-reclamo) nei rapporti con i soggetti vigilati.

Gli esposti sono per la Consob una fonte d'informazione utile per lo svolgimento della sua attività di vigilanza e possono concorrere ad accertare e correggere comportamenti e pratiche irregolari.

L'esposto non comporta di per sé l'apertura di un procedimento amministrativo, né l'instaurazione di un contradditorio tra la CONSOB e l'esponente. Il procedimento di accertamento si attiva soltanto quando i fatti segnalati rientrano tra le competenze istituzionali e sono sufficientemente circostanziati.

La CONSOB non può dare immediata e diretta tutela ai diritti - patrimoniali e non - del singolo esponente, che per questo deve pertanto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. I suoi accertamenti mirano infatti a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti e a sanzionarli, nel più generale interesse alla tutela del pubblico risparmio.

L'esposto va inoltrato per iscritto e indirizzato a:

CONSOB - Ufficio Esposti e Interrogazioni Parlamentari, Via Isonzo 19d/e - 00198 Roma.

E' necessario che l'esponente:

a indichi il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato;


b riassuma in modo chiaro e conciso l'accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l'operato;


c alleghi fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato (per es. copia del contratto di investimento sottoscritto, rendiconti della gestione patrimoniale, ecc.);


d alleghi il reclamo già inviato al soggetto di cui si lamenta l'operato e la risposta ricevuta (ai sensi dell'art. 59, comma 3 della delibera n. 11522/98 gli intermediari debbono rispondere per iscritto entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo dell'investitore.
 
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