Quanto al fatto che sembra non essere l'unico caso, sarebbe interessante riuscire a saperne di piu'.
3 La "Gestione mascherata"
La c.d. gestione mascherata si verifica in quei casi in cui il promotore finanziario, in ragione del rapporto di fiducia con il cliente, pone in essere direttamente le operazioni di negoziazione per conto del cliente medesimo, operando sul rapporto allo stesso riferibile. In altri termini, il promotore finanziario cessa di essere un elemento di collegamento tra l'investitore e l'intermediario abilitato e, operando in proprio, si sostituisce al cliente, conferendo l'ordine all'intermediario, così da finire per assumere il ruolo di "gestore" del patrimonio dell'investitore.
Relativamente a questa fattispecie di illecito, si rileva come la possibilità per il promotore finanziario di ricevere le disposizioni da parte dei clienti e di trasmetterle all'intermediario abilitato viene riconosciuta dalla normativa vigente, laddove si prevede (cfr. art. 36, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11522/1998) che "gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di (…) ricevere dagli investitori (…) disposizioni relative ai servizi offerti".
Peraltro, se da un lato la normativa consente al promotore finanziario di ricevere le disposizioni da parte dei clienti e di trasmetterle all'intermediario abilitato, dall'altro pone alcune prescrizioni proprio al fine di garantire l'effettiva riferibilità degli ordini ai clienti. Il comma 3 dell'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998, infatti, prescrive che "i promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea" contenente gli elementi essenziali dell'operazione. La stessa disposizione, inoltre, precisa che, qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Il promotore finanziario che fa gestione mascherata la effettua solitamente per una serie di clienti allo stesso riferibili. Gli elementi caratterizzanti la fattispecie sono:
- pluralità di operazioni;
- identità delle stesse;
- effettuazione delle medesime nello stesso momento per un certo numero di investitori.
Tali elementi sono proprio quelli valutati dall'Organo di vigilanza per inferire la sussistenza di ipotesi di gestione surrettizia da parte dei promotori finanziari sui patrimoni della clientela agli stessi riferibili. In sintesi, qualora tale operatività non sia supportata dalla effettiva sussistenza di ordini conferiti dai singoli clienti (si vedano al riguardo le numerose delibere Consob che hanno comminato sanzioni di sospensione o radiazione ad alcuni promotori finanziari), la Consob deduce l'esistenza di un'attività di gestione da parte del promotore, cioè di un servizio riservato agli intermediari abilitati.
Le modalità tecniche e gli stratagemmi tradizionalmente utilizzati nella prassi sono i moduli prefirmati dal cliente in bianco........
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