Vendita beni di consumo: garanzia. Disciplina d.lgs. 24/2002

Verm & Solitair

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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. (GU n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.

1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto
di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".


Art. 2.
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Scritto da Verm & Solitair
su richiesta

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24

In altre parole, tutti i beni di consumo tra venditore (soggetto con partita IVA) e l'utilizzatore finale, hanno 2 (due) anni di garanzia, sempre e comunque.

Se su qualsiasi certificato è riportata una garanzia di 1 anno, è fatto implicito che vengono considerati i 2 (due) anni di legge + 1 (totale 3 anni).

Saluti,
Addison.
 
La garanzia fra due societá detentori di P.Iva rimane invece di un anno o anche quella é portata automaticamente a 2?

E se una delle societá é ditta individuale?
 
Scritto da neuromante
La garanzia fra due societá detentori di P.Iva rimane invece di un anno o anche quella é portata automaticamente a 2?

E se una delle societá é ditta individuale?

La Ditta individuale è una Ditta che ha partita IVA.

Esempio 1):

L'idraulico del paesino X ti installa una caldaia.
Quella caldaia ha una garanzia per legge di 2 (due) anni.

Il responsabile nei tuoi confronti (che sei l'utilizzatore finale) è solamente l'installatore.

Esempio 2):
Se vai a comprare un videoregistratore a CDC, quel videoregistratore avrà due anni di garanzia.

Il responsabile nei tuoi confronti sarà il negoziante (in questo caso CDC).

Saluti,
Addison.
 
Scritto da neuromante
La garanzia fra due societá detentori di P.Iva rimane invece di un anno o anche quella é portata automaticamente a 2?

Sempre due anni.

Saluti,
Addison.
 
La Direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è stata recepita nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 2 febbraio 2002, n. 24. La Direttiva segna un ulteriore passo verso la creazione di una normativa il più possibile uniforme, o almeno armonica, nel campo della vendita di beni di consumo all’interno degli Stati Membri, rappresentando, nel contempo, un’ennesima prova dell’interesse precipuo dell’Unione nei confronti del consumatore. Con la Direttiva, ed ora con il recente Decreto legislativo, sono stati introdotti nel nostro ordinamento una serie di nuovi principi che incidono in modo decisivo e sostanziale nei rapporti tra aziende produttrici di beni di consumo, venditori e consumatori. La normativa attiene unicamente alla vendita di beni, ne sono quindi esclusi i servizi. La disciplina speciale posta in essere dalla nuova normativa, si applica unicamente a favore del consumatore che non opera in veste professionale (in altre parole: si applicherà al caso in cui un commercialista acquisti un martello ma non allorché lo acquisti un muratore). Il Decreto Legislativo viene a novellare gli articoli del Codice Civile dal 1519 bis al 1519 nonies. Contrariamente a quanto invalso sino a questo momento, il venditore non potrà più limitarsi ad offrire una garanzia convenzionale (che in ogni modo potrà sempre essere offerta) sui beni mobili di consumo, ma sarà sempre e comunque costretto a fornire una garanzia legale (obbligatoria) per un minimo di due anni dall’acquisto. Unica deroga temporale: nel caso in cui i beni oggetto della compravendita siano beni di seconda mano, o comunque beni usati, il termine di garanzia si può ridurre ad un anno.

La normativa prevede un diritto di regresso a favore del venditore allorché il difetto di conformità sia imputabile al produttore, ovvero ad un precedente venditore del medesimo canale distributivo, o a qualunque altro intermediario.

Il concetto centrale della normativa è contenuto nell’articolo 1519 ter, nel quale si evidenzia il criterio di ‘conformità’ . Decisivo è infatti che il bene consegnato sia ‘conforme’ al bene concordato. Tale concetto è nuovo nel nostro ordinamento, per quanto si ritrovi già nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale. Laddove il prodotto, in qualche modo, non corrisponda a quanto concordato, per esempio poiché le caratteristiche discordano da quanto in un primo momento dichiarato dal venditore, il consumatore non operante in veste professionale, avrà la possibilità di invocare la responsabilità del venditore e scegliere tra riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto. Il venditore potrà, a sua volta, offrire qualunque mezzo alternativo al fine di sanare la situazione, ma in conformità a quanto deciso dal legislatore, l’ultima parola spetta comunque al consumatore. La normativa prevede inoltre una presunzione di conformità laddove i beni siano idonei all’uso per il quale debbono fungere, siano conformi alla descrizione fatta dal venditore, presentino le prestazioni e le qualità dell’eventuale modello o campione presentato al consumatore e siano altresì idonei all’uso particolare voluto, o portato a conoscenza del venditore.

Con la nuova normativa, le informazioni e le dichiarazioni del venditore precedenti alla conclusione del contratto divengono di essenziale ed assoluta importanza per determinare la conformità al contratto. Nota di primaria importanza, quindi: il venditore rimane vincolato alle dichiarazioni e informazioni fornite in fase precontrattuale, è pertanto essenziale che egli riveda e controlli (o faccia controllare da un professionista) tutti i testi informativi e le descrizioni dei beni venduti, come pure le eventuali dichiarazioni pubblicitarie, onde evitare ondate di reclami per non conformità (per esempio le istruzioni per l’uso, per l’imballaggio, eventuali informazioni sulla merce, provenienza, qualità, etichettatura, depliants, ecc.). La normativa in esame apre dunque, in modo sostanziale, la problematica dell’informativa precontrattuale. Nonostante le notevoli pressioni esercitate dalle associazioni di categoria dei consumatori, la normativa non prevede il diritto del consumatore di rivalersi anche sul produttore oltre che sul venditore del bene. In alcuni paesi europei quali l’Olanda e il Belgio, il legislatore, o la giurisprudenza, hanno da tempo accordato al consumatore la facoltà di agire (eventualmente attraverso l’associazione dei consumatori), direttamente contro il produttore.

Le nuove norme prescrivono la nullità di clausole o accordi che abbiano quale fine l’esclusione o la limitazione, anche parziale, dei diritti spettanti al consumatore, tale nullità potrà essere fatta valere anche d’ufficio, dal giudice stesso. I diritti sanciti a favore del consumatore risulteranno inderogabili anche laddove si fosse in presenza di clausole che prevedano l’applicazione al contratto della legge di un paese estraneo all’Unione Europea, purchè il contratto presenti chiari legami con il territorio di uno degli Stati Membri.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 24/2002, la garanzia biennale diverrà obbligatoria per tutte le vendite di beni la cui consegna sia effettuata in data successiva o coincidente alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero al 23 marzo 2002.

Saluti,
Addison.
 
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