Verm c. Gestore di Telefonia (citazione)

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21
GIUDICE DI PACE xxxxx
ATTO DI CITAZIONE
PER:
NEI CONFRONTI DI:
FATTO E DIRITTO
A) in data 26 novembre 1993, ..... ha sottoscritto con il gestore pubblico delle Telecomunicazioni un contratto di abbonamento per usufruire del servizio radiomobile TACS n. di utenza .........;
B) l’attivazione del servizio ha comportato il deposito cauzionale per anticipo conversazioni della somma di lire 100.000;
C) in seguito, con lettera racc. del 9 maggio 1998, xxxxx ha comunicato a xxxxx formale disdetta del contratto di abbonamento TACS n. di utenza xxxxx , con espressa richiesta di rimborso del deposito relativo agli anticipi sulle telefonate;
D) successivamente a tale richiesta, nell’arco di pochi giorni, il servizio telefonico è stato interrotto definitivamente dalla xxxxxx;
E) con lettera datata 6 maggio 1998, ma pervenuta il 22 maggio 1998, la xxxxx ha richiesto il pagamento della bolletta del 2° semestre 1998 ed ha comunicato preavviso di sospensione del servizio per morosità;
F) a questo punto xxxxx, con lettera inviata lo stesso 22 maggio 1998, ribadiva che il servizio era stato già interrotto dalla xxxxx per la formale disdetta del contratto di abbonamento;
G) il 26 giugno 1998, la xxxx ha invitato nuovamente xxxxx ad effettuare il pagamento, ma non solo della bolletta relativa al 2° bimestre 1998, bensì anche di quella relativa al terzo bimestre – mesi di giugno e luglio – malgrado il servizio fosse stato già sospeso nel mese di maggio;
H) xxxx ha reso prontamente noto alla xxxx con raccomandata del 6 giugno 1998 che il canone per i mesi di giugno e luglio non è dovuto in ragione del recesso e interruzione del servizio avvenuto nel mese di Maggio 1998;
I) senza ulteriori comunicazioni da parte della xxxx, la xxxxxFACTORING S.P.A., cessionaria del credito della xxxxx, in data 10 luglio 1998 ha richiesto a xxxxx il pagamento del canone relativo al secondo bimestre di Lire 109.000, con avviso che in mancanza si sarebbe provveduto al recupero forzoso del credito;
L) in data 17 luglio 1998, xxxxx ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto alla xxxxFACTORING S.P.A. per non incorrere nell’aggravio di ulteriori spese in caso di ricorso per decreto ingiuntivo, non potendo richiedere alla xxxxFACTORING S.P.A. il rimborso dell’anticipo conversazioni;
M) in pari data, ritenendo assolutamente ingiustificato il comportamento della xxx, xxxxx ha inoltrato denuncia di abuso di posizione dominante all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poiché «non trova alcuna giustificazione il ritardo della xxxxx nella restituzione degli importi a suo tempo ricevuti per anticipo conversazioni (mentre con fin troppa tempestività provvede alla cessione dei crediti per ottenerne il recupero), né trova giustificazione la richiesta di pagamento di canoni successivi allo scioglimento del rapporto»;
N) con lettera del 20 luglio 1998, xxxxx ha comunicato alla xxxxx il pagamento dell’importo di lire 109.000 relativo al canone del secondo bimestre 1998, denunciando la violazione dell’art. 3 legge 287/1990 «in quanto la xxxxx impone prezzi e condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi, ritardando, per contro, la restituzione degli importi a suo tempo ricevuti»;
O) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con racc. del 26 ottobre 1998, si è pronunciata espressamente sull’abuso di posizione dominante denunciata da xxxx non escludendo la rilevanza «sotto altri profili» della questione relativa al rimborso dell’anticipo conversazioni, a tal fine richiamando la propria segnalazione del 18 dicembre 1996, concernente il nuovo Regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico;
P) nella segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da ultimo richiamata si esprime apprezzamento per la scelta operata nell’art. 30 del nuovo testo del Regolamento di Servizio in merito alla «previsione di una restituzione senza ritardo dell’anticipo conversazioni laddove l’utente si trovi nella condizione di dover corrispondere o di aver già corrisposto tale somma» e si invita il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a prevedere l’obbligo, da parte del gestore pubblico, di corrispondere gli interessi moratori maturati successivamente alla cessazione del contratto, per effetto di un eventuale ritardo nella restituzione;
Q) è pertanto interesse dell’istante adire l’Autorità Giudiziaria, perché sia riconosciuto il suo diritto a rientrare in possesso dell’importo a suo tempo versato a titolo di anticipo conversazioni;
R) si precisa, ai fini della procedibilità, che l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo in cui è stato stipulato il contratto, poiché nelle condizioni di abbonamento non è stato indicato alcun foro esclusivo diverso.
Tanto premesso in fatto ed in diritto, considerato il grave ritardo nella restituzione dell’importo relativo all’anticipo conversazioni e l’abuso perpetrato in tal senso dalla xxxxx, xxx a mezzo dei sottoscritti procuratori,
CITA
la xxxx all’udienza del xxxx , ora di rito, giudice e sezione a designarsi, con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
I) accertare e dichiarare il credito vantato da xxxx nei confronti della xxxx per “anticipo conversazioni” relativo al contratto di abbonamento TACS n. di servizio radiomobile xxxx;
II) condannare la xxxxx, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di xxxx della somma di lire 100.000, oltre interessi legali dal 26 novembre 1993, data della sottoscrizione del contratto, ovvero dal 9 maggio 1998, data della formale disdetta del contratto di abbonamento, ed in via del tutto subordinata, al pagamento dello stessa o del diverso importo che il Giudice vorrà determinare anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 c.c.
III) condannare la xxxxx , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA di rivalsa su diritti ed onorari come per legge.
Con riserva di ulteriori deduzioni e richieste, anche istruttorie in relazione al comportamento processuale di controparte.
Si depositano in copia: ...............
 
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