PROPOSTA DI RISOLUZIONE
5.1.2005
presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí
a nome del gruppo Verts/ALE
sull'indebitamento dei paesi in via di sviluppo
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :
B6-0024/2005
Testi presentati :
B6-0024/2005
Discussioni :
PV 12/01/2005 - 10
Votazioni :
PV 13/01/2005 - 6.4
Testi approvati :
B6‑0024/2005
Risoluzione del Parlamento europeo sull'indebitamento dei paesi in via di sviluppo
Il Parlamento europeo,
– vista la risoluzione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (2001/27) sulle conseguenze delle politiche di adeguamento strutturale e dell'indebitamento estero sull'effettivo godimento di tutti i diritti dell'uomo, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali,
– vista la petizione "Giubileo 2000", firmata da 24 milioni di cittadini che chiedono l'annullamento del debito dei paesi in via di sviluppo,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nel 2001 l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo ammontava a circa 2450 miliardi di dollari, allorché nel 1980 era pari a circa 560 miliardi di dollari e che nello stesso periodo di tempo tali paesi hanno rimborsato 3.400 miliardi di dollari,
B. considerando che 20 anni dopo lo scoppio della crisi dell'indebitamento, nel 1982, i paesi indebitati hanno rimborsato più di sette volte quanto dovevano e che oggi il loro debito è di quattro volte superiore a quello di allora;
C. considerando che l'indebitamento estero dei paesi in via di sviluppo, in generale, e dei paesi meno sviluppati in particolare, rappresenta uno dei principali fattori che scalzano gli sforzi di sviluppo economici e sociali di tali paesi,
D. considerando che negli anni '60 i paesi industrializzati e le istituzioni finanziarie internazionali hanno esortato i paesi del Sud, e in particolare i paesi africani da poco indipendenti e i paesi dell'America Latina, a contrarre prestiti,
E. considerando che i massicci prestiti contratti dai dirigenti dei paesi del Sud non hanno recato vantaggio alle popolazioni e che una notevole parte delle somme prestate è stata sottratta dai regimi dittatoriali di tali paesi,
F. considerando che il concetto di debito "odioso" è stato utilizzato per la prima volta nel 1898, quando gli Stati Uniti d'America si sono annessi Cuba e hanno rifiutato di pagare il debito del paese alla Spagna, sostenendo che i prestiti non avevano recato vantaggio alla popolazione e che il cambiamento di regime aveva annullato il debito "odioso",
G. considerando che i paesi meno sviluppati, che perlopiù sono paesi africani molto indebitati, continuano a rimborsare un importo corrispondente a circa il 40% del proprio PIL e che il fardello dell'indebitamento impedisce lo sviluppo di tali paesi,
H. considerando che nel 1996 la Banca Mondiale, l'FMI, il G7 e il Club di Parigi hanno preso l'iniziativa di alleggerire il debito dei paesi poveri molto indebitati,
I. considerando che, stando al rapporto 2002 della CNUCED e dopo due decenni di programma di adeguamento strutturale, la povertà continua ad aumentare, la crescita economica è piuttosto aleatoria, le crisi rurali si sono aggravate e la disindustrializzazione ha compromesso le prospettive di crescita,
J. considerando che per spezzare la spirale della povertà che attanaglia i paesi poveri molto indebitati è indispensabile innanzitutto sostituire la logica esclusiva della crescita economica con la nozione di sviluppo sostenibile endogeno, che soddisfi i bisogni della maggior parte della popolazione,
1. invita il Consiglio dell'UE ad adottare un'iniziativa coraggiosa per annullare l'indebitamento dei paesi più poveri e per sbloccare i fondi necessari a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio;
2. invita il Consiglio dell'UE a considerare i prestiti contratti dai paesi del Sud, durante i regimi dittatoriali come debito "odioso", che non deve essere ripreso dai regimi eletti democraticamente;
3. chiede che in futuro nessun debito sia accordato senza l'approvazione dei parlamenti nazionali eletti democraticamente dai paesi interessati e ritiene necessario che le somme liberate annullando l'indebitamento siano gestite da un fondo di sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile, controllato democraticamente dalle popolazioni locali;
4. sottolinea che la gestione della crisi dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo e il rimedio proposto con il consenso di Washington, compresa l'iniziativa a favore dei paesi poveri molto indebitati, non hanno consentito di uscire dalla spirale che da oltre un ventennio attanaglia questi paesi, pregiudicando così qualsiasi strategia di sviluppo sostenibile,
5. reputa inaccettabile il fatto che i paesi meno sviluppati, che perlopiù sono paesi africani, continuino a rimborsare un importo pari a circa il 40% del proprio bilancio a titolo del servizio del debito, allorché sono necessarie ingenti risorse finanziarie per sviluppare il sistema scolastico e le infrastrutture di base per le cure sanitarie,
6. deplora il fatto che l'attuazione dei programmi di adeguamento strutturale da parte dei paesi più poveri sia una
conditio sine qua non per beneficiare dell'iniziativa a favore dei paesi poveri molto indebitati e constata che le condizioni imposte dalle istituzioni finanziarie, fra l'altro la Banca Mondiale e il FMI, nella prospettiva di ristabilire i grandi equilibri macroeconomici, hanno contribuito alla marginalizzione e all'impoverimento della popolazione;
7.
chiede che sia applicata la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1986 sul diritto allo sviluppo e ritiene che, in quanto diritto umano universale e inalienabile, esso debba essere trattato dall'Unione europea alla stregua degli altri diritti fondamentali;
8. chiede che le norme dell'OMC siano riviste nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti a Rio nel 1992 e ritiene che tali obiettivi debbano servire a definire le nuove regole dei meccanismi direttori dell'economia mondiale per lottare con efficacia contro la povertà;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-6-2005-0024_IT.html